Sentenza 10 gennaio 2004
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La sentenza in allegato vede come amministrazione danneggiata un ente locale friulano e come? convenuti in giudizio soggetti intranei all? ente medesimo, per i quali, in sede penale, si era dichiarato non doversi procedere per prescrizione per i reati di falso ideologico in concessione edilizia ed abuso di ufficio? e con pronunzia assolutoria limitatamente al falso ideologico in atto pubblico per pareri resi con riferimento a delibera consiliare. La difesa dei convenuti solleva eccezione di prescrizione dell? illecito erariale per intervenuto decorso del termine quinquennale di legge? che viene disattesa trattandosi di danno all? immagine che, per giurisprudenza costante, in ipotesi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula B 0 022 2/ 04 OF LO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO f Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2487/01 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Alberto SPANÒ Consigliere Cron.408 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 08/10/03 LAMORGESE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EN MA, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Grafici n. 199/A, presso lo studio dell'avv. Lidia Maria Palatiello, e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ţi Giuseppe Umbero Garrisi e edide kane folestiello, Giovanni Ciccarese giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica intimato avverso la sentenza n. 2802 della Corte di appello di 5079 Lecce, depositata il 20 luglio 2000 (R.G. n. 4529/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 15 dicembre 2000, ha rigettato l'impugnazione proposta da MA AR avverso la decisione in data 8 maggio 1997, con la quale il Pretore della stessa città le aveva negato il ripristino dell'assegno d'invalidità, da lei ottenuto nel 1986 e poi revocato a seguito di visita di revisione, in cui era stata riscontrata 1'invalidità del cinquanta per cento. Ha ritenuto il giudice del gravame che il beneficio richiesto non poteva essere concesso alla appellante, poiché costei, sebbene invalida nella misura di legge con decorrenza dal 21 luglio 1999, secondo l'accertamento compiuto con la rinnovata consulenza di ufficio, aveva a tale data superato il sessantacinquesimo anno di età. 2 Di questa sentenza la AR ha chiesto la cassazione con ricorso, inizialmente notificato al predetto Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce. Disposta da questa Corte la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura Generale, a tanto la ricorrente ha provveduto. L'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico mezzo di annullamento denuncia violazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ. e 149 disp. att. cod. proc. civ. e censura la sentenza impugnata per avere recepito in modo acritico il parere del consulente tecnico di ufficio nominato in appello, sul punto della determinazione della decorrenza dell'invalidità riconosciuta nella misura del settantacinque per cento, senza che l'ausiliare avesse fornito alcuna giustificazione in ordine a detto accertamento e senza che lo stesso avesse fatto alcun riferimento 3 alla esistenza del requisito sanitario alla data in cui il beneficio era stato revocato. Il ricorso non può essere accolto. Va premesso, richiamandosi la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte la sentenza 6 febbraio 1998 n. 1264), che le controversie in materia di revoca della pensione o dell'assegno di invalidità civile, al pari di quelle concernenti il diritto di ottenere per la prima volta tali prestazioni negate in sede amministrativa, non danno luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguardano il diritto del cittadino di ottenere quella tutela diretta che la legge gli accorda, per cui il giudice non è chiamato a verificare la legittimità dell'atto amministrativo di diniego, o di revoca, o di soppressione, e deve accertare la sussistenza del diritto dell'assistibile alla prestazione, tenendo conto, così come ha la ricorrente, anche sottolineato degli aggravamenti e di tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. E se va pure ribadito il principio secondo cui decorrenza dei trattamenti pensionistici di la invalidità non può immotivatamente essere fatta accertamenti coincidere con l'epoca degli invalidanti diagnostici, poiché le malattie preesistono al momento in cui vengono riscontrate e diagnosticate, e la coincidenza dei momenti del raggiungimento del grado d'invalidità rilevante e degli accertamenti deve quindi affermarsi solo quando, per il tipo di andamento della malattia o per altri fattori, la prova certa del superamento della soglia invalidante possa ritenersi raggiunta con ragionevole approssimazione solo al momento del riscontro medico (cfr. fra le tante Cass. 7 15519), nella specie non si puòdicembre 2000 n. ritenere che il difetto di motivazione dedotto con riferimento alla fissazione al 21 luglio 1999, della decorrenza della invalidità nella misura di legge, quando già la ricorrente aveva superato il sessantacinquesimo anno di età (essendo nata, come specificato in ricorso, il 2 giugno 1932), sia correlato ad un punto decisivo della causa. La ricorrente, infatti, non ha neppure prospettato che l'aggravamento delle sue condizioni di salute, quale accertato dal consulente di ufficio nominato in appello, si fosse verificato anteriormente al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. 5 ☐ Neanche sussiste la lamentata omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.), essendo tale ultimo vizio ravvisabile allorché il giudice del merito non pronunci su tutta la domanda e non quando ometta la motivazione su un punto decisivo della domanda, che costituisce invece vizio denunciabile ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Il ricorso va dunque rigettato. deve provvedere sulle spese del Non si cassazione, poiché il Ministero giudizio di intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2003. Il Presidente Il Consigliere est. DСамогри IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi O GEN. 2004 CANCELLIERE 6