Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
In tema di reati edilizi, la sospensione del processo penale in pendenza del procedimento amministrativo ex art. 45 del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone non solo la presentazione della domanda di sanatoria al comune competente, ma anche la sussistenza di tutte le condizioni per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e, conseguentemente, la pronuncia di estinzione del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con riferimento a domanda di sanatoria corredata da una rappresentazione dello stato dei luoghi diversa da quella effettiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 20482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20482 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 03/04/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 918
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 43921/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IO, n. a Brusciano il 25/01/1962;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 03/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Iossa G., che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. RA IO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola di condanna per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e artt. 83 e 95 stesso D.P.R. in relazione alla realizzazione di manufatto sul lastrico solare e per avere eseguito gli stessi in zona sismica senza depositare gli atti progettuali presso l'ufficio del Genio civile competente.
Con un unico motivo lamenta che la Corte d'appello, sindacando indebitamente il merito delle domande di sanatoria, ha rigettato la richiesta di sospensione del processo in vista dell'acquisizione degli esiti della procedura attivata per ottenere la concessione in sanatoria, ritenendo inoltre erroneamente che i rilievi prodotti non dimostrerebbero che il manufatto in questione esistesse già nell'anno 2004 con conseguente prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il motivo di ricorso è anzitutto manifestamente infondato con riguardo al preteso illegittimo diniego della richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione della pratica di permesso a costruire in sanatoria. Va infatti ricordato che, già nel vigore della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, questa Corte aveva chiarito come la sospensione del processo non potesse operare laddove non ricorressero le condizioni per ottenere la sanatoria e conseguentemente l'estinzione del reato (tra le altre, Sez. 3, n. 9111 del 24/05/1999, Micarelli, Rv. 214537; Sez. 3, n. 5331 del 03/03/1992, Staiano, Rv. 189970); ed è evidente come un tale principio vada ribadito anche con riguardo alla analoga disposizione oggi dettata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45. Ciò posto, ed in corretta applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha evidenziato come la domanda di sanatoria abbia avuto ad oggetto una rappresentazione dello stato dei luoghi diversa da quella, effettiva, ricavabile dall'esame delle fotografie in atti già ciò solo bastando per giustificare il rigetto della domanda di sospensione.
2.1. Il motivo è invece fondato con riguardo alla dedotta mancanza di motivazione sul punto della intervenuta prescrizione dei reati. Se è ben vero che la data di realizzazione del manufatto è stata indicata in contestazione come quella del 25/03/2009, il ricorrente aveva però, con l'atto di appello, dedotto, facendo leva su un rilievo aerofotogrammetrico datato 24/08/2004, come, in realtà l'opera esistesse già a decorrere da tale data con conseguente intervenuta prescrizione dei reati (cfr., quanto alla consumazione, al più tardi, al momento della ultimazione dell'intervento, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95, tra le altre, Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823). A fronte di tale specifica deduzione, che non si limitava a contrapporre, in maniera assiomatica, una data diversa a quella oggetto di contestazione ma che, come appena detto, ed in adempimento dell'onere di allegazione ricadente sull'interessato, sosteneva, sulla base di un rilievo munito di data e di attestazione del Comune (vedi foglio in atti), essere stato il reato consumato già nel 2004, la Corte territoriale si è limitata ad affermare non consentire il rilievo una tale conclusione, senza tuttavia spiegarne il motivo. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame di tale punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2014