Sentenza 29 maggio 2012
Massime • 1
L'avviso orale del Questore, presupposto per l'applicazione di misure di prevenzione, non è previsto nel procedimento per l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, sicché è possibile espellere lo straniero medesimo concorrendo gli altri presupposti previsti dalla legge n. 1423 del 1956.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2012, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/05/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 1544
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 41020/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UA TI N. IL 29/03/1978;
avverso l'ordinanza n. 344/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO, del 27/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. V. Geraci che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 27.9.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano respingeva l'opposizione di UA TI avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Bolzano in data 24.8.2011 con il quale era stata disposta l'espulsione del predetto dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che ricorresse il presupposto per l'espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. C, del citato decreto, in quanto il predetto era inquadrabile in una delle categorie indicate nella L. n. 1423 del 1956, art.
1. In particolare, riteneva che FI LA fosse persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica, e quindi che fosse persona pericolosa socialmente, avuto riguardo alle condanne risultanti dal certificato penale per fatti commessi dal 1997 al 2008 (violazione legge stupefacenti, ricettazione, lesioni personali volontarie, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, guida in stato di ebbrezza), oltre che per il delitto in espiazione di trasporto illecito di sostanze stupefacenti.
Avverso l'ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il condannato, chiedendone l'annullamento per difetto dei presupposti di legge per disporre l'espulsione e per carenza di motivazione. il provvedimento di espulsione non era stato preceduto dall'avviso orale del Questore previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4 ne' il ricorrente era stato dichiarato delinquente abituale in un qualche provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Sorveglianza, nel giudizio di pericolosità, non aveva tenuto conto che il ricorrente era rientrato spontaneamente in Italia per saldare il suo debito con la giustizia;
non aveva compiuto un esame globale della personalità; non aveva considerato il comportamento tenuto in carcere e non aveva specificato per quale motivo l'imputato dovesse essere considerato attualmente pericoloso. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, stabilisce che lo straniero, identificato, detenuto per una pena detentiva anche residua non superiore a due anni, deve essere espulso se si trova in taluna delle situazioni indicate dall'art. 13, comma 2 del citato D.Lgs..
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che sussistessero tutti i presupposti per l'espulsione, e in particolare ha ritenuto che, in considerazione dei numerosi delitti commessi dal predetto tra il 1997 e il 2008, fosse persona socialmente pericolosa, inquadrabile in una delle categorie di persone nei confronti delle quali si possono applicare le misure di prevenzione previste dalla L. n. 1423 del 1956. L'avviso orale del Questore, previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art.4 è un presupposto per l'applicazione di misure di prevenzione, ma non è previsto nel procedimento per l'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, procedimento che deve essere attivato nei confronti dello straniero detenuto, oltre quando è entrato irregolarmente nello Stato o vi si è trattenuto senza essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno, anche quando lo straniero appartiene a taluna delle categorie indicate dalla L. n.1423 del 1956, art.
1. Ricorrendo i suddetti presupposti di legge, lo straniero deve essere espulso, e a nulla rileva quanto posto in evidenza nei motivi di ricorso (che sarebbe rientrato spontaneamente in Italia e avrebbe tenuto una buona condotta nel periodo della detenzione), una volta accertato, in base ai numerosi e anche recenti precedenti penali, che trattasi di persona attualmente pericolosa, nelle condizioni per essere destinataria di una misura di prevenzione. Il ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato, è sostanzialmente basato solo su motivi in fatto non proponibili davanti a questa Corte di legittimità, e quindi deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013