Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
La previsione di un termine di almeno otto anni per la concedibilità della riabilitazione in caso di recidiva aggravata trova applicazione solo se detta recidiva sia stata accertata con sentenza di condanna. (Nella specie, è stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento del presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto l'inammissibilità dell'istanza di riabilitazione, proposta prima del decorso dell'indicato termine, da un soggetto condannato, con riconoscimento della recidiva qualificata, con decreto penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2008, n. 45768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45768 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3256
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 021134/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RO UI, N. IL 20/05/1945;
avverso DECRETO del 07/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. SALZANO Francesco, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con decreto, deliberato de plano l'8 maggio 2008, sentito il Pubblico Ministero, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Genova, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riabilitazione di IN LE IG, condannato, condannato, giusta decreto penale 11 gennaio 2001, nel concorso della recidiva qualificata, per carenza della condizione di legge della maturazione del termine dilatorio strabilio dell'art. 179 c.p., comma 2. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 23 maggio 2008, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 179 c.p., deducendo, con corredo di pertinenti precedenti di legittimità, che la recidiva comporta l'aumento del termine dilatorio per la riabilitazione, solo se ritenuta con sentenza di condanna, e, in proposito, argomentando, sulla base della giurisprudenza costituzionale (alla stregua della ordinanza 14 giugno 2007, n. 168), che la "significatività del nuovo episodio criminoso in rapporto ai delitti oggetto delle precedenti condanne" non può che essere apprezzata, se non in esito al giudizio.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 18 luglio 2008, concorda col ricorrente e sostiene che la recidiva ritenuta nel decreto penale esecutivo non comporta l'applicazione del termine previsto dall'art. 179 c.p., comma 2. 4. - Questa Corte (Sez. 5, 25 marzo 1995, n. 823, Calso, massima n. 201136 Sez. 1, 30 gennaio 1997, n. 670, Ponte, massima 207044) ha fissato il principio di diritto che solo l'accertamento, mediante "sentenza di condanna", della recidiva aggravata comporta l'applicazione del maggiore termine dilatorio stabilito dall'art. 179 c.p., comma 2. Conseguono l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova, per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2008