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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14413 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG Fabio PICUTI il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ricorrente NO OB, difeso dall'avv.to OB Borasio, il quale ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14413 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 04/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Torino quale giudice del riesame cautelare, con ordinanza in data 23 luglio 2025 in sede di giudizio di rinvio all’esito di annullamento della precedente ordinanza del medesimo tribunale, ha rigettato le richieste di riesame avanzate da NO OB avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Torino che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente, sino alla concorrenza della somma di euro 154.342,00, in relazione al reato di cui all’art.5, comma 1, D.Lgs. n.74/2000 in ragione dell’omessa presentazione da parte della società sportiva dilettantistica Annozero s.r.l., di cui il ricorrente era legale rappresentante, della dichiarazione Iva 2019, relativa all’anno di imposta 2018. 2. La Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio il precedente provvedimento del Tribunale del riesame, limitatamente alla ricorrenza del periculum in mora, osservando che lo stesso era stato sostanzialmente ricavato dalle modalità delle condotte illecite nonché, a fronte di accertamento di natura induttiva, della omessa allegazione di elementi contabili idonei a contrastare tale accertamento, pertanto attingendo al fumus commissi delicti. Inoltre, contravvenendo ai principi dettati sul punto dalla sentenza a S.U. Ellade, non aveva indicato i profili oggettivi e soggettivi da cui desumere il pericolo di dispersione degli elementi finanziari positivi dell’indagato, così da giustificare l’anticipazione degli effetti ablatori della misura di sicurezza. 3. Il Tribunale del riesame ha premesso che la capacità patrimoniale della società Annozero s.r.l. risultava essersi praticamente azzerata nel corso degli anni in quanto, dopo le rilevantissime perdite degli anni 2021 e 2022, la situazione risultava solo apparentemente stabilizzata grazie alla rinuncia al rimborso dei crediti da parte dei soci finanziatori, mentre erano seguite ulteriori perdite di esercizio negli anni successivi, tanto che la società era stata sciolta a fare data dal 30 aprile 2025 per perdita del capitale sociale. 3.1. Quanto alla posizione dell’indagato, da un lato evidenziava la scarsa consistenza delle disponibilità economiche del OL, in ragione dell’assoluta modestia dei suoi depositi bancari e dei saldi attivi 3 di conto corrente, rappresentando al contempo che lo stesso, in ragione delle garanzie fideiussorie prestate agli istituti bancari per finanziamenti erogati in favore di Annozero s.r.l., risultava esposto per importi di gran lunga superiore agli elementi attivi del suo patrimonio, consistenti in modeste quote di proprietà di cespiti immobili e che, in coincidenza dell’esecuzione del provvedimento di sequestro, il NO si era spogliato del veicolo di sua proprietà, cedendola alla moglie, così da rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio, sia in ragione della insufficienza patrimoniale del prevenuto, sia in ragione di una azione dismissiva di componenti patrimoniali di agevole amovibilità e dispersione. 4. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di OL OB, il quale ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, per la violazione degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen. e 12 bis d.lgs.74/2000 in merito alla sussistenza del periculum in mora. Assume che l’ordinanza impugnata aveva disatteso i principi di diritto entro i quali avrebbe dovuto muoversi, a seguito dell’annullamento del giudizio rescindente, replicando una trama argomentativa che modulava il giudizio sul periculum sulle modalità esecutive della condotta ascritta, ignorando i criteri direttivi segnalati dalla Corte di Cassazione nel provvedimento rescindente. Il giudice del rinvio si era limitato a rappresentare la inconsistenza patrimoniale e finanziaria del ricorrente, da sola non sufficiente, per giurisprudenza del giudice di legittimità, a giustificare l’anticipazione dell’effetto ablatorio della confisca e valorizzando un’asserita condotta distrattiva peraltro del tutto indimostrata, in quanto realizzata in epoca in cui il NO era del tutto inconsapevole della adozione del provvedimento di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero, ricordato il principio secondo cui: “Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante 4 o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice” (Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, rv. 285608), nel caso in esame la difesa rapporta la presunta violazione di legge alla carenza motivazionale che aveva colpito il precedente provvedimento di conferma del Tribunale del Riesame, datato 9/01/2025, rispetto all’obbligo di motivazione sul periculm in mora e che la Suprema Corte aveva censurato - ritenendo insufficiente detta motivazione - rispetto ai soli parametri asseritamente utilizzati della “gravità indiziaria” e alle modalità della condotta desunta dalla mancata allegazione di riscontri contabili rispetto alla prospettazione accusatoria. 