Sentenza 17 dicembre 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata l'inesistenza del decreto di citazione a giudizio non presente nel fascicolo, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda a perfezionare la rituale costituzione delle parti in giudizio, omettendo di interpellare il pubblico mistero di udienza al fine di provvedere all'acquisizione dell'atto eventualmente non inserito per disguido materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2015, n. 6244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6244 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2015 |
Testo completo
6244/ 1 6 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENNARO MARASCADott. -Presidente SENTENZA N. 1812/2015 - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI Dott. - Consigliere - N. 26184/2015 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI nei confronti di: DO RA N. IL 05/06/1958 avverso l'ordinanza n. 1006/2015 TRIBUNALE di BRINDISI, del 21/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. th Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del dott. Piero Gaeta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione atti al Tribunale. Considerato in fatto Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Brindisi con la decisione impugnata, resa all'udienza del 21.5.2015 nel procedimento penale a carico di MO Khaddo in relazione al delitto di falso ex art 497 bis cod. pen., ha dichiarato l'inesistenza del decreto di citazione a giudizio poiché detto atto non presente nel fascicolo d'ufficio predisposto dalla Procura remittente. Ha interposto ricorso per cassazione il P.M. di Brindisi deducendo violazione di legge in relazione a provvedimento abnorme, in quanto teso a far regredire il procedimento penale a fase anteriore senza che un tanto sia consentito dalla legge processuale.. Segnalava altresì il P.M. impugnante che il decreto di citazione era stato in effetto sia emesso che ritualmente notificato all'imputato, ma solamente per errore non inserito nel fascicolo del dibattimento, sicché il disguido era facilmente risolubile sol che il Giudice avesse chiesto al P.M. d'udienza il deposito dell'atto mancante prima di adottare qualsiasi decisione. All'odierna udienza camerale, acquisite le conclusioni scritte del P.G. e non avendo l'imputato fatta pervenire memoria, la Corte esaminava la questione e decideva come in presente sentenza illustrato. th Considerato in diritto Il ricorso de quo è fondato e va accolto. Il Giudice presso il Tribunale di Brindisi ha invero, nella specie, adottato provvedimento abnorme nel dichiarare inesistente il decreto di citazione a giudizio con restituzione del fascicolo al P.M. e così regressione del procedimento alla fase precedente. Difatti è insegnamento di questa Corte -Cass. Sez. 5 n° 51402 dep. 19.12.2013 che non è atto abnorme, poiché rientra tra le facoltà RV 257889 imp. Garzoni- del Giudice del dibattimento, la restituzione degli atti al P.M. affinché provveda alla notifica mancata del decreto di citazione a giudizio anziché provvedere egli stesso, tuttavia nella specie il Giudice brindisino ha,anzitutto, dichiarata l'inesistenza del citato decreto. Un tanto ha fatto solo perché detto atto non risultava presente materialmente nel fascicolo predisposto per il dibattimento, benché indicato nell'indice annesso allo stesso, senza disporre alcun accertamento circa l'effettiva mancanza assoluta di detto atto. Difatti, non risulta dal verbale richiesta al P.M. di udienza di provvedere a depositare l'atto,se in possesso dell'Ufficio rappresentato, e così colmare la lacuna che ben poteva essere stata causata da semplice disguido nella formazione materiale del fascicolo stesso. In effetto, come comprovato dal P.M. impugnante, il decreto di citazione a giudizio del Khaddo non solo esisteva ma anche era stato ritualmente allo steso notificato. Quindi,se in effetto, in caso di mancanza del decreto non è abnorme che il Giudice del dibattimento restituisca gli atti al P.M. perché provveda a perfezionare la rituale costituzione delle parti in giudizio, tuttavia un tanto non può avvenire se prima il Giudice non ha esperito apposito tentativo di th completamento del fascicolo con l'acquisizione dell'atto esistente ma non inserito per disguido materiale, interpellando all'uopo il P.M. d'udienza. Così il Giudice di Brindisi non appare aver fatto, a tenore del verbale di udienza, sicché la sua declaratoria e contestuale restituzione del fascicolo al P.M. s'appalesa siccome atto abnorme. : Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento adottato all'udienza del 21.5.2015 impugnato dal Procuratore di Brindisi e gli atti vanno restituiti al Giudice del Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gi atti al Tribunale di Brindisi per il corso ulteriore. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2015 gliffreIl Consigliere estensore Il Presidente Gennaro Marasca- Sergio Gorjan DEPORTATA IN CANCELLERIA : addl 15 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ou их