CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16489 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA NI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 14/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14/07/2022, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen., l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di NI MA, detenuto nella Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino del 21/05/2021, con fine pena al 2/04/2024. Secondo il Collegio, infatti, l'istanza doveva ritenersi inammissibile in quanto, entro il limite di 3 anni, il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 20/10/2020, aveva dichiarato non estinta la misura dell'affidamento, non Jix Penale Sent. Sez. 1 Num. 16489 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 08/02/2023 essendo stato MA rinvenuto presso l'abitazione in data 31/12/2017 ed essendosi egli reso responsabile, in data 16/03/2018, dei reati di cui agli artt. 589- bis cod. pen. e 186 Codice della strada, venendo coinvolto in un incidente stradale in stato di ebrezza alcolica procurando a sé ed al passeggero gravi lesioni. In ogni caso, nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l'istanza non meritasse accoglimento tenuto conto del comportamento assunto dal condannato in costanza di misura alternativa, tale da rendere necessario, al di là dalla regolare condotta intramuraria tenuta fino a quel momento, proseguire con l'osservazione, al fine di verificare una evoluzione della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati. 2. NI MA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Leopoldo Zanni, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 58- quater Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza errato nel dichiarare inammissibile l'istanza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e omessa motivazione in relazione alla richiesta subordinata ex art. 47-ter Ord. pen. 3. In data 16/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il Tribunale di Sorveglianza, ha ritenuto inammissibile l'istanza di affidamento alla luce della previsione dell'art 58-quater, commi 1 e 2, Ord. pen., a mente dei quali i benefici penitenziari e le misure alternative ivi previsti non possono essere concessi al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 2 6, 51, primo comma, Ord. pen. Secondo il Collegio partenopeo, infatti, la declaratoria di non estinzione della pena per esito non positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, conseguente al comportamento tenuto dal ricorrente in costanza di misura alternativa (egli non era stato rinvenuto nella sua abitazione in data 27/12/2018 e si era reso responsabile dei reati di cui agli artt. 589-bis e 186 C.d.S.) doveva ritenersi ostativa all'ammissibilità della nuova istanza di affidamento. 3. Osserva, nondimeno, il Collegio che la disposizione richiamata, in quanto volta a delineare un regime di preclusione all'ordinario accesso alle misure alternative, deve ritenersi, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, di stretta interpretazione, come tale non suscettibile di estensione oltre ai casi espressamente contemplati (così Sez. 1, n. 38040 del 9/04/2019, Qosja, Rv. 276845 — 01, pur concernente la diversa situazione degli effetti preclusivi sulla l'espulsione dello straniero di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non contemplata tra i benefici penitenziari previsti dall'art. 58 -quater Ord. pen.). Ne consegue che essa, facendo esplicito riferimento ai casi di revoca di una misura alternativa, non può essere estesa alle ipotesi, all'evidenza differenti, di mancata estinzione della pena per esito non positivo dell'affidamento. 3.1. Tuttavia, va rilevato che l'ordinanza impugnata, con doppia motivazione, ha comunque inteso operare una valutazione estesa al merito della richiesta, valutando i comportamenti che avevano condotto al negativo epilogo della misura alternativa e ha, conseguentemente, formulato, alla luce delle trasgressioni poste in essere nel corso del precedente affidamento, che non potesse formularsi un giudizio di piena affidabilità del soggetto, tanto da ritenere necessario, pur a fronte di una condotta intramuraria allo stato regolare, proseguire con l'osservazione della personalità. La motivazione adottata sul punto dal Tribunale appare del tutto congrua e logica e basata su dati concreti e non appare, dunque, censurabile in sede di legittimità. 3.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata non ha però preso in considerazione la richiesta di detenzione domiciliare che era stata formulata dalla difesa del condannato all'udienza del 14/07/2022, secondo quanto è dato evincere dal relativo verbale. Ne consegue che il provvedimento è viziato dall'omessa pronuncia su una parte rilevante del petitum, rispetto alla quale non può ritenersi che il Tribunale di sorveglianza si sia implicitamente pronunciato, dal momento che la motivazione resa appare riferirsi specificamente alla sola misura dell'affidamento e non anche a quella richiesta in via subordinata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente all'istanza di detenzione domiciliare, sicché l'ordinanza impugnata 3 deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'istanza di detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 8/02/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14/07/2022, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 58-quater Ord. pen., l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di NI MA, detenuto nella Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino del 21/05/2021, con fine pena al 2/04/2024. Secondo il Collegio, infatti, l'istanza doveva ritenersi inammissibile in quanto, entro il limite di 3 anni, il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 20/10/2020, aveva dichiarato non estinta la misura dell'affidamento, non Jix Penale Sent. Sez. 1 Num. 16489 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 08/02/2023 essendo stato MA rinvenuto presso l'abitazione in data 31/12/2017 ed essendosi egli reso responsabile, in data 16/03/2018, dei reati di cui agli artt. 589- bis cod. pen. e 186 Codice della strada, venendo coinvolto in un incidente stradale in stato di ebrezza alcolica procurando a sé ed al passeggero gravi lesioni. In ogni caso, nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l'istanza non meritasse accoglimento tenuto conto del comportamento assunto dal condannato in costanza di misura alternativa, tale da rendere necessario, al di là dalla regolare condotta intramuraria tenuta fino a quel momento, proseguire con l'osservazione, al fine di verificare una evoluzione della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati. 2. NI MA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Leopoldo Zanni, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 58- quater Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza errato nel dichiarare inammissibile l'istanza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e omessa motivazione in relazione alla richiesta subordinata ex art. 47-ter Ord. pen. 3. In data 16/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il Tribunale di Sorveglianza, ha ritenuto inammissibile l'istanza di affidamento alla luce della previsione dell'art 58-quater, commi 1 e 2, Ord. pen., a mente dei quali i benefici penitenziari e le misure alternative ivi previsti non possono essere concessi al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 2 6, 51, primo comma, Ord. pen. Secondo il Collegio partenopeo, infatti, la declaratoria di non estinzione della pena per esito non positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, conseguente al comportamento tenuto dal ricorrente in costanza di misura alternativa (egli non era stato rinvenuto nella sua abitazione in data 27/12/2018 e si era reso responsabile dei reati di cui agli artt. 589-bis e 186 C.d.S.) doveva ritenersi ostativa all'ammissibilità della nuova istanza di affidamento. 3. Osserva, nondimeno, il Collegio che la disposizione richiamata, in quanto volta a delineare un regime di preclusione all'ordinario accesso alle misure alternative, deve ritenersi, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, di stretta interpretazione, come tale non suscettibile di estensione oltre ai casi espressamente contemplati (così Sez. 1, n. 38040 del 9/04/2019, Qosja, Rv. 276845 — 01, pur concernente la diversa situazione degli effetti preclusivi sulla l'espulsione dello straniero di cui all'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non contemplata tra i benefici penitenziari previsti dall'art. 58 -quater Ord. pen.). Ne consegue che essa, facendo esplicito riferimento ai casi di revoca di una misura alternativa, non può essere estesa alle ipotesi, all'evidenza differenti, di mancata estinzione della pena per esito non positivo dell'affidamento. 3.1. Tuttavia, va rilevato che l'ordinanza impugnata, con doppia motivazione, ha comunque inteso operare una valutazione estesa al merito della richiesta, valutando i comportamenti che avevano condotto al negativo epilogo della misura alternativa e ha, conseguentemente, formulato, alla luce delle trasgressioni poste in essere nel corso del precedente affidamento, che non potesse formularsi un giudizio di piena affidabilità del soggetto, tanto da ritenere necessario, pur a fronte di una condotta intramuraria allo stato regolare, proseguire con l'osservazione della personalità. La motivazione adottata sul punto dal Tribunale appare del tutto congrua e logica e basata su dati concreti e non appare, dunque, censurabile in sede di legittimità. 3.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata non ha però preso in considerazione la richiesta di detenzione domiciliare che era stata formulata dalla difesa del condannato all'udienza del 14/07/2022, secondo quanto è dato evincere dal relativo verbale. Ne consegue che il provvedimento è viziato dall'omessa pronuncia su una parte rilevante del petitum, rispetto alla quale non può ritenersi che il Tribunale di sorveglianza si sia implicitamente pronunciato, dal momento che la motivazione resa appare riferirsi specificamente alla sola misura dell'affidamento e non anche a quella richiesta in via subordinata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente all'istanza di detenzione domiciliare, sicché l'ordinanza impugnata 3 deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'istanza di detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 8/02/2023 Il Consigliere estensore