2. Ciò non di meno, il Tribunale, ha fatto propri i principi delle Sezioni Unite Ellade secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”: Sez. Un. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, rv. 281848). Il giudice del rinvio dimostra in primo luogo di affrontare nel merito i suddetti parametri ritenuti rilevanti dal giudice rescindente con argomentazioni non censurabili in questa sede, attenendo ad un accertamento sulla situazione patrimoniale del ricorrente che sfuggono al controllo di legittimità, logicamente ricondotta dal giudicante ad una capienza patrimoniale soltanto “apparente” ai fini che qui competono, posto che in relazione alla forma di sequestro che ha colpito il NO (ossia per equivalente), il patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso non sarebbe in grado di assicurare alcuna garanzia per i crediti dell’erario. Oltre a ciò, il Tribunale, in ossequio al principio ex art. 627 c.p.p., mostra di integrare la precedente motivazione con ulteriori parametri di riferimento e con il richiamo a condotte potenzialmente elusive della possibilità di riscossione del debito tributario all’esito del giudizio, valorizzando il trasferimento di un bene mobile registrato 5 (autovettura), dal rilevante valore economico, nelle more del procedimento di esecuzione del sequestro. 3. Il giudice del riesame invero, con motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità, non si è limitato a dare conto della insufficienza del patrimonio del ricorrente a soddisfare la confisca, per equivalente, dell’importo accertato come potenziale profitto del reato, ma ha delineato concreti elementi di fatto riferibili alla società debitrice (Annozero s.r.l. ormai sciolta per azzeramento del capitale sociale) e al legale rappresentante NO OB, indicativi non solo di una generica incapienza patrimoniale, ma di un attuale e concreto pericolo di dispersione e di sottrazione dei cespiti patrimoniali positivi, sia in ragione del modesto valore del patrimonio immobiliare del NO che potrebbe risultare integralmente consumato (nelle more del giudizio) a fronte delle garanzie personali (fideiussioni) prestate a plurimi istituti di credito per i finanziamenti concessi alla società sportiva, sia per la inconsistenza finanziaria (depositi e conti bancari di cui alcuni negativi o soggetti a prelazione pignoratizia), sia per l’accertato atto di dismissione dell’autovettura in pendenza di procedimento di esecuzione (peraltro in favore di un familiare). 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., nella misura indicata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026 Il Consigliere estensore UG LL Il Presidente UE Di LV
lette le conclusioni del PG Fabio PICUTI il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ricorrente NO OB, difeso dall'avv.to OB Borasio, il quale ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14413 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 04/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Torino quale giudice del riesame cautelare, con ordinanza in data 23 luglio 2025 in sede di giudizio di rinvio all’esito di annullamento della precedente ordinanza del medesimo tribunale, ha rigettato le richieste di riesame avanzate da NO OB avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Torino che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente, sino alla concorrenza della somma di euro 154.342,00, in relazione al reato di cui all’art.5, comma 1, D.Lgs. n.74/2000 in ragione dell’omessa presentazione da parte della società sportiva dilettantistica Annozero s.r.l., di cui il ricorrente era legale rappresentante, della dichiarazione Iva 2019, relativa all’anno di imposta 2018. 2. La Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio il precedente provvedimento del Tribunale del riesame, limitatamente alla ricorrenza del periculum in mora, osservando che lo stesso era stato sostanzialmente ricavato dalle modalità delle condotte illecite nonché, a fronte di accertamento di natura induttiva, della omessa allegazione di elementi contabili idonei a contrastare tale accertamento, pertanto attingendo al fumus commissi delicti. Inoltre, contravvenendo ai principi dettati sul punto dalla sentenza a S.U. Ellade, non aveva indicato i profili oggettivi e soggettivi da cui desumere il pericolo di dispersione degli elementi finanziari positivi dell’indagato, così da giustificare l’anticipazione degli effetti ablatori della misura di sicurezza. 3. Il Tribunale del riesame ha premesso che la capacità patrimoniale della società Annozero s.r.l. risultava essersi praticamente azzerata nel corso degli anni in quanto, dopo le rilevantissime perdite degli anni 2021 e 2022, la situazione risultava solo apparentemente stabilizzata grazie alla rinuncia al rimborso dei crediti da parte dei soci finanziatori, mentre erano seguite ulteriori perdite di esercizio negli anni successivi, tanto che la società era stata sciolta a fare data dal 30 aprile 2025 per perdita del capitale sociale. 