Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
D REP0 52 14 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente - R.G.N. 17397/99 Dott. ES CRISTARELLA ORESTANO Consigliere 16044 Cron. - 4168 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 27/11/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA Sle dal Sig. ✓ per diritti €3.10 sul ricorso proposto da: # 12 APR. 2002 TI OL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, IL CANCELLIERE presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ITALO MAGGIONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TI IA, elettivamente GR EN, domiciliati in ROMA VIA MONTE PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO JANNOTTA, che li difende unitamente all'avvocato PAOLO RAGONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2001 - avverso la sentenza n. 658/99 della Corte d'Appello di 1590 -1- MILANO, depositata il 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Antonella IANNOTTA, per delega dell'avvocato Gregorio IANNOTTA, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'11 novembre 1974 Fran- cesco TI e IL TI citarono davanti al Tribunale di Vigevano RO TI, chie- dendo che si procedesse alla divisione di due fabbricati di proprietà comune delle parti in quote uguali, ubicati rispettivamente in via Alba n. 16 e in corso Novara n. 70/a in quella stessa città, con loro assegnazione agli stessi attori, ove fossero risultati non comodamente frazionabi- li. La convenuta obiettò che nel secondo immobile veniva svolta un'attività commerciale di bar tabaccheria, sicché formulò istanza di dilazione, ai sensi dell'art. 1111 cod. civ., sostenendo comunque la possibilità che la divisione avvenis- se in natura. All'esito dell'istruzione consistita nel- l'espletamento di due consulenze tecniche di ufficio, con ordinanza dell'8 agosto 1979 il collegio dispose la sospensione del processo, stante la pendenza tra le parti di un'altra causa, avente per oggetto la titolarità dell'im- presa operante in corso Novara. Proseguito dopo la definizione di tale giudi- zio, il processo fu dichiarato interrotto in 17397/1999 3 seguito alla morte di ES TI e la causa fu poi riassunta nei confronti di IL TI, anche quale erede del defunto. Con sentenza del 16 maggio 1995 il Tribunale assegnò entrambi i beni per intero a IL TI, determinando in lire 212.600.000 la somma dovuta a RO TI. la decisioneImpugnata da quest'ultima, stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 27 marzo 1999 ha attribuito i due immobili congiuntamente a IL TI e a OR EG (costituitasi in quella sede quale effettiva erede di ES TI) e ha confermato in lire 212.600.000 l'importo da corrispondere a RO TI. A tali pronunce il giudice di appello è pervenuto ritenendo: l'errore commesso in primo grado, nell'individuazione di ES dell'erede nullità della sentenza, TI, non comporta salva la necessità di riformarla sul punto;
l'assegnazione di beni non comodamente divisibili può essere chiesta congiuntamente anche da più comproprietari, come hanno fatto IL TI e OR EG;
il criterio della quota maggiore ha carattere preferenziale e può non essere 17397/1999 seguito solo se ricorrono ragioni di interesse comune a tutte le parti;
non è tale l'esercizio di un'attività commerciale di bar tabaccheria nello stabile di corso Novara, dato che l'azienda risulta essere stata ceduta a terzi da RO TI;
comunque l'avviamento commerciale non inerisce all'immobile, bensì all'impresa, che con esso ha un collegamento puramente occasionale;
il relativo corrispettivo è stato presumibilmente ottenuto dall'alienante, sicché nessuna disparità è ravvisabile rispetto agli altri condividenti, che hanno ricevuto il valore della quota loro spettante nella società di fatto che gestiva Novara non è l'azienda; il fabbricato di corso l'accesso al comodamente divisibile, in quanto primo piano avviene attraverso un vano scala incorporato nella tabaccheria e quindi il frazio- namento in natura comporterebbe l'imposizione di pesi e servitù, come è stato accertato dal consu- lente tecnico di ufficio;
