Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
Il senso della norma di cui all'art. 829, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che "ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso", è che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il "thema decidendum" ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al "compromesso", vale, indubbiamente, anche con riguardo al caso in cui la "potestas iudicandi" sia agli arbitri conferita in base a clausola compromissoria, e in tal caso il "thema decidendum" è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12694 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FINEUROPA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso l'avvocato VINCENZO POMPA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO MEO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NF AS, NF NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 465/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura privata del 21 giugno 1989 tra i sigg. EV ed TO LI, da un lato, e la TA Costruzioni ed appalti s.r.l. (di seguito TA), dall'altro, venne stipulato un contratto preliminare di compravendita dell'intero capitale sociale - che i primi si impegnavano a trasferire alla seconda - della Immobiliare Monte S. Elia s.r.l., proprietaria di aree edificabili nel territorio del Comune di Tivoli, in ordine alle quali il contratto dava atto che sussisteva una convenzione di urbanizzazione, stipulata l'11 febbraio 1982 tra Comune e proprietà, che consentiva la realizzazione di notevoli cubature. Insorse controversia per il risarcimento del danno conseguente al ritardo nel rilascio delle concessioni edilizie, dovuto alla scadenza della convenzione e alla conseguente necessità di proroga della stessa. La TA, pertanto, avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nella scrittura privata - che demandava ad arbitri di decidere qualsiasi controversia che fosse insorta nella interpretazione e nella esecuzione del contratto - promosse giudizio arbitrale nei confronti dei LI, che pretendeva avessero garantito, nel contratto, la validità ed efficacia della convenzione.
I LI contestarono davanti agli arbitri qualsiasi responsabilità, affermando che la TA sapeva che la convenzione era scaduta e andava prorogata e che, comunque, il ritardo della proroga non aveva costituito causa di danni ad essi imputabile.
Con lodo del 22 ottobre 1992 il collegio arbitrale riconobbe alla società un risarcimento di L. 600.000.000, oltre interessi. I LI hanno impugnato il lodo deducendo cinque motivi di nullità. All'esito del giudizio - nel quale si sono costituite, resistendo alla pretesa avversaria, la TA e quindi la OP s.p.a., subentrata alla prima - la Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2000, ha dichiarato nullo il lodo accogliendo uno dei motivi di impugnazione.
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, che denunziava i vizi di extrapetizione e contraddittorietà della motivazione del lodo, ed ha affermato che, mentre la TA aveva agito sulla base della garanzia assunta dai LI in ordine alla validità ed efficacia della convenzione con il Comune, gli arbitri, invece, dopo aver escluso ogni responsabilità dei venditori per violazione degli obblighi contrattuali (essendo l'acquirente a conoscenza, sin dalla stipula del preliminare, della intervenuta scadenza della convenzione), avevano ritenuto di configurare la responsabilità degli stessi per violazione del dovere di buona fede, in quanto non si erano attivati per rimuovere le situazioni che ostavano alla proroga della convenzione. In tal modo, però, gli arbitri avevano dato rilievo ad un obbligo, riferito alla fase esecutiva del contratto, cui la TA non aveva fatto cenno nei quesiti sottoposti agli arbitri.
Ha aggiunto la Corte che "peraltro, quell'obbligo di intervento operoso nemmeno poteva ritenersi implicitamente contenuto nel preliminare, così da qualificarsi pur esso di natura contrattuale, dato che in nessuna parte dei quesiti si rinveniva un solo elemento che rendesse possibile un qualsiasi riferimento alla esecuzione del preliminare".
Ha aggiunto, altresì, che doveva escludersi che i LI avessero accettato il contraddittorio, e si fossero difesi, sul profilo di responsabilità ritenuto dal lodo, essendo esso emerso soltanto in sede di decisione. Pertanto gli arbitri, fondando la ritenuta responsabilità esclusivamente su una causa pretendi nuova, non enunciata nei quesiti ne' successivamente, si erano pronunciati al di fuori del thema decidendum come loro prospettato. La Corte ha poi disatteso gli altri motivi di impugnazione. In particolare - per quanto qui ancora rileva - ha respinto il quinto motivo affermando il carattere rituale dell'arbitrato in questione;
ha inoltre dichiarato assorbito nell'accoglimento del secondo il terzo motivo, con cui si denunziava che gli arbitri avevano pronunziato secondo diritto, anziché secondo equità, come invece previsto nella clausola compromissoria. In tale ultima occasione la Corte, pur dichiarando l'assorbimento, ha affermato che gli arbitri avevano pronunziato secondo equità.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la OP s.p.a. con due motivi, cui resistono i LI con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la ricorrente, deducendo falsa applicazione dell'art. 829, n. 4, c.p.c., lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato la nullità del lodo per i vizi di ultrapetizione e contraddittoria motivazione, denunciati dai LI con il secondo motivo di impugnazione.
