Sentenza 15 giugno 2012
Massime • 1
Il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso "animo domini" ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo "ius possessionis", di guisa che il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico.
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- 1. Alle Sezioni unite una questione sul furto in supermercato aggravatoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Furtohttps://www.studiocataldi.it/
Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
Leggi di più… - 3. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, sussiste anche in caso di asportazione di merce dagli scaffali di un…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2020
Il fatto La Corte di appello di Venezia riformava la pronuncia del Tribunale in sede, del 3 dicembre 2013, con la quale gli imputati venivano condannati per il reato di furto aggravato, riqualificando il fatto nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con riduzione della pena irrogata in mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa e confermava, nel resto dell'impugnato provvedimento. Il fatto era il seguente: gli imputati, dopo essere entrati in un ipermercato, si erano impossessati di capi di abbigliamento e di una bottiglia di sambuca privando la merce delle placche antitaccheggio, merce in parte occultata addosso uno di costoro e in parte …
Leggi di più… - 4. Furto, mezzo fraudolento, aggravante, self service, merce, occultamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2012, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2012 |
Testo completo
1037 /1 3 31 Sentenza n. 1093 udienza pubblica del 15 giugno 2012 (n. 12 ruolo) R. G. n. 48981/2011 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: Dott. Antonio S. Agrò presidente Serpico consigliere Dott. Francesco Paoloni consigliere Dott. Giacomo Dott. Emanuele Di Salvo consigliere Dott. Gaetano De Amicis consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL IA PP, nata a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 15/07/2011 dalla Corte di Appello di Torino;
letti il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto 1. Mediante il difensore l'imputata IA PP VI ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino, con cui è stata riconosciuta colpevole del reato di furto per essersi impossessata di otto libri del valore commerciale di euro 136,00, sottraendoli dagli scaffali di vendita di una libreria LI sita presso un centro commerciale torinese. Condotta criminosa, ammessa dalla VI, per la quale la stessa è stata condannata -esclusa la contestata aggravante della destrezza e concessele le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. stimate prevalenti sulla recidiva- alla pena di due mesi di reclusione ed euro 60,00 di multa.
2. Con il ricorso si deduce l'erronea applicazione degli artt. 120 c.p. e 529 c.p.p. e la carenza di motivazione della sentenza di appello sul punto. L'imputata avrebbe dovuto essere prosciolta per difetto della condizione di procedibilità integrata da rituale querela della persona offesa dal furto di libri dal lei commesso. La querela nei confronti della VI è stata, infatti, proposta dal direttore responsabile del punto vendita LI, che non è il proprietario dei libri messi in vendita nell'esercizio commerciale. La Corte di Appello confonde il soggetto passivo del reato di furto, che è colui al quale il bene viene sottratto e che può identificarsi anche con il mero detentore del bene, con il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che è il legittimo proprietario del bene ed è l'unica persona cui spetta il diritto di querela a norma dell'art. 120 c.p.
3. Il ricorso deve essere rigettato. La censura sulla improcedibilità dell'azione penale nei confronti della VI, che riprende un omologo motivo di gravame avverso la prima decisione, è infondata. La sentenza di appello, anche richiamando alcune decisioni di legittimità, ha correttamente evidenziato che il direttore responsabile di un esercizio commerciale, pur quando non rivesta la qualità di institore in senso tecnico (artt. 2203, 2204 cod. civ.) dell'imprenditore proprietario dell'esercizio, ha un rapporto di fatto con i beni posti in vendita da ricondursi alla detenzione, che vale ad istituirlo come custode dei predetti beni. Di tal che, avendo egli il possesso dei beni (in un rapporto con essi che trascende la nozione civilistica di possesso), allorché tale rapporto di fatto venga meno per effetto dell'illecita sottrazione dei beni, il direttore commerciale assume inevitabilmente la qualità di persona offesa da tale reato (sentenza, p. 4: "nel reato di furto il direttore responsabile, pur potendo non essere il soggetto danneggiato in quanto privo di responsabilità patrimoniale per il valore dei beni, ne è comunque persona offesa in forza del rapporto di fatto che ha con tali beni e di cui viene privato in caso di furto"). In vero nella legge penale la nozione di possesso tutelabile a garanzia degli interessi della collettività ha una accezione più ampia di quella tipicamente civilistica, includendo non soltanto il possesso qualificato animo domini, ma qualsiasi rapporto o potere di fatto sulla cosa che venga esercitato -come nel caso del direttore di un esercizio commerciale- in modo autonomo e indipendente dalla titolarità o proprietà del bene e quale espressione di un legittimo ius possessionis (v. Cass. Sez. 6, 8.7.2008 n. 28952, P.G. in proc. Curreli, rv. 240819). In questa prospettiva non è revocabile in dubbio che il direttore responsabile di un esercizio commerciale è custode e possessore dei beni e della merce esposti in vendita al pubblico. Il furto di tali beni, con il loro passaggio (impossessamento) nella fisica disponibilità del soggetto agente, vulnera gli effetti dei poteri di vigilanza e di custodia propri del legittimo detentore/possessore. Di guisa che il responsabile o direttore di un esercizio commerciale, quand'anche privo di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, è persona offesa in proprio dal reato di furto con sua conseguente legittimazione a proporre querela ai sensi dell'art. 120 c.p. (cfr.: Cass. Sez. 5, 18.3.2009 n. 26220, Kalandadze, rv. 244090; Cass. Sez. 4, 16.11.2010 n. 41592, Cacciari, rv. 249416). Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 15 giugno 2012 f Presidente Il consigliere éstensore (Antonio Steur Agra) (Giacomo Pagloni) Wadl DEPOSITATO IN CANCELLERIA] F 9 GEN 2013 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Para Esposito 2