Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE3050/ 02 LA CORTE SUPR Oggetto ECONDA CEMILE INADMISSIBILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G. N. 10532/00 Cron.7162 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 816 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 21/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta OLE MORE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti € 9.7t SENTENZA 1 4 MAR. 2002- sul ricorso proposto da: IL ER AC NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Att DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIAN ROBERTO CALRA, difeso dall'avvocato DOMENICO CARBONE, giusta delega in atti;
ricorrente 0,77 1.1500 CANCELLERIA
contro
RO AL;
- intimata avverso la sentenza n. 825/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 10/02/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1562 udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Alfredo -1- MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Stefano SCHIRO' l'inammissibilità del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per AND E T R O C RICORSO N. 10532/2000 AC -RO IDADEMPIMENTO PRELIMINARE VENDITE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO AC, con atto notificato il 19 maggio 2000,ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due censure, avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 18 novembre 1998, depositata il 10 febbraio 1999,pronunciata nella controversia vertente tra esso ricorrente e AL AT. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, è stato notificato dal AC il 19 maggio 2000,ben oltre il termine di cui al primo comma dell' art. 327 cpc,tenuto anche conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (la gravata decisione risulta infatti depositata il 10 febbraio 1999). Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio stante la mancata costituzione dell' intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Roma 21 novembre 2001 гопти Ment est. ) ER . . . . . . 4 4 / 3 Dotissa Donatella D'Anna 10,33 IL ER C1 139,44 0 4 8 0 2 CANCELLERIA - 4 MAR. 2002 DEPOSITATO ELLIERE 01 Roma L