Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 2
Il danno per spese di assistenza domiciliare giornaliera, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale subito dal danneggiato, costituisce una componente del danno patrimoniale e non del danno biologico, in quanto l'assistenza è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie, e l'entità del danno è pari alla misura della spesa sostenuta per l'assistenza ; ne consegue che se tale spesa non viene sostenuta la voce di danno non sussiste, e che la prova dei costi sopportati deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di dichiarare la propria acquiescenza alla sentenza di merito, in quanto l'acquiescenza espressa costituisce un negozio processuale, con cui la parte manifesta una volontà abdicativa del diritto di impugnazione, tesa a tener ferma la sentenza alla quale si riferisce; ne consegue che l'acquiescenza esclude la proponibilità dell'impugnazione e l'impugnazione proposta al solo fine di prestare acquiescenza al provvedimento impugnato costituisce uno sviamento dell'atto dalla sua funzione predeterminata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NY EL, OV AU VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 121, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCHILLACI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato RAFFAELE ESTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LI BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARMA 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO DIEGO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
IR COMP ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
GENERALI ASSIC SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 186/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione 1^ Civile, emessa il 24/11/00 e depositata il 09/04/01 (R.G. 163/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giuseppe SCHILLACI;
udito l'Avvocato Massimo LOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2/7.9.1995 VI DO AU ed EL HU convenivano davanti al tribunale di Trieste, AB LI e la NA assicurazione in l.c.a., assumendo di essere state coinvolte il 24.12.1992 in un incidente stradale in Trieste, provocato dall'auto del LI, assicurato per la r.c.a. con detta NA, per cui chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni anche alla persona.
Resisteva la convenuta assicurazione.
Il tribunale con sentenza depositata il 22.4.1998 condannava i convenuti in solido al pagamento nei confronti della DO VA della somma di L. 4.846.2 36 e nei confronti della HU della somma di L. 61.593.090, oltre interessi.
Avverso questa sentenza proponevano appello la NA assicurazioni in l.c.a. e le attrici.
La corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 9.4.2001, dichiarava inammissibile l'appello incidentale della DO ed, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannava la NA al pagamento nei confronti della HU della somma complessiva di L. 25.093.090.
Riteneva la corte di appello che la necessità di assistenza per la HU, persona ultraottantenne all'epoca dell'incidente, non costituiva un danno biologico, ma un danno patrimoniale, con la conseguenza che per poter accogliere la relativa domanda di risarcimento occorreva fornirne la prova;
che nella fattispecie detta prova non era stata fornita, poiché la HU era andata ad abitare presso la figlia.
Riteneva la corte equa la liquidazione del tribunale in L. 50 mila al giorno per l'inabilità.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le attrici.
La HU ed il LI hanno presentato memoria.
Resistono i convenuti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, dichiarato inammissibile il ricorso di VI DO VA effettuato "al solo fine di dichiarare la propria acquiescenza alla sentenza della corte Triestina". Infatti l'acquiescenza espressa, come quella in esame, costituisce un negozio processuale, secondo la prevalente dottrina, con cui si manifesta un'univoca volontà abdicativa del diritto di impugnazione ed a tenere ferma la sentenza cui si riferisce.
Invece l'atto di impugnazione è funzionalizzato ad ottenere dal giudice dell'impugnazione l'eliminazione o la modifica del provvedimento impugnato.
Ne consegue che da una parte l'acquiescenza esclude la proponibilità dell'impugnazione e dall'altra l'impugnazione che viene effettuata al solo fine di prestare acquiescenza al provvedimento impugnato costituisce uno sviamento dell'atto dalla sua funzione predeterminata.
2. Con il primo motivo di ricorso la HU lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Assume la ricorrente che nel valutare l'entità del danno biologico il c.t.u. aveva ritenuto una presunta sopravvivenza di anni 5 dell'infortunata, rispetto alla data del sinistro, e quindi una sopravvivenza fino al 24.12.1997; che il giudice di primo grado aveva liquidato il danno biologico, con riferimento a tale aspettativa di vita;
che essa, invece, era sopravvissuta oltre tale data, per cui aveva in grado di appello richiesto una nuova liquidazione del danno biologico, tenuto conto di detta sopravvivenza, senza che il giudice di appello si fosse pronunciato su detto motivo.
3.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti è esatto in linea di principio che, in materia di liquidazione del danno biologico, se la liquidazione del danno è avvenuta con riferimento anche al parametro della presumibile durata della vita del danneggiato, come generalmente avviene, essa deve subire un correttivo allorché, nelle more del giudizio, quel limite (calcolato con riferimento all'età del danneggiato all'epoca dell'evento dannoso) venga in concreto superato per la sopravvivenza del soggetto cui il risarcimento è dovuto. Nella fattispecie il giudice di primo grado ha liquidato il danno biologico in favore della HU, ritenendo in via presuntiva una sopravvivenza di anni 5.
