Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 20482
CASS
Sentenza 3 aprile 2014

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In tema di reati edilizi, la sospensione del processo penale in pendenza del procedimento amministrativo ex art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone non solo la presentazione della domanda di sanatoria al comune competente, ma anche la sussistenza di tutte le condizioni per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e, conseguentemente, la pronuncia di estinzione del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con riferimento a domanda di sanatoria corredata da una rappresentazione dello stato dei luoghi diversa da quella effettiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 20482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20482
    Data del deposito : 3 aprile 2014

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