Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9583
CASS
Sentenza 2 luglio 2002

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Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilita soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore.

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18 del 1980, la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali; peraltro, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finché l'evento letale sia certus an" ma "incertus" quando" non può negarsi la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica.

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  • 1Diritto all’accompagnamento per gravi patologie: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9583
Data del deposito : 2 luglio 2002

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