Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9364 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
I D E A A S O T OME DEL POPOLO ITALIANO Aula A R S S T A O T S P I M G 'I A OGGETTO: Separazione tra coniugi E ICA ITALIANA L R L R - Assegno di mantneimento. T 4 7 A L . o I z n D A r D a I 9364 /0 1 m E , T N O N RTE SUPREMA "DI G e L E g O L g S e O L E A B 9 1 D rt. SEZIONE PRIMA CIVI (A composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARNEVALEDott. Corrado Presidente R.G. N. 184:.3/00. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron.21518 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Ud.
3.4.01. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: IN AN, elettivamente domiciliato in Ro- Via Confalonieri, n. 5, presso l'avv. Luigi Man ma, zi che unitamente all'avv. Pier Vettor Grimani del foro di Venezia lo rappresenta e difende per procu- ra a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SI AU, elettivamente domiciliata in Ro Viale delle Milizie, n. 138, presso gli avv.ti ma, Maria Martignetti e Guglielmo Martignetti, che la rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso;
979 2001 controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Vene- zia n. 941 pubblicata il 16 maggio 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Emanuele COGLITORE per delega e Maria MARTIGNETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha conclu- so per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19 aprile 1993 RA AU chiedeva al Tribunale di Venezia la pronun- cia di separazione personale dal coniuge AN IN zi, essendo insorte tra le parti insanabili diver- genze per ragioni caratteriali e per il rifiuto del INzi di partecipare alla gestione economica dell'a bitazione ad essa appartenente. Riuscito vano il tentativo di conciliazione, il tribunale, con sentenza del 9 febbraio 29 apri le 1999, accoglieva la domanda ponendo a carico del convenuto un assegno mensile di £. 2.000.000, auto- maticamente rivalutabile, ed assegnava all'attrice la casa coniugale. 2 Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Ap- -pello di Venezia, con sentenza del 28 febbraio 16 maggio 2000, confermava la decisione impugnata. Os- servava la corte che di fronte alle generiche do- glianze dell'appellante in ordine al suo reddito e alla composizione del suo patrimonio la appellata a veva provato, con ampia e dettagliata documentazio- che oltre alla pensione e ai proventi di even- ne, consulenze prestate quale ex ingegnere capo tuali delle opere marittime di Trieste e poi di Venezia, il INzi era proprietario di un vasto complesso di immobili a Bologna, di almeno tre ville con parco di un ettaro ad Albarella, viveva in uno splendido appartamento sul Canal Grande e conduceva un eleva- to tenore di vita che era indice di cospicue entra- te finanziarie, sicché correttamente i primi giudi- ci avevano ritenuto che potesse farsi carico con tutta tranquillità dell'assegno mensile posto a suo carico. Infondato doveva ritenersi anche l'appello incidentale poiché la AU, proprietaria di due unità immobiliari in un prestigioso palazzo sul Ca- nal Grande, essendo rimasta sola avrebbe potuto far fruttare la più piccola delle due unità immobiliari e vivere in modo consono alla sua posizione socia- le. 3 Contro la sentenza ricorre per cassazione con un unico motivo AN INzi. Resiste con controricorso RA AU. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia il vizio di omessa e il logica motivazione su un punto decisivo della con- troversia ed afferma che, pur essendo consapevole che nel giudizio di legittimità è preclusa ogni rin novata valutazione delle prove, la sua censura è volta a correggere la palese illogicità delle con- clusioni tratte dal giudice del merito dall'esame delle risultanze istruttorie. Afferma al riguardo che le sintetiche affermazioni della sentenza impu- gnata in ordine ai suoi redditi e alla composizione del suo patrimonio non trovano riscontro alcuno nel la documentazione in atti la quale contraddirebbe le conclusioni cui é pervenuta la sentenza impugna- ta: a sostegno di tali sue affermazioni riesamina quindi analiticamente la valutazione dei singoli ce spiti contestando le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata. Ciò premesso, la distinzione che il ricorrente pone tra la rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie, vietata al giudice di legittimità, e 4 la contestazione della palese illogicità delle con- clusioni cui sarebbe pervenuta la sentenza impugna- ta appare di difficile percezione non essendo dato comprendere come possa formare oggetto di contesta- zione il convincimento espresso dal giudice di meri to sulla base della valutazione delle risultanze i- struttorie senza procedere a un rinnovato esame del le medesime che consenta di controllare la validità delle asserzioni del ricorrente. E, a sostegno di tale conclusione, può rilevar si che in realtà il INzi sottopone a questa corte un puntuale diretto riesame della documentazione in atti al fine di pervenire ad una diversa decisione della controversia in senso a lui favorevole. Orbene, come riconosce lo stesso ricorrente, la valutazione delle risultanze istruttorie costi- tuisce esercizio di un potere discrezionale del giu dice di merito insindacabile in sede di legittimi- tà, salvo che essa non risulti viziata da errori di diritto o da incongruenze logiche che diano luogo al vizio di motivazione insufficiente o contraddit- toria, vizio che nella specie non risulta neppure denunciato. In conclusione perciò, il ricorso non può tro- vare accoglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive £.43.600 oltre £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001. IL PRESIDENTE lon lau n IL CONSIGLIERE EST. Mg. Vikram CANCELLERIA IL CANCELLIERE IN DEPOSITATA Mar: Di ZO 0 1 Oggi, LU ' E D Пйого CAM A S A O T S R S A T В T O ) S 4 P I 7 . A M G n I ' R E 7 L T 8 R L L 9 1 I A A D o D z I r , E a N e T m g O G g L N e O E L L S O 9 A 1 E . B t D r A ( 9