Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2011, n. 30009
CASS
Sentenza 14 luglio 2011

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Massime1

È inammissibile, perchè fuori termine, la dichiarazione di ricusazione proposta al momento coincidente con quello immediatamente successivo al compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, in quanto essa può essere presentata, per causa già nota, sino alla scadenza del termine per la proposizione delle questioni preliminari.

Commentario1

  • 1Art. 492 c.p.p. - Dichiarazione di apertura del dibattimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2011, n. 30009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30009
Data del deposito : 14 luglio 2011

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