Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
ALL 04 5 0 7 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo Presidente SCIARELLI SPANO' Consigliere R.G.N. 16209/2000 Dott. Alberto Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Cron. 10220 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 19.11.2002 da A. N. F. E. Associazione Nazionale Famiglie Emigrati Comitato Provinciale di Trapani, in - persona del legale rapp.te p.t., avv. Massimo Mattozzi, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Rotolo, presso il quale elett.te domicilia in Palermo, via Catania, n. 15, giusta procura speciale in calce al ricorso, e, di ufficio dom.to in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- ricorrente -
contro
CAPRAROTTA VITA - intimata - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Marsala n. 00217/2000 del 09.05.2000, R.G. n. 00048/1998, notificata il 18 maggio 2000. 4623 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Guido Vidiri;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Marsala, in accoglimento dell'appello incidentale, e a conferma per il resto della sentenza del Pretore di Marsala, dichiarava di natura subordinata il rapporto di lavoro intercorso tra TA RA, in ricorso Craparotta TA, e l'ANFE Associazione Nazionale - Famiglie Emigrati - Comitato Provinciale di Trapani (in appresso Anfe) per il periodo fino al 21 dicembre 1995, per l'effetto, condannava l'Anfe al pagamento in favore della RA delle differenze retributive dal 1° ottobre 1995 al 21 dicembre 1995 e del trattamento di fine rapporto per l'anno 1993, oltre accessori;
rigettava l'appello principale dell'Anfe. Aveva a sua volta ritenuto il Pretore la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti fino al 30 settembre 1995 e aveva condannato l'Anfe alle ви relative differenze retributive. Per quanto ancora sub iudice, e cioè relativamente alla pretesa della RA della retribuzione come liquidata, e previa riunione al giudizio di appello, instaurato a seguito dell'impugnazione dell'Anfe, di quello instaurato per effetto dell'appello proposto dalla RA avverso la medesima sentenza e nel quale l'Anfe aveva, a sua volta, proposto appello incidentale con le medesime richieste già fatte valere nel primo atto di impugnazione, il Tribunale osservava: il 27 settembre 1995, poiché alcuni corsi per l'anno 1995/96 erano passati dall'Anfe all'E.F.A.L., si era tra le parti raggiunta l'intesa che una quota proporzionale di dipendenti della prima, fra cui la RA, sarebbe passata al secondo con lettera di passaggio immediato e diretto, quest'ultima in concreto poi firmata dalle parti solo il 22 dicembre 1995; fino a tale data, pertanto, sarebbe durato il rapporto della lavoratrice con l'Anfe; l'Associazione datrice di lavoro era comunque tenuta all'obbligo retributivo, anche senza la concreta utilizzazione 2 2 delle energie lavorative;
la lavoratrice, con pattuizione di natura transattiva del 22 dicembre 1995, aveva rinunciato alla pretesa delle tre mensilità sopra indicate ove non fosse intervenuta a favore dell'Anfe l'erogazione del finanziamento da parte dell'Assessorato al Lavoro, che l'Anfe si era impegnato a richiedere e aveva di fatto ritualmente richiesto;
entro il termine di sei mesi di cui all'art. 2113 c.c. la lavoratrice aveva impugnato detta transazione, rinnovando la richiesta in via giudiziale;
la pattuizione di cui sopra, pertanto, non esplicava alcun effetto, sicché permaneva l'obbligo dell'Anfe al pagamento della retribuzione dovuta fno al 21 dicembre 1995 nella misura richiesta, peraltro inferiore a quella dovuta come risultante dalla consulenza contabile di ufficio, oltre accessori. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Anfe affidandosi ad unico articolato motivo di censura. RA TA non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Anfe denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2113 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce l'Anfe: che, sebbene ufficialmente la RA fosse passata all'EFAL con decorrenza 22 dicembre 1995, di fatto dal 1° ottobre precedente non aveva prestato alcuna attività per l'Anfe, e aveva cominciato anche a svolgere prestazioni in favore dell'EFAL; in data 14 ottobre 1995 l'Anfe comunicava all'ULPMO di Trapani che il personale indicato nel verbale di intesa del 27 settembre 1995 non prestava più servizio presso l'Associazione, nonostante inviti verbali e con telegramma, e tanto ribadiva allo stesso Ufficio con nota del 18 ottobre successivo;
