Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
5666/0 AULA "A" TALIANA oggetto LAVORO. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPRE DICASSAZION UFFICIC COPIE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studic SEZIONE LAVORO dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 18th APR. ZOUTper diritti composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IL CANCELLIERE Presidente Dott. Vincenzo TRE ZZA Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.15076/98 Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron.12233 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.29.01.2001 da AL BO PP rapp.to e difeso dall'avv. Franco Agostini, presso il 5.54 quale elett.te domicilia in Roma, via Arno, n. 47, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro 465 MIN I STER o DELL I NTERNO in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom. to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, 1 3 costituito solo con procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 01285/98 del 26.03/04.04.1998, R.G. n. 01743/96, notificata il 17 luglio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
in persona del Procuratore Generale Udito il P.M., Raimondi, che ha concluso per la Dott. Guido e, in subordine, per il rigetto del inammissibilità ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 25 gennaio 1996 il Pretore di Bari accoglieva la domanda proposta da SE AL contro il Ministero dell'Interno e riconosceva al AL l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data degli accertamenti peritali (ottobre 1993). Il Tribunale di Bari, in riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda;
non luogo a procedere per le spese dei due gradi del giudizio. Osservava il Tribunale: il AL, avendo superato i cinquantacinque anni, non aveva la possibilità di iscriversi al collocamento speciale, sicché la prova della cd. incollocazione al lavoro poteva desumersi da qualsivoglia elemento ptobatorio, non escluse le 2 presunzioni;
il AL, tuttavia, non aveva fornito alcun elemento di un qualche suo interessamento alla collocazione al lavoro, avendo lo stesso solo dichiarato di non aver svolto alcuna attività lavorativa e di non aver neanche richiesto la iscrizione al collocamento per l'avviamento consono al suo stato di salute;
né, un qualche elemento poteva desumersi dal quadro patologico accertato, atteso che lo stesso era risultato affetto da miocardiosclerosi, esiti di cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, bronchite cronica enfisematosa e arteriopatia obliterante degli arti inferiori, con danno vascolare periferico stabilizzato, senza evidenti segni del pregresso episodio di necrosi ischemica, e con solo quadro clinico di crisi anginose associate alla ipertensione arteriosa, quest'ultima controllata farmacologicamente e, in una a crisi dispnoiche, senza alcuna incompatibilità con un'attività lavorativa medio- leggera;
il complesso nosologico era sostanzialmente modesto, non limitava le capacità lavorative nei limiti richiesti per l'invocata prestazione e non offriva elementi per la incollocabilità al lavoro. Ricorre per cassazione AL SE con unico motivo di censura. Il Ministero dell'Interno si è costituito depositando agli atti solo la procura speciale. 3 2 MOTIVI DELLA DECISIONE motivo di ricorso AL SE Con l'unico denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, e 1, secondo comma, e 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale, pur riconoscendo, così modificando il precedente orientamento, la impossibilità del AL di iscriversi al collocamento speciale, ne minimizzava il quadro patologico, disconoscendone il limite prescritto per la prestazione richiesta e pervenendo alla insussistenza di entrambi i requisiti;