Osserva, per un verso, che non può dirsi che gli arbitri abbiano pronunciato "fuori dei limiti del compromesso" (art. 829, n. 4., c.p.c.) per il solo fatto che non era stato loro rivolto uno specifico quesito inteso all'accertamento della violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto - violazione in concreto posta dagli arbitri a fondamento della condanna risarcitoria - atteso che "altro è l'ambito del compromesso, altro è la formulazione di domande e conclusioni nel corso del procedimento" arbitrale, onde gli arbitri "non possono giudicare fuori dei limiti del compromesso ma devono giudicare tutte le questioni previste nel compromesso", e richiama Cass. n. 5354/1980, la quale affermerebbe che "la pronuncia ultra compromissum, che si atteggia più come questione di competenza che quale vizio di extra o ultra petita, va commisurata solo ai quesiti effettivamente proposti dalle parti anche in modo non formale e specifico". Soggiunge, per altro verso, che, del pari la dichiarata nullità non potrebbe trovare fondamento - "in via di ipotesi poiché la tesi resta indimostrata" - nella dedotta (dagli impugnanti) contraddittorietà di motivazione, atteso che la nullità sotto tal profilo prevista dall'art. 829, n. 4, c.p.c. deriva soltanto dalla contraddizione - nella specie insussistente - tra le varie statuizioni del dispositivo e non anche tra i motivi e tra questi e il dispositivo.
1.1. - Conviene anzitutto sgomberare il campo da quest'ultimo profilo di doglianza, inammissibile perché riferito a statuizione non contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha pronunciato la nullità del lodo per ultrapetizione, e non per contraddittorietà, come chiaramente risulta dalla motivazione della sentenza (sintetizzata sopra in narrativa), la quale si limita a citare la "contraddittorietà della motivazione" (accanto alla "extrapetizione") soltanto nel riferire il contenuto del motivo di impugnazione come proposto dagli impugnanti, e non certo nello svolgimento del ragionamento su cui è basta la decisione, il quale trascura del tutto il rilievo concernente la contraddittorietà. 1.2. - Quanto, poi, al primo profilo di doglianza, occorre osservare che esso muove da una evidente confusione e sovrapposizione di concetti. È ben vero, infatti, che l'art. 829, n. 4, c.p.c. sanziona con la nullità il lodo che "ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso", ma è pur vero che, nella specie, non un compromesso era stato stipulato tra le parti, bensì una clausola compromissoria relativa a un determinato contratto. E la differenza tra compromesso e clausola compromissoria non è certo irrilevante agli effetti della interpretazione ed applicazione della richiamata norma del codice di rito.
Il compromesso, com'è noto, è un accordo che interviene tra le parti allorché una controversia è già insorta, e dunque ne sono già noti i termini, che il compromesso, appunto, definisce. La clausola compromissoria che accede a un contratto, invece, è necessariamente generica, perché viene stipulata in un momento anteriore al sorgere della controversia, il cui contenuto, dunque, non può essere nella clausola specificamente predeterminato. Ora, il senso della previsione in esame dell'art. 829, n. 4, c.p.c. è che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il thema decidendum ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso;
tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al "compromesso", vale, indubbiamente, anche con riguardo al caso in cui la potestas iudicandi sia agli arbitri conferita in base a clausola compromissoria. Ma in tal caso, a differenza di quello del compromesso, il thema decidendum sottoposto agli arbitri non è ancora precisato nell'accordo compromissorio ed abbisogna, pertanto, di specificazione a seguito del concreto insorgere della lite, non essendo concepibile un giudizio che prescinda da ben definiti confini ed abbracci, in ipotesi, tutte le controversie, ancorché non concretamente insorte, che possono nascere dal contratto cui la clausola accede. Tale specificazione avviene appunto - ne' potrebbe essere altrimenti - mediante la formulazione dei quesiti nel giudizio arbitrale in concreto introdotto in forza della clausola compromissoria.
Giova aggiungere, per completezza, che Cass. 5354/1980, citata dalla ricorrente (peraltro riportandone inesattamente il testo), non afferma nulla di diverso da quanto sopra sostenuto, ma, anzi, ribadisce - proprio in fattispecie relativa a clausola compromissoria - il principio secondo cui l'arbitro ha la potestà di pronunciare solo sui quesiti effettivamente proposti dalle parti. E nel caso che ci occupa la Corte di appello - con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, qui non dedotto - ha escluso che fosse stato dalla TA sottoposto agli arbitri un quesito relativo alla violazione del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto. Deriva da quanto sopra che la sentenza impugnata è immune dalla censura mossale con il motivo in esame, che va dunque respinto. 2. - Il secondo motivo di ricorso deduce "falsa applicazione della norma di cui all'art. 829 n. 4 c.p.c., con riferimento alla ravvisata impugnabilità del lodo in conseguenza di una pronunzia espressa ultra petita;
contraddittoria motivazione sul precedente punto, nonché con riferimento alla nullità dell'illegittimo giudizio rescindente espresso dalla Corte di Appello, con motivazione, inoltre, assolutamente apparente e, comunque, contraddittoria".
