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Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2023, n. 8517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8517 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA CO, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 22/04/2022 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MA EP, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 8517 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22 aprile 2022 il GIP del Tribunale di Padova ha applicato a LI CO la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. nonché la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida per anni uno, se non altrimenti eseguita in via amministrativa. 2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale lamenta la carenza di motivazione in punto di determinazione del periodo di sospensione della patente di guida ed al computo effettivo di essa in relazione alla riduzione fino ad un terzo ex art. 222 cod. strada. Rileva che il giudice non ha argomentato la decisione assunta in termini di durata della sanzione accessoria, non ricompresa nell'accordo tra le parti, omettendo di indicare gli elementi che la suffragano. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dott. MA EP ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio stradale), l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (si vedano sul punto: Sez. 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media;
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Arnnanetti, Rv. 259211-01, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01). Il giudice deve, quindi, fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex plurimis: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 21194/2012, Tiburzi, cit.). In tema di omicidio stradale, inoltre, Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490-01, ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Ne consegue che, quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua. La detta commisurazione giudiziale della sanzione deve altresì effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in applicazione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e quindi in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si vedano altresì Sez., 4, n. 18368/2021, Nicolaci, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento). 3. A quanto innanzi deve aggiungersi, in ragione di specifica censura sul punto da parte del ricorrente, pur non argomentativamente sviluppata nell'articolazione del motivo di ricorso, che, come chiarito dalla citata Sez. 4, n. 18368/2021, "Nicolaci", in conseguenza di quanto stabilito dalla citata Corte cost. n. 88 del 2019 circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale, in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. trova applicazione quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria. 4. Nel caso di specie, il giudice si è limitato a disporre l'applicazione della "sospensione della patente di guida per anni 1, se non altrimenti eseguita in via amministrativa", omettendo di indicare, anche solo "per relationem", i parametri fattuali e giuridici sui quali ha fondato la determinazione della durata della pena accessoria, determinata certamente non in misura pari o di poco superiore al minimo, né inferiore alla media. 4.1. Ne consegue che il giudicante, violando i principi di cui innanzi, ha graficamente omesso qualsivoglia percorso argomentativo e ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari ad un anno, senza neppure specificare se tale determinazione sia nella specie derivata dalla diminuente di un terzo ex art. 222, corna 2- bis, cod. strada. 5. Ritenuto sussistente il vizio dedotto, deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo rinvio sul punto al Tribunale di Padova in diversa composizione. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Padova in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Nocera;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MA EP, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 8517 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NOCERA ANDREA Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22 aprile 2022 il GIP del Tribunale di Padova ha applicato a LI CO la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. nonché la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida per anni uno, se non altrimenti eseguita in via amministrativa. 2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale lamenta la carenza di motivazione in punto di determinazione del periodo di sospensione della patente di guida ed al computo effettivo di essa in relazione alla riduzione fino ad un terzo ex art. 222 cod. strada. Rileva che il giudice non ha argomentato la decisione assunta in termini di durata della sanzione accessoria, non ricompresa nell'accordo tra le parti, omettendo di indicare gli elementi che la suffragano. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dott. MA EP ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio stradale), l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (si vedano sul punto: Sez. 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01, che fanno riferimento all'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media;
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Arnnanetti, Rv. 259211-01, che fa riferimento all'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell'imputato; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01). Il giudice deve, quindi, fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (ex plurimis: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 21194/2012, Tiburzi, cit.). In tema di omicidio stradale, inoltre, Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490-01, ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Ne consegue che, quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua. La detta commisurazione giudiziale della sanzione deve altresì effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in applicazione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada e quindi in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si vedano altresì Sez., 4, n. 18368/2021, Nicolaci, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento). 3. A quanto innanzi deve aggiungersi, in ragione di specifica censura sul punto da parte del ricorrente, pur non argomentativamente sviluppata nell'articolazione del motivo di ricorso, che, come chiarito dalla citata Sez. 4, n. 18368/2021, "Nicolaci", in conseguenza di quanto stabilito dalla citata Corte cost. n. 88 del 2019 circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale, in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. trova applicazione quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria. 4. Nel caso di specie, il giudice si è limitato a disporre l'applicazione della "sospensione della patente di guida per anni 1, se non altrimenti eseguita in via amministrativa", omettendo di indicare, anche solo "per relationem", i parametri fattuali e giuridici sui quali ha fondato la determinazione della durata della pena accessoria, determinata certamente non in misura pari o di poco superiore al minimo, né inferiore alla media. 4.1. Ne consegue che il giudicante, violando i principi di cui innanzi, ha graficamente omesso qualsivoglia percorso argomentativo e ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari ad un anno, senza neppure specificare se tale determinazione sia nella specie derivata dalla diminuente di un terzo ex art. 222, corna 2- bis, cod. strada. 5. Ritenuto sussistente il vizio dedotto, deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo rinvio sul punto al Tribunale di Padova in diversa composizione. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Padova in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te