Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17725 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
11156 IN OME EL PO LO1 7725/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto Contratto di viaggio. Responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE dell'organizzatore. Giuramento decisorio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: de veritate R.G.N. 2420/00 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron.41694 7 Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep..4737 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 13/05/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME LI TOUR SRL, in persona del legale elettivamente domiciliatarappresentante pro tempore, in ROMA VIA VITO ARTALE 7, presso 10 studio dell'avvocato NICOLINO SCIARRA, difesa dagli avvocati GIOVANNI CERELLA, GIUSEPPINA DI RISIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LA FARFALLA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescara, elettivamente 2002 domiciliata in ROMA VIA DEL CASTAGNO здо presso lo 1155 studio dell'avvocato SERGIO BELTRANI, difesa dagli 1 avvocati GIULIO CERCEO, NAZARIO PAGANO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MA IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 592/99 del Tribunale di PESCARA, emessa il 09/07/99 e depositata il 11/08/99 (R.G. 1171/89); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. Giovanni udienza del 13/05/02 dal Consigliere Battista PETTI;
udito l'Avvocato Giuseppina DI RISIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20 ottobre 1987 MA Giuseppe convenne dinanzi al Pretore di Pescara l'agenzia di viaggi La Farfalla s.n.c. con sede in Pescara, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per ina- dempimento contrattuale, in relazione ad un viaggio soggiorno in Tunisia. Si costituiva l'agenzia contestando la propria le- gittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa M 2 della Meta Felix Tour quale impresa organizzatrice del viaggio e parte contrattuale, La meta Felix Tour si costituiva ed eccepiva di es- sersi trovata nella impossibilità di intervenire in quanto ignara dell'accaduto. Con sentenza del 28 novembre 1998 il Pretore, istruita la causa, accoglieva la domanda del Madia nei confronti della agenzia la Farfalla, condannava l'agenzia al pagamento dei danni e delle spese in favo- re delle controparti. La decisione era appellata dalla agenzia La Farfal- la, che deduceva anche, con l'atto di appello, giura- mento decisorio al legale rapp.te della Meta Felix Tour. Resistevano in giudizio le controparti chiedendo il rigetto del gravame. Il giuramento decisorio, ammesso e notificato non era reso dal legale rappresentante della Meta Felix Tour. Con sentenza, depositata il giorno 11 agosto 1999, il Tribunale di Pescara quale giudice di appello, così decideva:
1. rigetta l'eccezione di decadenza dal diritto di assunzione del giuramento decisorio;
2. accoglie l'appello della La Farfalla assol- 3 vendo detta agenzia dalla pretesa risarcitoria;
3. accoglie l'appello incidentale del MA sul punto della condanna alle spese di primo grado in favo- re della chiamata in causa;
4. dichiara l'estensione della domanda risarci- toria alla impresa organizzatrice e la condanna al ri- sarcimento dei danni per l'inadempimento (v. amplius in dispositivo).
5. compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
6. condanna la Meta Felix Tour alla rifusione delle spese di secondo grado in favore delle contropar- ti. Contro la decisione ricorre la eta Tour con ricor- so affidato a tre motivi di censura, resiste la agenzia Farfalla con controricorso. Il MA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti e neppure censura un'autonomia ratio deci- denti di per sé atta a sostenere la decisione. Per chiarezza verranno in esame prima le censure della par- te ricorrente e quindi la ratio decidendi non gravata. Nel primo motivo si deduce l'error in procedendo per essere stato ammesso giuramento decisorio irritual- 4 M mente deferito nell'atto di appello. In senso contrario si osserva che il giuramento pt" essere deferito in qualsiasi stato della causa e quindi anche nello stato iniziale dell'appello, con atto di appello che rechi la firma della parte, come sottoscri- zione del deferimento (come atto personale). Tale ac- espressamente compiuto dai giudici certamento risulta del merito (cfr. Cass. SU 28 aprile 1986 n. 2952 e Cass. 1979 n. 3751 e 1985 n. 5971). Nel secondo motivo si deduce l'error iuris sulla formula ammessa (con riferimento all'art. 2739 secondo comma c.c.) sul rilievo che la formula era "de verita- te" e non "de scientia". In senso contrario si osserva che il motivo che è di natura sostanziale, è inammissibile per la sua novi- tà, e ancor prima perché la contestazione della formula doveva essere tempestivamente dedotta dalla parte defe- rita (cfr. Cass. 26 giugno 1990 n. 4020 e cfr. art. 237 cpc). Nel terzo motivo si deduce ancora l'erro² in proce- dendo sostenendo sostanzialmente la decadenza del mezzo anche in relazione ad irrituali notifiche. In senso contrario si Osserva come il tribunale (ff. 6 e 7 della motivazione) abbia puntualmente riget- tato le eccezioni con ampia, analitica ed adeguata mo- 5 tivazione. Si aggiunge che il Tribunale da un lato, con apprezzamento in fatto, ritiene certa la rinuncia al- l'eccezione di irritualità e decadenza;
quindi ritiene valida la notificazione dell'ordinanza, sicchè la man- cata prestazione del giuramento ha prodotto gli effetti probatori sulla decisione della lite. Non sussiste pertanto alcuna violazione di norma processuale e la parte è stata posta nelle condizioni di rendere o rifiutare o deferire il giuramento dedot- to. I tre motivi risultano pertanto infondati e deter- minano di per sé il rigetto del gravame. Per completezza si rileva che la sentenza di appel- 10, dopo aver respinto le censure relative all'ammissione ed al mancato espletamento del mezzo de- cisorio, è entrata nel merito ed ha accertato l'inadempimento in capo all'impresa organizzatrice del viaggio, condannandola al relativo risarcimento. Tale accertamento non appare, dalla lettura della motivazio- ne consequenziale al giuramento prestato, ma si fonda su una ratio decidendi autonoma, e cioè sulla conside- razione che la agenzia La Farfalla, come agenzia di viaggi, pose in essere un contratto di intermediazione, fermo restando che il contratto di organizzazione del イ viaggio ed i relativi adempimento facevano capo alla 6 parte sostanziale Meta Felix Tour. Pertanto la lite sarebbe stata decisa favorevolmen- te per il viaggiatore danneggiato e con affermazione della responsabilità della impresa organizzatrice anche a prescindere dal giuramento, che è atto di parte. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'impresa organizzatrice a favore dell'agenzia di viaggio, alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Meta Felix Tour srl alla rifusione in favore della SOC. La Farfalla, delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro..83.000 per spese ed in euro 500,00 per onorari di questo giudizio di cassazio- ne. Roma 13 maggio 2002. for rent 1 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE bethh Глеблет DEPOSITATO IN CANCELLERIA JL CANCELLIERE C1 12 DIC. 2002 Innocenzo Battista Oggi ... IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7