la lavoratrice, peraltro, aveva accettato e sottoscritto il prospetto contabile delle competenze di fine rapporto per il periodo di lavoro fino al 30 settembre 1995; tanto trovava smentita solo nella circostanza di prestata attività lavorativa nel periodo successivo, affermata dalla stessa ricorrente in corso di libero interrogatorio, ma mai provata;
nessuna transazione era intervenuta fra le parti, essendo stata la clausola inserita proprio per l'assenza arbitraria dal lavoro nella eventualità che fosse pervenuta 3 all'Associazione il relativo finanziamento da parte della Regione Sicilia, e sottoscritta dalla lavoratrice, con la piena consapevolezza di nulla poter pretendere, stante l'omessa prestazione lavorativa;
d'altronde la dipendente mai aveva formalmente impugnato detta clausola, ritenuta transazione, ma in realtà legittima riserva di pagamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 2113 c.c.; lo stesso appello principale era stato fondato su un preteso finanziamento all'Anfe dei corsi di formazione professionale trasferiti all'EFAL. Il ricorso è infondato. L'intero percorso argomentativo del motivo di impugnazione, premessa la cessazione della prestazione lavorativa al 29 settembre 1995 a seguito della "stipula del verbale di intesa sottoscritto in data 27.9.1995", come da comunicazione dell'ANFE all'UPLMO di Trapani in data 14.10.1995, ribadita allo tesso Ufficio con nota del 18 ottobre 1995, si fonda sostanzialmente sulla insussistenza dell'obbligo retributivo per il periodo successivo alla detta cessazione. L'accordo, intervenuto tra ricorrente, Anfe ed Efal, ed introdotto a prova della opposta cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe stato perfezionato in data 27 settembre 1995, come da verbale sopra indicato;
in esso si sarebbe specificato che, per effetto dell'attribuzione di quattro corsi professionali, già dell'Anfe, all'EFAL, la ricorrente lavoratrice, (insieme ad altri) sarebbe passato a detto ultimo Ente con decorrenza 22 dicembre 1995, previa sottoscrizione di lettera di passaggio immediato e diretto in pari data, e che le retribuzioni relative ai tre mesi da ottobre a dicembre 1995 sarabbero state erogate dall'Anfe solo a seguito delle relative sovvenzioni da parte della Regione, queste ultime da richiedere da parte dell'Associazione, e in effetti anche richieste. Orbene, a parte la stranezza e la contraddizione di una concordata cessazione di rapporto, anticipata di circa tre mesi dal "passaggio immediato e diretto" della lavoratrice da un ente all'altro e alla stessa previsione della decorrenza del passaggio dal 22 dicembre 1995, non v'é chi non veda che la decisione della causa è tutta ricompresa nella interpretazione del citato accordo del 27 settembre 1995 e della 4 lettera 22 dicembre 1995, sulla cui formulazione assunta dal giudice del riesame si appuntano le censure in esame. Tuttavia, oltre i riferimenti e le riportate interpretazioni delle parti e dei giudici di merito, non è dato rilevare dal ricorso in questa sede il contenuto di tali atti, sicché non è dato procedere al pur sollecitato sindacato sulla logicità, razionalità e congruità del ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. L'omissione costituisce chiara violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto che, per orientamento costante della Corte, “chi denunci, in sede di legittimità, la mancata (o erronea, n.r.) valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative" (solo fra le ultime, Cass. 14 marzo 2001, n. 03692, Cass. 13 luglio 2001, n. 09554, Cass. 1° agosto 2001, n. 10484, Cass. n. 10913 del 1999). Il ricorso, pertanto, va rigettato;
non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione perché la intimata non si è costituita.
P. Q. M.
rigetta il ricorso, e dichiara non doversi provvedere in ordine la Corte alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 19 novembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Guido Vidiri Guido Vidri Guglielmo Sciarelli Apryliche I CANCELLIERĘ Depositato in Cancelleria AL CANCANCELLIERE C1 Doggi28 MAR 2003 Alovanni Cantelmo