Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
Avverso il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di revoca dell'isolamento continuo quale modalità esecutiva della custodia cautelare in carcere è ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ma non il ricorso immediato per cassazione, che deve essere qualificato come appello con trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2008, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/01/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 59
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 017614/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA VA, N. IL 10/10/1960;
2) MA TO, N. IL 04/04/1966;
avverso ORDINANZA del 22/01/2007 GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DE NUNZIO Wladimiro, annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con ordinanza del 22/1/2007 il G.i.p. del Tribunale di Brescia dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca dell'isolamento continuo ex art. 33 O.P., n. 3, siccome modalità esecutiva della misura della custodia cautelare in carcere applicata a TO e IT IN, considerata da quel giudice di esclusiva competenza del P.M. (disapplicando, peraltro, l'opposto principio di diritto affermato dalla prima sezione di questa Corte con sentenza 20/11/2003 n. 48868, Leoni, rv. 226633 - 634);
che il difensore dei MA ha proposto direttamente ricorso per cassazione avverso detta ordinanza;
che non e ammesso il ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento de qua riguardante le modalità esecutive della misura coercitiva della detenzione in carcere, soggetto invece ad appello ex art. 310 c.p.p., poiché l'art. 311 c.p.p., comma 2, limita tale impugnazione a favore dell'imputato nei confronti della sola ordinanza applicativa della medesima misura;
che, in virtù del principio generale di conservazione dei mezzi d'impugnazione espresso dall'art. 568 c.p.p., comma 5, qualificato il presente ricorso per cassazione come appello, deve ordinarsi la trasmissione degli atti al competente Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008