Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L L 7 3 O . ) B N E E , C 1 E 9 A N 9 P O 1 I I - Z 1 0 47 3 4 /0 1 D A 1 - R E 1 T 2 S IC PUBBLICA ITALIANA I . G D L E U 9 R I 3 A G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D E 6 E 4 .N T . N T T E CORTE SUPREMADI T S S I Oggetto R E ( A Opposizione avverso SEZ decreto ingiuntivo di Giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16043/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 10151 Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI - - Rel. Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Italo PURCARO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LOMBARDI LORIANO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GREGORIO CATAMBRONE, che lo difende, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 2080 avversO la sentenza n. 137/97 del Giudice di pace di VOLTRI, emessa il 04/12/97 e depositata il 23/12/97 7 (R.G. 381/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Enrico CAROLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo e l'assorbimento degli altri. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 13 maggio 1997, Lo- riano MB chiese ingiunzione di pagamento nei con- fronti della Compagnia NA di Assicurazioni in li- quidazione, per l'importo di lire 800.000, oltre inte- ressi. Il giudice di pace di Genova . Voltri emise de- creto ingiuntivo n.93 in data 15 maggio 1997, decreto richiesto ed emesso in forza di della intervenuta tran- - per un sinistro strada- sazione di un giudizio civile transazione intervenuta tra il Commissario liqui- le - ' datore della Compagnia NA, posta in 1. C. a., ed il ricorrente medesimo: il debitore, peraltro, non ave- va provveduto al pagamento della somma pattuita. La compagnia NA si oppose al decreto, deducen- do tra l'altro la carenza di legittimazione del commis- 2 sario liquidatore, nonché la inammissibilità dello stesso decreto ex artt.52 e 201 legge fallimentare, non potendo il giudice ordinario accertare crediti di una procedura concorsuale. Con sentenza del 23 dicembre 1997, il Giudice di Pace rigettò l'opposizione condannando la NA in liquidazione al pagamento delle spese. Osservò, tra l'altro, il decidente che, nella spe- cie, non poteva essere invocato l'art.52 della legge fallimentare in quanto l'intervento del giudice ordina- rio era stato richiesto quando tra le parti era già in- tervenuta una transazione stragiudiziale per cui l'at- tività del giudice era stata richiesta per eliminare il ritardo nell'adempimento della citata transazione. Ri- tenne, altresì, il giudice di pace che doveva disatten- dersi la tesi della opponente avente ad oggetto la ca- renza dì legittimazione del liquidatore, in quanto il rapporto tra impresa cessionaria ed INA, gestione del Fondo di garanzia, è un rapporto di rappresentanza ex lege", per cui, con l'adesione del creditore all'accor- do liquidatorio, la fase di accertamento del debito è conclusa ed è esigibile, onde per tale ultimo effetto non si poteva ipotizzare una ulteriore fase di accer- tamento da parte del Fondo debitore. Di conseguenza, perfezionatosi l'accordo liquidatorio tra il creditore ed il commissario liquidatore autorizzato, per liquida- re i danni anche per il fondo di garanzia, il liquida- tore è fornito di legittimazione passiva in giudizio. Da ultimo, il giudice di pace ritenne che si fosse perfezionato il vincolo contrattuale in conseguenza della sottoscrizione dell'accettazione da parte del MB della proposta formulata dal liquidatore. Per cassazione di detta sentenza ha proposto ricor- so la NA in 1. C. a., in persona del Commissario, sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso LO MB. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la Soc. NA, denunziata la violazione degli artt.52 e 201 della leg- ge fallimentare in riferimento all'art.360 n. 3 C. p C., lamenta che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto inapplicabile la disciplina prevista dalle predette norme asserendo che, in concreto, l'intervento del giudice ordinario è stato richiesto "a cose fatte", in quanto dopo la conclusione della transazione per cui il giudice stesso è competente a decidere. Con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente, denunziata la violazione degli artt.20 della Legge 990/1969 e 9 della legge 39/1977, in riferimento al- l'art.360 n.3 C. p. C. 1 lamenta che il giudice abbia 4 erroneamente ritenuto legittimato al pagamento il com- missario liquidatore e non l'impresa designata. Con il terzo mezzo la Compagnia NA, lamentando violazione degli artt.2697 e 2721 C.C., deduce che il Giudice di pace aveva ritenuto conclusa la transazione pur in difetto assoluto di prova sulla stessa, posto che il documento esibito dall'opposto non era sotto- della Compagnia il scritto dal legale rappresentante liquidazione. I motivi che precedono, da esaminarsi congiuntamen- sono da ritenersi inammissibili. te, Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plu- rimis S.U.716/1999), a seguito della nuova formulazione dell'art.113 secondo comma c. p. C.. il giudice di pa- ce, quando pronunzia in controversie di valore non su- periore a due milioni, non deve procedere alla indivi- duazione della norma di diritto sostanziale astratta- mente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al ri- spetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo solo tenuto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie se di rango superiore a quelle ordinarie nonché di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché in tali controversie egli deve giudicare facendo immediata 5 applicazione di una equità così detta formativa o SO- stitutiva e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze del giudice di pace emesse in controversie del suddetto valore, da ritener- si sempre pronunciate secondo equità anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza alla equità, sono ricorribili per cassazione solo per processuali, nonché quando laviolazione delle norme enunciazione del criterio di equità sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto decisivo della
contro
- versia si risolva in una ipotesi di mera apparenza ov- vero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione di legge sostanziale è consentita solo in casi di inosservanza o falsa applicazione di norme costituzionali o comunita- rie. Nella specie, il giudice di pace ritenendo, con giudizio necessariamente equitativo, e come tale insin- dacabile, raggiunto l'accordo transattivo tra il com- missario liquidatore ed il MB, ha concluso per la sussistenza della legittimazione passiva del commissa- rio liquidatore medesimo, quale parte obbligatasi nel- l'atto transattivo. Pertanto, nessuna violazione di norme costituzionali о comunitarie vi è stata nella slat specie né risulta denunziata dalla ricorrente. Per quanto concerne in particolare 1 ulti1 ultimo motivo del ricorso, devesi, ulteriormente, rilevare che come si evince dall'esame degli atti, la questione relativa al difetto di prova della transazione non risulta sol levata dall'opponente con l'atto di opposizione a de- creto ingiuntivo, ma solo con la comparsa conclusionale e, come tale tardivamente, per cui non poteva nemmeno essere esaminata dal giudicante ed essendo stata ripro- posta in questa sede deve ritenersi come una questione nuova. In conclusione, il ricorso va respinto, con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese in € 161.600 oltre gli onorari liquidati in lire 600.000. 4 O Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 7 L 3 L . O N B , E ) 1 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- E 9 E 9 C N 1 - O A 1 P Z 1 ne, il 18 dicembre 2000. - I N 1 "Vonsigligre E D 2 T S . E I L Il relatore ed estensore G C 9 I E 3 R D E A U I President D 6 G 4 E T Aye E T N T N E . R S T E A S I ( * 7 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 30 MAR. 2001. D. IL CANCELLIERE Giovanni Gambattiste M E R P E T U S R E N O O C ) 4 E 7 C 3 . C A L N P L , I 1 O 9 B D 9 E 1 E - E 1 C I N 1 - O D 1 I Z 2 U A . L R E 3 N . T 6 S I 4 ( . T T E T R N A E S E