il giudice di appello, omettendo di espletare nuova consulenza e di stabilire preliminarmente la sussistenza o meno del requisito sanitario, aveva comunque disatteso con generica e contraddittoria motivazione, il parere medico legale motivato nella relazione del consulente di primo grado, pretermettendo ogni valutazione della cospicua limitazione della deambulazione dell'assistito con impotenza funzionale e dolore intenso per l'arteriopatia obliterante degli arti inferiori, risolvendo il tutto sulla pretesa possibilità del AL di svolgere lavori leggeri. 4 Il ricorso è infondato. Il Tribunale, affrontando il tema del requisito della incollocazione al lavoro, ha escluso la sussistenza agli atti di qualsiasi elemento probatorio, su quello che pur è considerato elemento costitutivo ed essenziale del diritto all'assegno di invalidità, precisando che tanto non poteva desumersi neanche dal quadro patologico, in realtà “assai modesto", rilevato dal consulente tecnico di ufficio di primo grado. Il ricorso in esame, a sua volta, si limita a censurare il comportamento del giudice di appello per non aver disposto nuova consulenza tecnica e per aver minimizzato 10 stato di invalidità, peraltro ignorando alcuni elementi di valutazione che risultavano dalla relazione acquisita in primo grado, così pervenendo ad una pretesa apoditticità della insussistenza della invalidità superiore ai due terzi o al 74%. La genericità e la insufficienza delle argomentazioni addotte a sostegno della censura sono di palmare evidenza. Il Tribunale, in realtà, dopo aver valutato gli elementi della consulenza di primo grado, afferma, da un lato, la insussistenza della riduzione della capacità lavorativa a più di un terzo e, a maggior ragione, a più del 74%, dall'altro, tuttavia, e in coerenza con il thema "ilprecisa che, comunque, decidendum, complesso riscontrato...... non offre neanche nosologico elementi h 5 oggettivi da cui far derivare la presunzione d'incollocabilità sul mercato del lavoro". Ed allora la censura doveva investire anche tale ultima affermazione, e cioè doveva affrontare il tema della incollocabilità al lavoro delle residue capacità lavorative, apparendo fin troppo ovvio, per il principio della decisività dell'ulteriore indagine, che l'eventuale accertamento di una invalidità superiore ai due terzi 0 al 74%, come soltanto ed espressamente richiesto in ricorso, non comprendeva anche e necessariamente la conseguenza della incollocabilità sul mercato del lavoro. E ciò tanto più in quanto questa Corte ha già più volte affermato che "Con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni ma inferiore ai sessantacinque) i quali, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della stessa legge, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità civile, va inteso come stato di disoccupazione о non occupazione, che può essere provato mediante altri mezzi di prova, anche presuntiva, restando escluso che tali lavoratori debbano necessariamente conseguire o richiedere l'iscrizione al collocamento ordinario;
in tal caso, 2 6 peraltro, la prova deve emergere sulla base di una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti (nella specie, la S.C. - confermando sul punto la decisione di merito ha escluso che lo stato di incollocazione possa desumersi dalla stessa entità dell'incapacità lavorativa, utile soltanto ad integrare il requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno, ovvero dal fatto notorio della penuria di posti di lavoro)" (Cass. 18 febbraio 2000, n. 01948, conforme Cass. 02310 del 1999), precisando, fra l'altro, "E' sufficiente rilevare che, in realtà, la ricorrente vorrebbe far desumere il suo preteso al lavoro dall'entità stato di incollocazione stessa della sua incapacità lavorativa, entità che, tuttavia, non è che quella prevista dalla legge quale requisito condizionante l'erogazione dell'assegno di cui è causa. Tale seconda motivazione non contrasta col principio enunciato nella massima riportata, anzi si adegua ad esso ed è tale da superare le critiche ricorso in esame: assodato che, contenute nel comunque, l'invalido ultracinquantacinquenne deve provare al lavoro, eventualmente a l'incollocazione mezzo presunzioni, il Tribunale ha escluso, nel caso di specie, ogni presunzione sul punto, non potendo essere tale la patologia riscontrata, utile, soltanto, ad h 7 integrare il requisito sanitario, ma non anche il sousrequisito dell'incollocazione". Toli principi se pienamente afflicabili. Il caso in exarue. Il ricorso, pertanto, va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di in applicazione del principio di cassazione, irripetibilità di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanityfarerella Vincenzo Trezza Tressa Sell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 APR. 2001 D oggi, E I R A 0 E D 3 S 1 , N IL CANCELLIERE 3 E S . T 5 O R A T L O I O T . L R C , A O N A ' R S L E I 3 P E D 7 S - D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D 8