Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6339
CASS
Sentenza 3 maggio 2002

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In tema di INVIM straordinaria, il contribuente che non abbia esposto, nell'apposita dichiarazione, le spese cosiddette incrementative decade dal diritto di computarle nel valore iniziale del bene immobile; ne' può trovare applicazione analogica la regola, propria dell'accertamento induttivo del reddito di impresa, della computabilità dei costi non contabilizzati relativi ai ricavi occultati, atteso che essa è strettamente collegata al fatto che la registrazione dei costi porterebbe all'accertamento dei maggiori ricavi (e dunque non si può pretendere che il contribuente, che ha scelto di occultare i secondi, ufficializzi i primi), mentre, nel caso dell'INVIM, il contribuente può indicare le spese incrementative senza essere esposto a conseguenze pregiudizievoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6339
    Data del deposito : 3 maggio 2002

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