Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 1
Il reato di impedimento dell'uso pubblico di spazio demaniale (art. 1161 cod. nav.) è integrato anche dalla esclusione o semplice limitazione dell'utilizzo del pubblico demanio. (Fattispecie di apposizione di cancello idoneo a rendere difficoltoso l'accesso al mare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2009, n. 49594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49594 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1415
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 21575/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ GI, nato a [...] il [...];
indagato art. 11161 c.n.;
avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Siracusa, in data 18.5.06;
Sentita la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. DI POPOLO Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Il Tribunale per il Riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo, di un cancello, disposto nei confronti dell'odierno ricorrente in relazione alla violazione dell'art. 1161 c.n. in quanto, secondo l'accusa, detto cancello impediva l'uso del demanio rendendo difficoltoso l'accesso al mare.
Avverso tale decisione, ZZ ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore, deducendo:
1) violazione di legge per nullità conseguente al fatto che, all'atto del sequestro, non è stato dato all'indagato il rituale avviso, ex art. 369 c.p.p., come informazione di garanzia ed anche del fatto di poter nominare un difensore. In particolare, si censura la replica data dal Tribunale che, all'analoga eccezione, aveva fatto notare che il procedimento era contro ignoti al momento del sequestro e che, comunque, si trattava di atto a sorpresa sì che nessun avviso era dovuto al difensore che, semmai, avrebbe potuto presenziare se richiesto dalla parte. Si obietta che il Tribunale ha frainteso perché il ZZ non aveva contestato la mancata preventiva redazione dell'informazione di garanzia bensì "la omissione di tali formalità nel momento in cui, alla presenza del pubblico ministero e degli ufficiali di P.G. operanti, si procedeva a generalizzare il ZZ".
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1161 c.n. perché, sul fondo, del ZZ non è mai esistita una servitù pubblica di passaggio tanto è vero che esso era recintato da un muretto e, contrariamente a quanto affermato dal teste Maiorca, esso non era affatto basso al punto da poter essere agevolmente scavalcato - come si sostiene nel provvedimento impugnato - da chi transitava nel fondo per andare al mare. Inoltre, è stato dimostrato dal ricorrente che, accanto al fondo, esiste una stradina di accesso al mare. Si fa, infine, notare che, sia il G.i.p. che il Tribunale, hanno citato una sentenza di questa S.C. (1219/96) in modo improprio perché essa si riferisce al caso in cui sia impedito l'uso del demanio pubblico quando tale diritto di passaggio sia esercitato ab immemorabilis. Cosa che non vale nella specie ove si è in presenza di una lottizzazione convenzionata in cui il concessionario ha, via via, ristretto gli accessi al lido fino ad eliminarli "consentendo l'utilizzazione della strada ai soli condomini attraverso un cancello".
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. Nonostante i "distinguo" e le puntualizzazioni fatte dal ricorrente circa l'esatto contenuto della propria doglianza (primo motivo), la stessa si rivela, in ogni caso, ingiustificata. Dal momento che si stava procedendo a carico di "ignoti", la risposta del Tribunale per il Riesame è, infatti, assolutamente pertinente. Nè vale rimarcare - come fatto nel ricorso - che la questione viene posta con riferimento alla "omissione di tali formalità nel momento in cui, alla presenza del pubblico ministero e degli ufficiali di P.G. operanti, si procedeva a generalizzare il ZZ". Il sequestro, infatti, non è avvenuto alla presenza del P.M. bensì solo degli operanti che hanno, nell'occasione, generalizzato il ZZ. Null'altro essi avrebbero dovuto (o potuto) fare posto che essi si muovevano nell'ambito di un procedimento a carico di persone ignote e la valutazione della posizione del ZZ - come pure la eventuale decisione di iscriverlo nel registro degli indagati - non era certo di loro competenza, bensì del P.M..
Del tutto congrua è, quindi, la motivazione addotta dal Tribunale per il Riesame che, oltretutto, aggiunge ulteriori considerazioni pertinenti circa la natura del sequestro preventivo di atto a sorpresa.
2.2. La questione sollevata con il secondo motivo è anch'essa destituita di fondamento perché non vi è dubbio Che - come giustamente rimarca il Tribunale attraverso la citazione di precedenti di questa S.C. (Sez. 3^, 16.2.01, n. 15268) - la fattispecie di cui all'art. 1161 c.n. viene integrata anche dalla esclusione o semplice limitazione dell'utilizzo del pubblico demanio (v. anche Sez. 3^, 24.9.96, n. 1219). Nella specie, è quindi giusto sottolineare, da parte del Tribunale, che l'apposizione del cancello "valutata congiuntamente ad analoghe iniziative dei proprietari delle unità immobiliari prospicienti il demanio marittimo nella zona di interesse (v. CTU P.M. in atti) (determina) una verosimile limitazione al pubblico transito per la fruizione del demanio marittimo". A tale stregua, non solo non vi è alcuna errata applicazione della norma penale, ma, al contrario, è sicuramente ravvisabile nella fattispecie concreta quel fumus commissi delicti che giustificava ampiamente l'emissione del provvedimento cautelare reale.
Non è quindi pertinente ed è ai limiti dell'inammissibilità - perché punta ad ottenere da questa S.C. vantazioni di tipo fattuale che certamente qui non competono - la evidenziazione del fatto che, secondo un teste, il muretto del quale si parla nell'ordinanza, sarebbe di altezza maggiore sì da precluderne lo scavalcamento. Si tratta, all'evidenza, di apprezzamento riservato al giudice di merito assolutamente intempestivo nella fase cautelare ed ancor meno appropriato reiterare in questa sede di legittimità. Deve, poi, soggiungersi che è quantomeno, singolare asserire che la servitù di passaggio si sarebbe estinta proprio a seguito delle iniziative del concessionario dell'area (che ha progressivamente ristretto gli accessi al lido fino ad eliminarli "consentendo l'utilizzazione della strada ai soli condomini attraverso un cancello") quasi che fosse sufficiente l'iniziativa unilaterale del proprietario o (come nella specie, del concessionario) del fondo su cui grava la servitù pubblica ad estinguere tale diritto reale di godimento. L'argomento, oltretutto, risulta contraddittorio perché proprio ciò che si contesta come violazione viene invece utilizzato come giustificazione.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e seg. c.p.p. RIGETTA
il ricorso proposto e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009