Sentenza 16 novembre 2010
Massime • 1
Il responsabile di un esercizio commerciale, nella specie di un supermercato, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza del proprietario, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce ivi detenuta ed esposta al pubblico.
Commentari • 6
- 1. Alle Sezioni unite una questione sul furto in supermercato aggravatoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Istanze di rinvio inviate per PEC non sono istanze in sé "irricevibili", ben potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione in quanto "fatti" potenzialmente integranti cause che impongono il differimento del processo quale che sia la modalità con cui il giudice ne sia venuto a conoscenza: ma è onere del difensore accertarsi non soltanto che l'istanza sia pervenuta all'indirizzo dell'ufficio ma anche, e soprattutto, che essa sia stata posta all'attenzione del giudice potendo lamentarne l'omesso esame solo qualora sia verificato che ciò sia avvenuto. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 11 marzo – 13 aprile 2021, n. 13789 Presidente Rago – Relatore …
Leggi di più… - 4. Intestazione utenza telefonica non basta per condanna (Cass. 16632/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2020
La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell'azione. E' apodittica la motvazione che fondi la responsabilità penale sull'intestazione dell'utenza telefonica fissa e all'indicazione del domicilio come sede della ditta che prese in carico …
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Il fatto La Corte di appello di Venezia riformava la pronuncia del Tribunale in sede, del 3 dicembre 2013, con la quale gli imputati venivano condannati per il reato di furto aggravato, riqualificando il fatto nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con riduzione della pena irrogata in mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa e confermava, nel resto dell'impugnato provvedimento. Il fatto era il seguente: gli imputati, dopo essere entrati in un ipermercato, si erano impossessati di capi di abbigliamento e di una bottiglia di sambuca privando la merce delle placche antitaccheggio, merce in parte occultata addosso uno di costoro e in parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2010, n. 41592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41592 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 16/11/2010
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1807
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 13978/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA DR, n. in *Ferrara il 18.10.1966*;
avverso la sentenza n. 618/2008 del Tribunale di Ferrara in data 10.06.2008;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. DE SANTIS Fausto, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 10 giugno 2008 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, applicava ad ES AC, riconosciutele le attenuanti generiche, pena ritenuta di giustizia (convertita nella corrispondente pena pecuniaria), per imputazione di cui all'art. 624 c.p., ed accordava il beneficio della non menzione della condanna.
All'imputata si era contestato di essersi impossessata di cosmetici ed integratori alimentari sottraendoli ad un supermercato "Interspar", che li deteneva.
2. Avverso tale sentenza ed avverso l'ordinanza che aveva rigettato la sollevata eccezione ha personalmente proposto ricorso l'imputata. Con un primo profilo di doglianza, deduce che illegittimamente il giudice del merito aveva disatteso una preliminare eccezione di improcedibilità del reato per mancanza di querela. Questa era stata proposta da \\ ND, nella sua qualità di "responsabile esercizio commerciale Interspar"; ma dall'atto non emergeva "una formale enunciazione del potere di rappresentazione del querelante" e l'indicazione della predetta qualifica era "di per sè equivoca e non idonea a far ritenere il querelante titolare ex lege di poteri di rappresentazione".
Soggiunge, con un secondo motivo di censura, sotto i profili di vizi di violazione di legge e di motivazione, che, "dato il rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., l'imputata si è vista costretta a patteggiare la pena ex art. 444 c.p.p.", ed "il giudice in sentenza non ha fatto alcun riferimento all'art. 129 c.p.p. in relazione alla richiesta di improcedibilità", a tal riguardo "lasciando intendere di aver fatto una valutazione nel merito dell'azione delittuosa".