3.2. Sennonché, allorché fu proposto l'appello avverso questa sentenza, come eccepito esattamente dalla resistente assicuratrice, non fu richiesta una riliquidazione del danno biologico per sopravvivenza oltre la data di vita presumibile ritenuta dal primo giudice.
Osserva questa Corte che in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia. Nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (Cass. 24 marzo 2000, n. 3538). Nella fattispecie con l'appello incidentale proposto dalla Hebeny, si chiedeva solo un maggior danno per spese di assistenza, rispetto a quello liquidato dal primo giudice, atteso che la stessa era sopravvissuta rispetto alla vita ritenuta probabile. Sennonché, poiché il danno per spese di assistenza costituisce un danno patrimoniale, come esattamente ritenuto dal primo giudice, la richiesta del maggior danno conseguente alla sopravvivenza dell'appellante e, quindi la riforma della sentenza impugnata, era limitata a questa voce di danno patrimoniale e non al danno biologico.
4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che il c.t.u. ed il primo giudice avevano ritenuto che per effetto delle lesioni subite e dei conseguenti postumi, essa HU, all'epoca ottantunenne, aveva bisogno di due ore giornaliere di assistenza, a fronte di una sua precedente autonomia;
che la corte di appello, disattendendo senza motivazione le conclusioni del c.t.u. aveva rigettato la relativa domanda di risarcimento del danno, già riconosciuta dal primo giudice, sul rilievo che il danno non era stato provato, poiché l'appellante, a seguito del sinistro, si era trasferita presso la figlia.
5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1226 c.c., 2043, 2056 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c, nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per aver ritenuto che il danno per l'assistenza di due ore giornaliere costituisse un danno patrimoniale e non una componente del danno biologico.
6.1. I due predetti motivi, essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.
Anzitutto va osservato che il danno biologico, per pacifica definizione, è costituito dalla lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
La necessità di assistenza non integra evidentemente un danno alla salute del soggetto assistito, ma solo un possibile rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie.
In questo caso è la spesa per l'assistenza che integra il danno, mentre la necessità di assistenza è solo la motivazione e la finalità della spesa, ed è solo il costo sostenuto per l'assistenza che integra il danno patrimoniale, non diversamente dal costo per spese sanitarie.
Se questi costi non sono sostenuti, qualunque ne sia la motivazione, non sussiste il danno patrimoniale relativo. La prova di detti costi sopportati (id est: del danno patrimoniale relativo) deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, ricorrendone le condizioni, il giudice ritenga di dover provvedere alla liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. (cfr., in tema di spese per assistenza sanitaria, Cass. civ., sez. 3^, 1 dicembre 1999, n. 13358).
6.2. Nella fattispecie la stessa ricorrente assume che, pur sussistendo la necessità di una sua assistenza giornaliera per almeno due ore, nessuna spesa ha affrontato, essendosi trasferita presso la figlia.
7. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insirf fidente motivazione su un punto decisivo della sentenza. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata ha confermato la somma di L. 50.000 giornaliere per l'invalidità temporanea, mentre tale somma è troppo modesta, dovendosi quanto meno fissare la somma giornaliera di L. 70.000, indicata dalla legge 5.3.2001, n. 57. 8. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Infatti, a parte possibili rilievi di inammissibilità del motivo per genericità dello stesso, va rilevato che la liquidazione del danno biologico correttamente viene effettuata dal giudice del merito avvalendosi del potere di liquidazione equitativa, ne' il ricorrente indica quali siano i criteri di oggettiva adeguatezza a cui il giudice avrebbe dovuto attenersi.
Infatti il riferimento alla legge n. 57/2001 (ed alla somma giornaliera di L. 70.000, da essa prevista per danno biologico temporaneo per ogni giorno di inabilità assoluta) è completamente fuor di luogo, in quanto, come prevede l'art. 5 c. 2, di detta legge essa è applicabile solo per i sinistri stradali avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa., mentre nella fattispecie l'incidente in questione si verificò nel 1992 (a parte ogni considerazione sul differente potere di acquisto della moneta).
9.1. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza.
Assume la ricorrente che, poiché il giudice del merito aveva liquidato il danno morale nella misura del 40% del danno biologico totale, l'accoglimento dei precedenti motivi di ricorso avrebbe dovuto comportare anche la cassazione consequenziale della liquidazione del danno morale, dovendo lo stesso essere riliquidato, in relazione alla nuova liquidazione del danno biologico.
9.2. Il rigetto dei motivi, su cui si fonda questo ultimo motivo, comporta il rigetto anche di quest'ultimo motivo. Esistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso della VA e rigetta il ricorso della HU. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003