Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 1
Poiché l'appello incidentale svolge la esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata nei confronti del destinatario della correlativa facoltà, non esiste alcun obbligo di notificare l'appello principale proposto da uno dei coimputati ad altro imputato, che non si sia autonomamente avvalso del suo potere di impugnazione. Invero, in capo a quest'ultimo, non sussiste interesse alla proposizione del gravame incidentale, il quale è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, lamentando di non aver ricevuto notificazione degli atti di appello proposti dai coimputati -e sostenendo che essa gli era dovuta al fine di consentirgli la proposizione di appello incidentale- aveva contestato la esecutività, nei suoi confronti, della sentenza, da lui non impugnata in via principale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/1999, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido IETTI Presidente del 24/9/1999
1. Dott. CO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere N. 4255
3. Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Di POPOLO Consigliere rel. N. 48575/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
HI RI AN (generalizzato in atti)
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, emessa in data 4 novembre 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che chiede rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO.
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da HI IO CO, di contestazione della esecutività della sentenza emessa in data 27 novembre 1995 (a ragione di omessa notificazione) e di richiesta applicazione della continuazione con gli altri fatti dei procedimenti definiti con le sentenze tenute presenti nel provvedimento di unificazione delle pene emesso in data 6 novembre 1997. Ha considerato, in particolare, che: - la precedente ordinanza del 2 aprile 1998 ha disatteso la contestazione sulla validità del titolo esecutivo;
- con l'ulteriore istanza del 22 maggio 1998 il HI ha riproposto la contestazione, in relazione alla mancata notificazione degli atti di appello proposti dai coimputati, dedotta come necessaria ai fini del consentito appello incidentale;
- la contestazione dell'ordinanza del 2 aprile 1998 risulta inammissibile, siccome sollevata dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento;
- ai sensi della invocata disciplina di cui agli artt.584-595 C.P.P. non compete alcuna notificazione degli atti di appello dei coimputati, non sussistendo per il HI la legittimazione a proporre conseguente appello incidentale contro gli stessi coimputati.
Col ricorso in esame si sostiene, con unico articolato motivo, la violazione della disciplina di cui agli artt.178 lett.c), 584 e 595 C.P.P., premettendosi che, in relazione a pronunziata condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta, i coimputati appellanti avevano sollecitato la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di bancarotta semplice (è, tuttavia, delle relative impugnazioni non era stata resa notificazione all'attuale ricorrente, nonostante la prescrizione di ordine generale prevista nell'art.584 C.P.P. e la "prassi consolidata delle cancellerie penali"). E, a sostegno, si evidenzia la sussistenza di uno specifico interesse personale a ricevere la notificazione, per quanto la doglianza esposta dai coimputati appellanti abbia rappresentato una richiesta, destinata oggettivamente a giovare, in caso di accoglimento, anche al HI, così legittimato alla proposizione dell'appello incidentale a ragione della posizione processuale che comunque lo avrebbe legittimato a proporre l'omesso appello principale. Mentre si argomenta che, conseguentemente, resta inficiato da nullità il titolo esecutivo contestato, per effetto di connessa violazione del diritto di difesa, nei termini di cui all'art. 178 lett.c) C.P.P. A sostegno della richiesta di rigetto del ricorso il P.G. concludente sostiene che è pienamente corretta la soluzione negativa adottata dal giudice di merito, al riguardo argomentando che: "con la citata sentenza 27 novembre 1995 del Tribunale di Milano il HI e altri coimputati erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta;
la sentenza era stata appellata soltanto da due coimputati, che chiedevano di riqualificare la bancarotta fraudolenta come bancarotta semplice ... gli appelli potevano giovare anche al HI con estensione a norma dell'art.587 c.p.p. ... ma la mancata notifica ... non costituiva causa di nullità e non impediva il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato non impugnante ... la notifica degli appelli dei coimputati ex art. 584 c.p.p. era finalizzatà soltanto per l'eventuale partecipazione dell'imputato non appellante al dibattimento di appello ... invece il HI non poteva in alcun modo presentare l'appello incidentale ex art.595 c.p.p., poiché l'appello incidentale è impugnazione antagonista contro l'appello principale ..., poiché gli appelli principali ... erano fondati su motivi non esclusivamente personali e quindi potevano giovare al HI ex art.587 c.p.p. ... ma l'estensione di questi appelli non impediva che la sentenza fosse divenuta irrevocabile nei confronti dell'imputato non impugnante, rimanendo ferma l'esecutività di essa".
E proprio la progressione argomentativa della richiesta del P.G., diffusamente riportata per quanto pienamente condivisibile anche alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez.Un. 24 marzo 1995, Cacciapuoti, CED n.201305), rende ragione della infondatezza della censura sollevata. Prescindendosi, infatti, dal considerare che la violazione della previsione dell'art.584 C.P.P. è sfornita di sanzione processuale (sicché, ove sia consentito l'appello incidentale, comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la sua proposizione), viene in rilievo che, nella fattispecie processuale in esame, non è appunto consentita al ricorrente la proposizione dell'appello incidentale, in quanto proprio il sistema processuale invocato costruisce chiaramente la disciplina di tale straordinario mezzo di impugnazione in funzione esclusiva di contrastare la pretesa principale avanzata nei confronti del destinatario della correlativa facoltà, tale non essendo qualificabile il HI, nei confronti del quale non risulta esposta alcuna specifica e rilevante pretesa da parte dei coimputati appellanti in via principale. Ne consegue che, non sussistendo l'interesse proprio a proposizione dell'appello incidentale (tanto più per la sua funzione di difesa attiva, riconosciuta in Cass., Sez.II, 19 marzo 1992, n. 5521, Cersosimo, e per la sua portata di mezzo antagonista dell'appello principale, chiarita in Cass., Sez.III, 17 febbraio 1993, n. 5360, Sembolini), correttamente l'ordinanza impugnata ha dato atto della intervenuta irrevocabilità della sentenza per la parte riguardante l'imputato non impugnante, essendo noto, come già premesso, che legittimamente resta ferma l'esecutorietà delle correlative statuizioni specifiche e che non può farsi luogo a sospensione del procedimento esecutivo connesso in attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art.587 C.P.P., in mancanza appunto di disposizioni (comunque desumibili dal sistema processuale) che attribuiscano un simile potere al giudice dell'esecuzione. Nei profili segnalati la doglianza risulta così destituita di fondamento apprezzabile, per quanto intenda rappresentare un inesistente obbligo di notificazione dell'appello principale proposto dai coimputati e la conseguente invalidità del titolo esecutivo in questione.
E, pertanto, il ricorso resta rigettato, con al condanna del HI al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 1999