correttamente il Tribu- nale ha aggiornato la stima sulla base del noto- rio;
l'affermazione dell'appellante, circa un aumento dell'indice di edificabilità per l'immo- bile di via Alba, હૈ smentita dalla relazione peritale. 17397/1999 5 Mai Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RO TI, in base a tre moti- vi, poi illustrati anche con memoria. IL TI e OR EG si sono costituite con controricorso e hanno presentato a loro volta una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso RO BA ratti, denunciando «violazione e/o falsa applica- zione dell'art. 720 c.c.>>>, lamenta che il ragio- namento svolto dalla Corte di appello, a proposi- to della divisione dell'immobile di corso Novara, presenta diverse lacune e non regge», sia perché non si è tenuto conto che ES TI e IL TI, all'esito dell'altro giudizio, avevano ottenuto una maggiorazione del valore dell'avviamento commerciale, derivante dall'esse- re l'azienda gestita in un immobile di proprietà, sia perché si è dato rilievo a una presunta cessione dell'intera impresa, che in realtà aveva riguardato solo la tabaccheria, essendo stato il bar soltanto affittato, restando però di proprie- tà della ricorrente. La censura non è fondata. L'art. 720 cod. civ., disponendo che gli im- 17397/1999 Mirn mobili non comodamente divisibili in natura «devono preferibilmente>> essere attribuiti per intero al comproprietario 0 ai comproprietari complessivamente titolari della quota maggiore, che ne facciano richiesta, enuncia un criterio tendenziale e non inderogabile, dal quale il giudice può (ma non deve) discostarsi, ove ricor- rano gravi ragioni, attinenti a un interesse comune a tutte le parti (Cass. 21 febbraio 1985 n. 1528, 2 agosto 1990 n. 7716, 11 luglio 1995 n. 7588). Quest'ultima facoltà ha carattere eminen- temente discrezionale, implicando valutazioni -prettamente di merito, sicché il suo positivo o negativo esercizio non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contrad- dittorietà della motivazione (Cass. 13 luglio 6105, 11 agosto 1990 n. 8201). Da tali1987 n. vizi la sentenza impugnata però del tutto immune, in quanto la Corte di appello ha dato conto adeguatamente, in maniera esauriente e coerente, delle ragioni della decisione sul punto, osservando: che l'avvenuta cessione del- l'azienda a terzi aveva fatto venire meno il presupposto stesso di «una migliore valutazione 17397/1999 7 Mi dell'avviamento aziendale che andrebbe a favore di tutti»>, su cui RO TI aveva basato la richiesta di assegnazione а lei stessa del fabbricato di corso Novara;
che comunque l'avvia- mento commerciale non una qualità inerente all'immobile, cui l'esercizio dell'impresa collegato in modo non stabile né definitivo;
che in seguito all'altro giudizio, che aveva sancito lo scioglimento della società di fatto che gesti- va il bar tabaccheria, tutte le parti avevano ricavato anche il corrispettivo dell'avviamento in proporzione alle rispettive loro quote, non essendo quindi ravvisabile alcuna disparità tra le posizioni dei condividenti. Né del resto la ricorrente ha addotto una qualche plausibile ragione a sostegno del suo assunto, secondo cui ES TI e IL TI avendo ricevuto a suo tempo quanto competeva loro come ex soci, anche a titolo di «maggiorazione>>> del- l'avviamento commerciale, derivante dall'essere l'azienda ubicata in un immobile «di proprietà»> 1 avrebbero dato luogo a una situazione di «inte- resse comune>>, comportante la necessità o l'op- portunità di attribuire il bene all'altra condi- vidente. 