RITENUTO IN DIRITTO
3. Le proposte censure non sono condivisibili.
Invero, quanto al primo motivo di ricorso, con l'incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, tali qualificandosi anche le energie aventi valore economico, ai sensi del secondo comma della norma incriminatrice. Il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 c.c., ma è sufficiente anche una detenzione che non presenti tutti i requisiti indicati da tale norma civilistica. In tal senso, specificamente, una, ancorché risalente ma mai successivamente contestata, pronuncia di questa Suprema Corte, Sez. 2, 8 febbraio 1965, n. 181:
"nell'ambito del diritto penale, il concetto di possesso non deve essere assunto secondo la nozione civilistica, che esige il concorso dell'elemento materiale (corpus, cioè disponibilità e potere fisico sulla cosa) e dell'elemento spirituale (animus, cioè proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale), ma in un senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore". Per mutuare l'espressione di autorevole dottrina, "con l'incriminazione del furto si protegge la detenzione delle cose mobili come mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine, costituisca o meno possesso nel senso del diritto civile"; e s'è altra volta chiarito che, proprio perché il concetto di detenzione richiamato dall'art. 624 c.p. non coincide con i concetti civilistici di detenzione o di possesso, dovendosi ritenere compresa nella sua più ampia portata qualunque relazione di mero fatto, quindi anche quella costituitasi senza un titolo legittimo o in modo clandestino, persino "il ladro può divenire soggetto passivo del reato del delitto di furto, quando altri si impossessi della cosa da lui precedentemente sottratta" (Sez. 2, 9 febbraio 1966, n. 2). Se, dunque, oggetto specifico della tutela penale nel furto è il possesso, nei termini testè indicati, ancora con autorevole dottrina deve ritenersi che "è il possessore colui che immediatamente subisce il reato", e, quindi, che "soggetto passivo del delitto (persona offesa dal reato, secondo la terminologia del codice) deve ritenersi il possessore della cosa mobile. A costui, quindi, spetta il diritto di querela nei casi in cui il furto... non è perseguibile di ufficio". Ha al riguardo chiarito questa Suprema Corte che "la nozione di persona offesa, ossia di soggetto passivo del reato, e di danneggiato non coincidono: l'una è propria del diritto penale in quanto attiene ad un elemento strutturale del reato, l'altra concerne il riflesso privatistico dell'illecito penale. Persona offesa del delitto di furto è chi sia stato spossessato della cosa, ossia il detentore;
il proprietario è soggetto passivo del reato in quanto sia anche detentore, diversamente è soltanto un danneggiato dal reato" (Sez. 2, 17 maggio 1967, n. 930). Nella specie, come ricorda la ricorrente, la querela venne presentata da soggetto indicato come "responsabile esercizio commerciale Interspar" in cui venne consumato il fatto, ed il giudice del merito, nella ordinanza impugnata unitamente alla sentenza, ha rilevato che, per questa sua qualità, tale soggetto "deve considerarsi detentore della merce avendo sulla stessa il dovere di custodia" (in tal senso, di recente, Sez. 5, 18 marzo 2009, n. 26220). La ricorrente non sembra specificamente contestare tale circostanza, ma lamenta, come si è sopra ricordato, "l'assenza di una formale enunciazione della fonte del potere di rappresentazione del querelante" e ritiene la suddetta qualifica "di per sè equivoca e non idonea a far ritenere il querelante titolare ex lege di poteri di rappresentazione". Epperò, in tal guisa, si prospetta come necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza. Ma così non è, per quanto sopra si è detto, persona offesa del reato essendo il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso. Una volta che non si contesti specificamente la qualità di "responsabile dell'esercizio commerciale", comportante l'obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, appare del tutto ultroneo il riferimento a "poteri di rappresentanza" del proprietario delle cose medesime (per ricordare l'ipotesi del furto commesso in danno del ladro, di cui sopra si diceva, ognun vede che sarebbe kafkaniamente assurdo pretendere che il ladro, soggetto passivo del reato, debba avere poteri di rappresentanza del proprietario della res furtiva sottrattagli).
Quanto al secondo profilo di censura, esso rimane evidentemente assorbito dalle considerazioni testè svolte. Nondimeno, e per ogni altro ulteriore prospettabile risvolto, giova considerare che l'obbligo della motivazione della sentenza, richiamato dall'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3, riguarda tutte le sentenze,
compresa, quindi, anche quella resa nel procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e seg. c.p.p.; in tale ultimo caso tale obbligo va, tuttavia, ragguagliato alla particolare conformazione di tale sentenza, e deve ritenersi assolto ogni qualvolta il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi all'uopo richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione ed il giudizio di comparazione delle eventuali circostanze, la congruità della pena patteggiata, la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, ove la efficacia della richiesta sia a tanto condizionata), e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.). A tanto, ed in particolare a tale ultimo riguardo, ha adempiuto la sentenza impugnata, esplicitando - come la stessa ricorrente ricorda - che "non è possibile infine pronunciare sentenza di proscioglimento considerati gli accertamenti del NORM... e le sommarie informazioni rese da \S \". E per il resto, è ben noto che la richiesta di applicazione della pena ed il consenso alla stessa dell'altra parte sostanziano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice, in esito al positivo riscontro delle condizioni di cui all'art. 444 c.p.p., comma 2, diviene irrevocabile, senza alcuna possibilità che l'imputato possa, mediante impugnazione, rimettere in discussione l'accordo proposto e ratificato.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010