Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, sono assoggettati a controllo giurisdizionale non solo i decreti di espulsione del prefetto - come risulta dalla lettera dell'art. 13 del testo unico approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - ma anche i provvedimenti adottati dal prefetto sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione; tale controllo, per ragioni di coerenza sul piano sistematico e di effettività della tutela delle situazioni soggettive garantite, deve ritenersi riservato al giudice ordinario, nelle forme previste dagli artt. 13, commi 8 e 10, e 13-bis del medesimo testo unico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2002, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. RAFFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria Colonna n. 42, presso l'avv. Maria Concetta Topa, unitamente all'avv. Clelia Cazzola, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI GORIZIA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Gorizia n. 153/01 del 1^ febbraio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 1991 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Ritenuto in fatto
- che l'11 agosto 1999 il signor IR GO, cittadino bulgaro, chiedeva al Prefetto di Gorizia la revoca del decreto di espulsione adottato nei suoi confronti il 31 agosto 1997, onde poter fruire delle possibilità di rilascio del permesso di soggiorno previste dall'art. 8, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113;
- che l'istanza era respinta con decreto del 27 dicembre 2000, comunicato all'interessato in data 26 gennaio 2001;
- che il GO proponeva ricorso ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contestando, sotto molteplici profili la legittimità del decreto;
- che il Tribunale adito dichiarava il ricorso inammissibile, sul duplice rilievo che il ricorso ex art. 13, ottavo comma, d.lgs. 286/98 è esperibile solo nei confronti dei decreti di espulsione e che, nel caso di specie, con il provvedimento impugnato il Prefetto aveva respinto un'istanza con la quale era stata chiesta la revoca di un decreto di espulsione in precedenza emanato;
- che il GO chiede la cassazione di tale decreto, deducendo, in via preliminare, che la verifica della legittimità del provvedimento impugnato esulava dall'ambito della propria giurisdizione;
- che il Prefetto di Goiizia, al quale il ricorso è stato notificato il 9 marzo 2001, non ha svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.
Considerato in diritto che il ricorrente censura il decreto impugnato:
- a) per motivi attinenti alla giurisdizione, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della legittimità del decreto emanato dal Prefetto di Gorizia il 27 dicembre 2000;
- b) per violazione di legge, assumendo che il decreto era stato pronunciato dal Tribunale in una composizione diversa da quella prescritta;
- che secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 le impugnazioni avverso le espulsioni dello straniero dal territorio della Repubblica disposte, come nel caso di specie, dal Prefetto vanno proposte innanzi al giudice ordinario (art. 13, ottavo comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), a differenza di quanto stabilito dalla normativa abrogata, che devolveva l'esame di tali gravami al giudice amministrativo (art 5, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39);
- che l'art. 2 del citato d.lgs. 286/98 riconosce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, non solo "i diritti fondamentali della persona umana, previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", ma anche "parità di trattamento con il cittadino, relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione";
- che, alla stregua di tali premesse, appare evidente che anche le decisioni adottate sulle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione (e, come tali, dirette ad incidere sulla concreta operatività di tali misure) sono assoggettate a controllo giurisdizionale;
controllo che, per ragioni di coerenza sul piano sistematico e di effettività della tutela delle situazioni soggettive garantite, deve ritenersi riservato all'autorità giudiziaria investita del potere di sindacare la legittimità del provvedimento di espulsione di cui è stata chiesta la revoca;
- che, pertanto, la cognizione sul ricorso proposto dal GO avverso il decreto con il quale, in data 27 dicembre 2000, il Prefetto di Gorizia aveva respinto la domanda di revoca del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti il 31 agosto 1997 spettava al giudice ordinario, nelle forme previste dagli artt. 13, commi 8-10, e 13 bis, d.lgs. 286/98;
- che il decreto impugnato deve essere quindi cassato per tale assorbente ragione, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Gorizia, perché provveda, con le modalità sopra indicate, sul ricorso depositato dal GO il 30 gennaio 2001, liquidando anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Gorizia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001