3.1. Quanto alla posizione dell’indagato, da un lato evidenziava la scarsa consistenza delle disponibilità economiche del OL, in ragione dell’assoluta modestia dei suoi depositi bancari e dei saldi attivi 3 di conto corrente, rappresentando al contempo che lo stesso, in ragione delle garanzie fideiussorie prestate agli istituti bancari per finanziamenti erogati in favore di Annozero s.r.l., risultava esposto per importi di gran lunga superiore agli elementi attivi del suo patrimonio, consistenti in modeste quote di proprietà di cespiti immobili e che, in coincidenza dell’esecuzione del provvedimento di sequestro, il NO si era spogliato del veicolo di sua proprietà, cedendola alla moglie, così da rendere necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio, sia in ragione della insufficienza patrimoniale del prevenuto, sia in ragione di una azione dismissiva di componenti patrimoniali di agevole amovibilità e dispersione. 4. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di OL OB, il quale ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, per la violazione degli artt. 321, comma 2 cod. proc. pen. e 12 bis d.lgs.74/2000 in merito alla sussistenza del periculum in mora. Assume che l’ordinanza impugnata aveva disatteso i principi di diritto entro i quali avrebbe dovuto muoversi, a seguito dell’annullamento del giudizio rescindente, replicando una trama argomentativa che modulava il giudizio sul periculum sulle modalità esecutive della condotta ascritta, ignorando i criteri direttivi segnalati dalla Corte di Cassazione nel provvedimento rescindente. Il giudice del rinvio si era limitato a rappresentare la inconsistenza patrimoniale e finanziaria del ricorrente, da sola non sufficiente, per giurisprudenza del giudice di legittimità, a giustificare l’anticipazione dell’effetto ablatorio della confisca e valorizzando un’asserita condotta distrattiva peraltro del tutto indimostrata, in quanto realizzata in epoca in cui il NO era del tutto inconsapevole della adozione del provvedimento di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero, ricordato il principio secondo cui: “Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante 4 o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice” (Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023, rv. 285608), nel caso in esame la difesa rapporta la presunta violazione di legge alla carenza motivazionale che aveva colpito il precedente provvedimento di conferma del Tribunale del Riesame, datato 9/01/2025, rispetto all’obbligo di motivazione sul periculm in mora e che la Suprema Corte aveva censurato - ritenendo insufficiente detta motivazione - rispetto ai soli parametri asseritamente utilizzati della “gravità indiziaria” e alle modalità della condotta desunta dalla mancata allegazione di riscontri contabili rispetto alla prospettazione accusatoria. 2. Ciò non di meno, il Tribunale, ha fatto propri i principi delle Sezioni Unite Ellade secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”: Sez. Un. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, rv. 281848). Il giudice del rinvio dimostra in primo luogo di affrontare nel merito i suddetti parametri ritenuti rilevanti dal giudice rescindente con argomentazioni non censurabili in questa sede, attenendo ad un accertamento sulla situazione patrimoniale del ricorrente che sfuggono al controllo di legittimità, logicamente ricondotta dal giudicante ad una capienza patrimoniale soltanto “apparente” ai fini che qui competono, posto che in relazione alla forma di sequestro che ha colpito il NO (ossia per equivalente), il patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso non sarebbe in grado di assicurare alcuna garanzia per i crediti dell’erario. Oltre a ciò, il Tribunale, in ossequio al principio ex art. 627 c.p.p., mostra di integrare la precedente motivazione con ulteriori parametri di riferimento e con il richiamo a condotte potenzialmente elusive della possibilità di riscossione del debito tributario all’esito del giudizio, valorizzando il trasferimento di un bene mobile registrato 5 (autovettura), dal rilevante valore economico, nelle more del procedimento di esecuzione del sequestro. 3. Il giudice del riesame invero, con motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità, non si è limitato a dare conto della insufficienza del patrimonio del ricorrente a soddisfare la confisca, per equivalente, dell’importo accertato come potenziale profitto del reato, ma ha delineato concreti elementi di fatto riferibili alla società debitrice (Annozero s.r.l. ormai sciolta per azzeramento del capitale sociale) e al legale rappresentante NO OB, indicativi non solo di una generica incapienza patrimoniale, ma di un attuale e concreto pericolo di dispersione e di sottrazione dei cespiti patrimoniali positivi, sia in ragione del modesto valore del patrimonio immobiliare del NO che potrebbe risultare integralmente consumato (nelle more del giudizio) a fronte delle garanzie personali (fideiussioni) prestate a plurimi istituti di credito per i finanziamenti concessi alla società sportiva, sia per la inconsistenza finanziaria (depositi e conti bancari di cui alcuni negativi o soggetti a prelazione pignoratizia), sia per l’accertato atto di dismissione dell’autovettura in pendenza di procedimento di esecuzione (peraltro in favore di un familiare). 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., nella misura indicata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026 Il Consigliere estensore UG LL Il Presidente UE Di LV