17397/1999 8 Min In ordine poi all'asserito carattere parziale dell'avvenuta alienazione dell'azienda, che avrebbe riguardato solo la tabaccheria, essendo stato il bar dato in affitto, è sufficiente rilevare che la stessa ricorrente riconosce di non aver specificamente contestato le afferma- zioni delle appellate» sul punto. Non Occorreva quindi che il giudice di secondo grado si preoc- cupasse di verificarne l'esattezza, mediante l'esame dei documenti che nel ricorso gli si addebita di aver trascurato, con censura che peraltro avrebbe dovuto essere formulata semmai con altro mezzo di impugnazione, ai sensi del- l'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Con il secondo motivo di ricorso RO BA ratti, dolendosi di «violazione e/o falsa appli- cazione dell'art. 718 e 720 c.c.», lamenta che la Corte di appello ha «totalmente omesso di prende- re in considerazione la divisione di via Alba 16>>> di considerare che l'assegnazione di uno dei e appartamenti di cui l'immobile è composto due aveva fatto perdere alle altre parti il requisito maggioritario, sicché l'altro doveva essere attribuito a lei stessa. Anche questa censura va disattesa. 17397/1999 9 Ne impedisce l'accoglimento la sua estraneità alla materia devoluta nel giudizio a quo. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che gli stabi- li di corso Novara e di via Alba costituissero due masse distinte da dividere separatamente, perché formanti oggetto di comunioni derivanti da titoli diversi;
e aveva altresì reputato non frazionabili materialmente entrambi gli immobili, alla luce delle risultanze degli accertamenti peritali. Ebbene, nell'adire la Corte di appello RO TI, pur sostenendo che il secondo dei predetti fabbricati era formato da due auto- nomi appartamenti, ciò nonostante>>> non aveva chiesto l'attribuzione di una di tali unità immobiliari, che ora si duole di non aver ottenu- to, ma aveva solo ribadito «quanto da noi sempre richiesto: l'assegnazione dell'immobile di Corso Novara n. 70/A, che è strumentale all'azienda, ormai definitivamente di proprietà di TI RO». Con il terzo motivo di impugnazione la ricor- rente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 728 c.c. e 115 c.p.c.», sostenendo che erroneamente la Corte di appello ha considerato legittima la rivalutazione dei beni in questione, 17397/1999 10 che era stata compiuta dal Tribunale ai fini della determinazione del conguaglio, rispetto all'epoca remota della stima del consulente tecnico di ufficio, sulla sola base del notorio e senza indicare la fonte di conoscenza né tenere conto della mutata situazione della zona. Neppure questa doglianza può essere accolta. L'andamento generale e locale del mercato im- mobiliare, infatti, rientra in un diffuso patri- monio comune di conoscenze, che quindi il giudice può senz'altro utilizzare per l'aggiornamento di una valutazione effettuata in precedenza, quando non occorrono accertamenti о apprezzamenti che richiedano una particolare competenza tecnica, quali non possono evidentemente essere considera- ti quelli relativi agli elementi genericamente segnalati nel ricorso: «l'espansione della città operata dal piano regolatore in quella zona che risulta ora più ricercata», «la diversa classifi- cazione della zona», il notevole rialzo del prezzo degli immobili>>>. Né è pertinente il ri- chiamo della ricorrente a Cass. 28 marzo 1997 n. 2808, con cui si è ritenuta necessaria, di rego- la, l'opera di un consulente tecnico di ufficio ai fini della determinazione del valore venale di 17397/1999 11 Mar mercato di un immobile, ma non anche per la sua attualizzazione alla data della decisione. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalle resistenti, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ri- le spese corrente а rimborsare alle resistenti giudizio di cassazione, liquidate in lire del (E 2582.28 267400 (138,10, oltre a lire 5.000.000 per onorari. names sectores Roma, 27 novembre 2001 도Eaton Bunien est.Випієнт IL CANCELLIERE.C1 Paoto Talaried DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T 129.11 Roma 12 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Telesco 45T 30,99 CORTE SUPREMA CASSAZIONE FOT. 160,10 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16.1.2012 صم الحمد serie 4 al n. 2505 versate € 178.10 8065 12 тот 178,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 17397/1999