Sentenza 2 luglio 2002
Massime • 2
Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilita soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore.
In tema di provvidenze per gli invalidi civili, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18 del 1980, la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali; peraltro, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finché l'evento letale sia certus an" ma "incertus" quando" non può negarsi la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica.
Commentario • 1
- 1. Diritto all’accompagnamento per gravi patologie: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9583 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
BI OM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1134/98, decisa in data 1 giugno 1998 e pubblicata in data 25 settembre 1998, resa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 1778/96 R.C.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 21 gennaio 1995, BI AL, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Lamezia Terme il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Il Giudice adito, con sentenza in data 19 febbraio 1996, rigettava la domanda.
Interponeva appello BI OM, quale erede dell'originario ricorrente, e in esito il Tribunale di Catanzaro, previa rinnovazione della consulenza tecnica, con sentenza n. 1134/98, emessa in data 1 giugno - 25 settembre 1998, accoglieva il gravame e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento della richiesta indennità per il periodo 1 febbraio - 8 marzo 1996.
A sostegno della decisione osservava che l'aggravamento della sintomatologia, come ben evidenziato dal CTU, rendeva indispensabile una continua assistenza.
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, con atto notificato in data 23 settembre 1999; deduce tre motivi.
BI OM è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente attesa la stretta connessione, si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Si osserva che il beneficio in discorso può essere concesso solamente se la soglia invalidante sia non solo raggiunta ma abbia altresì un carattere di permanenza.
Non sarebbero quindi valutabili situazioni suscettibili di successiva remissione o di evoluzione atta ad incidere sulla stessa speranza di vita dell'individuo.
Le censure non sono fondate.
Secondo quanto dispone l'art. 1 legge L. 11 febbraio 1980, n. 18, è concessa un'indennità di accompagnamento "ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua". È esatto il rilievo che il presupposto della necessità di un aiuto permanente è escluso in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali ma non è corretto capovolgere l'argomento per giungere sic et simpliciter alla conclusione che ove tali malattie siano tali da portare all'exitus la permanenza viene del pari esclusa.
Invero la presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100%, fa ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, ma fino a quando l'evento letale sia certus an e incertus quando, non si potrà certo negare la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato.
Solo nel caso in cui sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, si da rendere necessaria una "continua assistenza" finalizzata non a consentire il compimento degli atti quotidiani ma a fronteggiare una emergenza terapeutica, si dovrà escludere il diritto all'indennità in discorso. Ma tale giudizio, proprio perché finalizzato a fornire gli elementi indispensabili per la scelta della assistenza necessaria nel caso concreto, non può essere compiuto sulla base della verificazione dell'evento letale, pur se la lentezza delle pratiche amministrative rende del tutto normale l'erogazione dell'indennità di accompagnamento agli eredi piuttosto che agli assistiti. Si deve osservare poi che il Ministero ricorrente non censura la valutazione compiuta dal Tribunale in adesione alle conclusioni del consulente il quale, sulla base della sintomatologia descritta nella cartella clinica, ha ravvisato i presupposti per inquadrare il ricorrente appunto nella 4^ classe NYHA, cui consegue la necessità di una continua assistenza per assolvere gli atti della vita quotidiana.
Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 429 ultimo comma cpc. Si osserva che, essendosi riconosciuto il beneficio da epoca ampiamente successiva alla proposizione del ricorso, non spettano al ricorrente gli interessi sui ratei erogati, non essendo configurabile una mora debendi dell'Amministrazione alla data della domanda. La censura non è fondata.
Invero il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della Costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429 terzo comma cpc costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore (ex pluribus cass., 20 luglio 1996, n. 6525). Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla si deve disporre per le spese atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2002