La ricorrente, muovendo dall'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il giudizio in concreto espresso dagli arbitri era, conformemente al contenuto della clausola compromissoria, un giudizio secondo equità, osserva che dunque il lodo era sanzionabile soltanto per error in procedendo, e non per error in iudicando, e censura la stessa sentenza per non essersi attenuta a tale limite, in quanto:
a) l'affermazione degli arbitri secondo cui i LI erano venuti meno all'osservanza del dovere di buona fede non poteva essere qualificata come eccedente il petitum devoluto alla loro cognizione in forza della clausola compromissoria, "poiché riguarda, inscindibilmente e necessariamente, uno dei doveri e dei principi generali al quale ogni contraente è tenuto ad uniformarsi, sol per aver assunto tale qualità", e l'accertamento della sua violazione costituisce, indipendentemente dai quesiti in concreto formulati, "parte ineludibile della funzione giudicatrice degli arbitri", giacché "costituisce, sempre, per la natura stessa della clausola compromissoria, oggetto di quel mandato, negozialmente loro conferito ed avente ad oggetto, come nella fattispecie, le questioni comunque attinenti all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto". Dunque - ad avviso della ricorrente - giammai una pronuncia degli arbitri che statuisca sulla violazione di tale dovere può essere inficiata da ultrapetizione;
essa può, semmai, essere viziata nel merito, e dunque oggetto di censura soltanto nel caso - che qui non ricorre - in cui il lodo sia impugnabile per error in iudicando;
b) invece la sentenza impugnata ha, nella sostanza, appunto affermato un vizio in Indicando del lodo, laddove ha annotato, con argomentazione per di più illogica, che "peraltro, quell'obbligo di intervento operoso nemmeno poteva ritenersi implicitamente contenuto nel preliminare, così da qualificarsi anch'esso di natura contrattuale, dato che in nessuna parte dei quesiti si rinveniva un solo elemento che rendesse possibile un qualsiasi riferimento all'esecuzione del preliminare";
c) la motivazione è altresì illogica e contraddittoria laddove afferma che la pronuncia degli arbitri era "fondata esclusivamente su una causa petendi nuova, in nessun modo enunciata, nemmeno implicitamente, nei quesiti, ne' successivamente proposta", giacché l'affermazione è incomprensibile e "non si vede come possa risultare compatibile l'affermazione di una 'causa petendi nuova', immediatamente qualificata come 'in nessun modo enunciata'". 2.1. - Il motivo non ha pregio.
È ben vero che il lodo pronunciato secondo equità è impugnabile e censurabile soltanto per vizi in procedendo;
ma la sentenza impugnata non ha affatto violato tale principio riscontrando nel lodo il vizio di ultrapetizione, che è appunto vizio in procedendo. Mentre è del tutto priva di fondamento la tesi enunciata dalla ricorrente nel rilievo sopra sintetizzato sub a): basti in proposito richiamare quanto già osservato sopra (n. 1.2) circa la determinazione del thema decidendum (che non è costituito dal solo petitum, ma anche dalla causa petendi) del giudizio arbitrale in presenza di clausola compromissoria, il cui generico contenuto non diventa automaticamente materia del giudizio arbitrale, la quale deve essere invece specificata nei quesiti.
Quanto al rilievo sub b), basti osservare che esso attiene a passaggio motivo formulato solo ad abundantiam dalla sentenza impugnata, che è comunque adeguatamente motivata in base alla precedente, chiara affermazione della diversità del titolo di responsabilità ritenuto dagli arbitri rispetto alla causa petendi enunciata nei quesiti. Il rilievo è dunque privo di decisività e conseguentemente inammissibile.
Il rilievo sub c), infine, è privo di consistenza, apparendo pienamente comprensibile e coerente il ragionamento svolto, anche (ma non solo) nel passaggio in questione, dalla Corte di appello, secondo cui il titolo della responsabilità dei LI affermato dagli arbitri era "nuovo" proprio in quanto "in nessun modo enunciato" nei quesiti.
Anche il secondo motivo di ricorso va pertanto respinto. 3. - In conclusione, il ricorso va rigettato.
Si reputa equo compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003