Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5504
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

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Il danno per spese di assistenza domiciliare giornaliera, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale subito dal danneggiato, costituisce una componente del danno patrimoniale e non del danno biologico, in quanto l'assistenza è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie, e l'entità del danno è pari alla misura della spesa sostenuta per l'assistenza ; ne consegue che se tale spesa non viene sostenuta la voce di danno non sussiste, e che la prova dei costi sopportati deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di dichiarare la propria acquiescenza alla sentenza di merito, in quanto l'acquiescenza espressa costituisce un negozio processuale, con cui la parte manifesta una volontà abdicativa del diritto di impugnazione, tesa a tener ferma la sentenza alla quale si riferisce; ne consegue che l'acquiescenza esclude la proponibilità dell'impugnazione e l'impugnazione proposta al solo fine di prestare acquiescenza al provvedimento impugnato costituisce uno sviamento dell'atto dalla sua funzione predeterminata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5504
Data del deposito : 8 aprile 2003

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