Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
E A C ee 60050 N I ISTRAZIO L B 8 19 5 / 4 / G N 6 RE A 2 ITALIANA 0 1 6 15 / 02 T . R U DA P. LL IB . D . A TE R L E T B D ESEN A O I T S N IA 34 SE TE R . 4 I E A N T A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Delli Priscoli Presidente R.G. n. 4925/98 + 8496/98 Consigliere Dott. Giovanni Paolini Dott. Massimo Oddo Consigliere Cron. 4073 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Rep. Dott. Achille Meloncelli Consigliere Ud. 9 ottobre 2001 ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA IVA cessione di sul ricorso proposto il 13 marzo 1998 da: merce all'estero / ter- -in persona Fallimento della Società Vastese Olii Alimentari S.r.l. elettivamente domiciliato in mine per la presenta- del curatore dott. Donatella Zanetti zione della documen- Roma, alla via G. Percalli, n. 80, presso l'avv. Emmanuele Emanue- le, che lo rappresenta e difende giusta nomina del G.D. del 5 febbraio tazione. 011 1998 e procura a margine del ricorso ricorrente
contro
Amministrazione finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- 2 5 ghesi, n. 12 9 1 controricorrente e ricorrente incidentale proc. n. 4925/98 +8496/98 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'A- -sez. IX n. 135/96. bruzzo Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ot- tobre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udita per il controricorrente l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv. Gianni De Bellis, che ha chiesto l'accogliemnto del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricor- so incidentale e l'assorbimento di quello principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di verifica fiscale della G.d.F., l'Ufficio IVA di Chieti ret- tificava la dichiarazione relativa all'anno 1989 presentata dalla So- cietà Vastese Olii Alimentari S.r.l. e recuperava a tassazione L. 30.507.000, irrogando le correlative sanzioni. La società impugnava la rettifica il 20 dicembre 1993, negando l'indebita fatturazione di merce come destinata all'esportazione e Rasserita non inerenza di costi per sponsorizzazioni, conversazioni telefoniche e beni destinati alla clientela, e l'impugnazione era riget- A C tata il 26 settembre 1995 dalla Commissione Tributaria di 1° grado ed il 28 gennaio 1997, su appello della contribuente, dalla Commis- sione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Osservavano questi ultimi giudici che i documenti esibiti dalla socie- tà a sostegno del gravame non erano esaminabili per la tardività della produzione ed il loro deposito in fotocopie non autenticate e che cor- proc. n. 4925/98 + 8496/98 R.G. 2 rettamente erano state ritenuti applicabile agli imballaggi l'aliquota ordinaria d'imposta e non inerenti i costi ripresi a tassazione. La curatela del fallimento della società ricorreva con tre motivi per la cassazione e l'Amministrazione finanziaria dello Stato con atto noti- ficato l'8 aprile 1998 resisteva e proponeva ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE A norma dell'art. 335, c.p.c., va disposta la riunione di ricorsi propo- siti in via principale dal contribuente ed in via incidentale dal Mini- stero delle Finanze. Precede nell'ordine logico l'esame del ricorso incidentale, con il qua- le la controricorrente, sotto il profilo della violazione e falsa applica- zione dell'art. 342, c.p.c., ripropone in sede di legittimità con un uni- co motivo la questione preliminare, decisa in senso a lei sfavorevole อม dal giudice del gravame, dell'inammissibilità dell'appello della con- tribuente, in quanto riproducente pedissequamente le doglianze re- spinte dal giudice di primo grado. Il motivo è fondato. La specificità dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342, c.p.c., e, nel contenzioso tributario, dall'art. 22, 3° co., dell'abrogato d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, e dall'art. 53, del vigente d.p.r. 31 dicembre 1\992, n. 546, impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e di menzionare le censure in con- creto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla decisione (cfr.: Cass. civ., proc. n. 4925/98 + 8496/98 R.G. 3 sez. lav., sent. 20 gennaio 1999, n. 498; Cass. civ., sez. III, sent. 19 gennaio 1999, n. 464). Il gravame proposto deve ritenersi, quindi, inammissibile quando i motivi esposti nella sentenza impugnata a sostegno della pronuncia non vengano contraddetti con censure volte ad incrinarne il fonda- mento logico giuridico, ma con deduzioni, che non rappresentino una critica all'operato del giudice di primo grado, ma si risolvano in un mero richiamo all'erroneità della decisione in relazione alla corret- tezza delle difese originariamente svolte, anche se realizzato median- țe l'integrale trascrizione di queste ultime nell'atto di appello. Nella specie, come dedotto dall'amministrazione finanziaria, l'am- missibilità dell'appello era preclusa dalla pressoché sovrapponibilità del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e di quello لوه dell'impugnazione e dall'assenza dell'indicazione di qualsiasi speci- fica ragione di doglianza della sentenza della commissione tributaria di 1° grado, che aveva compiutamente esaminato entrambe le que- stioni proposte relativamente all'idoneità degli atti prodotti a docu- mentare l'esportazione delle merci fatturate in esenzione d'imposta ed all'inerenza dei costi all'attività d'impresa. In accoglimento del ricorso incidentale, quindi, la sentenza di secon- do grado va cassata senza rinvio e va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia di pri- mo grado. Resta assorbito dalla decisione l'esame del ricorso principale con il quale la curatela della società denuncia la violazione e l'errata appli- proc. n. 4925/98 + 8496/98 R.G. cazione degli artt. 19-bis, d.p.r. n. 636/72, e 52, 5° ço., d.p.r. n. 633/72, atteso che il giudice d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione le fotocopie dei documenti, benché presentate in se- condo grado, l'omessa motivazione su un punto decisivo della con- troversia, giacché lo stesso non avrebbe indicato le ragioni della non inerenza delle spese e, in particolare, della sponsorizzazione di una vettura da corsa e delle telefonate effettuate sull'utenza di un terzo, e l'erronea pronuncia sulla misura dell'imposta applicata alla cessione di imballaggi in un anno diverso da quello la cui dichiarazione era stata rettificata. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giu- dizio di appello e di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. E N O I 6 Accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e dichia- Z 8 5 9 A . 1 R / N T 4 A ra inammissibile l'appello della contribuente. S - / I I 6 B R 2 G . . E A A L R R . T Dichiara assorbito il ricorso principale e compensa tra le parti le L D P . A U E A D T . B D B I N L se del giudizio di appello e di cassazione. E A E R E Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 9 ottobS T D T T I A 1 S N I 3 N E 1 R E S S : E E N D T A Il presidente Il consigliere est. A dott. Mario Delli Priscoli dott. Massimo Oddoالله Mais All Sexolбахов Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA -6 FEB. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 A Osvaldo Ascanio E B P proc. n. 4925/98 +8496/98 R.G. 1 U T