Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA GENZANO 80 ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. SS HI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO MILLELIRE 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA ALBANO 32 ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNA GRECIA 13, difeso dall'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27457/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso dichiarare il ricorso inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 25/3/99 il Condominio di Via Albano 32, in Roma, conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma il Condominio di Via Genzano 30, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, nella misura di lire 4.575.000, verificatisi nei locali box, in quanto determinati da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza di copertura dei detti box, che era di proprietà del convenuto Condominio, oltre che in uso al medesimo. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In particolare deduceva - per quanto ancora interessa - di non essere il proprietario ne' l'utilizzatore esclusivo della terrazza, la quale apparteneva anche al Condominio di Via Genzano 72, che ne aveva anch'esso l'uso, ed al Condominio di Via Genzano 92. Pertanto, la somma richiesta dall'attore non doveva essere posta a carico esclusivo del convenuto, ma essere ripartita tra tutti gli obbligati, secondo il criterio dettato dall'art. 1226 c.c. Con sentenza 26/1/99 il Giudice di pace rigettava la domanda per difetto di prova della legittimazione attiva.
La decisione veniva riformata dal Tribunale di Roma, che, ritenuta provata la legittimazione attiva e pacifica la provenienza dei danni dalla cattiva manutenzione della terrazza, con sentenza 20/12/99, condannava il convenuto Condominio di Via Genzano 80 a pagare all'attore lire 885.000, pari ad un terzo della somma occorrente per la riparazione della terrazza.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Condominio di Via Genzano 80 per due motivi.
Ha resistito al gravame l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denuncia omessa motivazione su punto decisivo per non avere il giudice d'appello indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non ravvisabile il litisconsorzio necessario col Condominio di Via Genzano 72 e per avere omesso di pronunziarsi in ordine all'invocato litisconsorzio col Condominio di Via Genzano 92, i quali, sia in ragione della proprietà (essendo comproprietari, insieme col Condominio ricorrente, della terrazza), sia in ragione dell'uso, comune al primo di essi (come riconosciuto dalla stessa sentenza) dovevano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari.
In ogni caso il danno liquidato dalla sentenza non poteva far carico solo sul ricorrente, ma doveva essere ripartito anche tra i detti due Condomini.
La censura va disattesa.
La sentenza ha applicato - e sul punto non vi è contestazione - U criterio di ripartizione delle spese fissato dall'art. 1226 c.c., per effetto del quale il Condominio di Via Genzano 80 (attuale ricorrente) era tenuto a sopportare le spese di riparazione della terrazza-lastrico nella misura di un terzo, non in quanto proprietario ma in quanto utilizzatore della stessa (circostanza, quest'ultima, anch'essa incontestata), mentre gli altri due terzi restavano a carico dei proprietari dei sottostanti box. Ne consegue che, avendo la sentenza fatto riferimento per individuare il soggetto obbligato al pagamento, non alla situazione proprietaria della terrazza, ma all'uso della stessa, secondo il disposto dell'art. 1126 c.c. invocato sin dal primo grado di giudizio dallo stesso ricorrente, risulta chiara la ragione per la quale non è stato ritenuto necessario il litisconsorzio con gli altri due Condomini, la cui qualità di comproprietari della terrazza, è peraltro solo affermata nel ricorso, ma non dimostrata. Quanto all'uso, la sentenza ha affermato che esso era esercitato, oltre che dal ricorrente (circostanza, questa, incontestata), anche da "un condomino" di Via Genzano 72 (e non dal corrispondente Condominio, come affermato nel ricorso). Pertanto, la doglianza, prima ancora che infondata (trattandosi di azione risarcitoria, l'uso congiunto della terrazza non impediva al danneggiato di agire contro uno soltanto degli obbligati), risulta inammissibile, in quanto incongrua rispetto alla ratio decidendi.
2 - Col secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 90 e 91 c.p.c. per avere la sentenza addebitato al ricorrente le spese di causa nella misura di un terzo, senza considerare che in grado di appello era stato accolto il criterio di ripartizione suggerito dallo stesso ricorrente sin dal primo grado di giudizio.
Anche tale censura è infondata.
Il giudice d'appello nell'ambito del potere che gli è riservato dalla legge di regolare le spese processuali, ha tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che aveva visto il ricorrente soccombente sia sull'eccezione di difetto di legittimazione (che aveva determinato il ricorso al giudizio d'appello) che sull'eccezione di difetto di contraddittorio, e in correlazione a tale soccombenza parziale ha regolato proporzionalmente le spese.. Anche questo motivo va, quindi, respinto.
Consegue il rigetto del ricorso e, stante la soccombenza, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 (cinquecento) per onorati e 40,00 (quaranta) per spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004