Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 02578/01 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * F Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 3725/98 Dott. FR Antonio MAIORANO Rel. Consigliere- Cron. 5319 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Paolo STILE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia-studio- dal SigJL SOLE 24 ORE SE N TENZA per diritti L. sul ricorso proposto da: 22 TE N RE AM ES, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CROCE CANCELLERIA ES, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 5451 STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia -1- notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 8/98 del Tribunale di TERAMO, depositata il 07/01/98 R.G.N. 1121/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. FR Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CROCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Teramo del 30/3/95 PO FR proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Teramo con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti dell'INPS per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. L'INPS resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 20/11/97 - 7/1/98, accoglieva parzialmente l'appello dichiarando il diritto del ricorrente al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza 1/7/96 e confermava nel resto. Precisava il giudice del riesame che le conclusioni del consulente nominato in primo grado erano state confermate da quello nominato in appello, che, però, con riferimento agli “ulteriori esami fatti eseguire nel giugno 1996 per approfondire le affezioni cardiovascolari già riscontrate ...attese le caratteristiche evolutive di queste ultime" aveva evidenziato un $6 iniziale sovraccarico ventricolare sinistro che dimostra insufficienza aortica più accentuata, segno della iniziale rottura dell'equilibrio anatomopatologico ed emodinamico che aveva reso fino ad allora poco evolutivo lo stato della malattia". La riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo doveva quindi essere affermata con decorrenza dal giugno 1996 e per il resto la sentenza impugnata doveva essere confermata, essendo la patologia invalidante sopravvenuta nel corso del giudizio di appello. I Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il PO, fondato su due motivi. 1 Non si è costituito in giudizio l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, omessa ed insufficiente decisione su punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva considerato che il CTU in primo grado aveva accertato una incapacità di lavoro e guadagno nella misura del 60% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, evidenziando però che l'attività lavorativa residua presentava un carattere “discretamente usurante”; questo assumeva un aspetto preminente, perché la giurisprudenza aveva sempre affermato che l'impiego della residua capacità di lavoro escludeva l'invalidità . soltanto ove il lavoro stesso potesse avvenire senza anormale usura, r M con la conseguenza che "l'usura, il danno e l'invalidità al 60%" esprimevano già un giudizio di invalidità presente all'atto della domanda amministrativa, come evidenziato in appello in una consulenza di parte. Il CTU in secondo grado si era basato solo sulle indagini strumentali, omettendo di considerare le diagnosi cliniche e discuterle, confondendo anche capacità di lavoro e capacità di guadagno, senza fare alcun riferimento "al danno e all'usura delle residue capacità lavorative"; il Tribunale aveva seguito acriticamente il CTU, senza porre in rilievo la mancanza di discussione delle patologie e senza considerare il danno e l'usura delle residue capacità. Lamentando, col secondo motivo, violazione della L. n. 222 del 12/6/84, art. 1, deduce il ricorrente che la norma considerava invalido 2 l'assicurato la cui capacità di lavoro fosse ridotta, in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo;
il riferimento era fatto alla capacità di lavoro e non a quella di guadagno e la valutazione era quindi limitata ai soli fattori soggettivi costituiti dalle condizioni del richiedente la prestazione, mentre irrilevanti erano le condizioni socio-economiche, con le eventuali possibilità di reimpiego. La considerazione quindi doveva essere limitata agli elementi di carattere sanitario ed alle possibilità di espletamento dell'attività abituale in relazione alla formazione professionale del soggetto. In relazione alle patologie riscontrate ed all'usura della residua possibilità di lavoro l'istante doveva essere ritenuto invalido fin dalla domanda amministrativa.. Il ricorso è infondato. I due motivi vanno trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. Il Tribunale parte dalla considerazione che le conclusioni cui era pervenuto il consulente in primo grado, e che avevano portato al rigetto della domanda, erano perfettamente condivise dal consulente nominato in appello;
con gli ulteriori accertamenti, però, l'ausiliare aveva accertato l'esistenza “della iniziale rottura dell'equilibrio anatomopatologico ed emodinamico, che aveva reso fino ad allora poco evolutivo lo stato della malattia". In considerazione di questo aggravamento in corso di causa, il Tribunale riconosce il raggiungimento dello stato invalidante nel giugno 1996 e quindi concede la prestazione richiesta dal 1° luglio 1997. Con questa motivazione il Tribunale ha superato l'accertamento 3 effettuato in primo grado e in base al quale il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta la prestazione fin dalla presentazione della domanda amministrativa, tenendo presente oltre al livello di invalidità accertata anche l'usura derivante dall'impiego delle residue capacità di lavoro. Non considera, però, il ricorrente che dall'accertamento effettuato dal giudice di merito risulta che la residua capacità lavorativa presenta un carattere “discretamente usurante” e quindi di entità modesta, contenuta entro limiti accettabili. Per contrastare questo accertamento non vengono indicati in ricorso in base a quali elementi debba ritenersi che questa possibile usura sia grave e tale da incidere sulla capacità di lavoro;
in sostanza ci si limita a proporre una propria tesi difensiva, assertivamente migliore di quella espressa in sentenza, senza indicare i parametri per i quali quel residuo di attività usurante potesse considerarsi invalidante fin dall'inizio. Le censure mosse vanno quindi disattese ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo l'INPS solto attività difensiva in questa sede.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine TE BCUPA R O C alle spese. Roma 14 dicembre 2000 CONSIGLIERE EST. Maiorano IL PRESID ENTE Рорио. be lunis 4