Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I G E R A D REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME0 0 704/02 T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 20578/98 dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Rep. dott. Ugo FAVARA Cron. 1277 Consigliere dott. Paolo VITTORIA Consigliere rel. Ud. 16.10.2001 dott. Michele LO PIANO Consigliere dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MI EXPRESS S.r.l., con sede in Milano, in persona dell'ammini- stratore unico signor Ettore Fagnani, elettivamente domiciliata in и Roma, via Gavinana n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Peco- Л ra, che la difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Stefano Salaroli, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Ditta Tre Esse di AN CI. intimata avverso la sentenza n. 5/98 del Giudice conciliatore di Santeramo Colle, emessa il 23 dicembre 1997 e depositata il 20 gennaio 1998 1766/2001 Oggetto: Pagamento somme (R.G: 11/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Francesco Pecora;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alber- to Russo, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricor- SO. Svolgimento del processo La ditta 3 ESSE di AN CI convenne in giudizio, davanti al conciliatore di Santeramo in Colle, la ditta EXECUTIVE TRA- SPORTI di Milano, della MI EXPRESS S.r.l., della quale chiese la condanna al pagamento della somma di lire 514.080. A sostegno della domanda l'attrice espose che la ditta conve- nuta, incaricata del trasporto, le aveva consegnato della merce ven- dutale dalla OROPRESS S.p.A.; essa aveva pagato il corrispettivo al corriere incaricato del trasporto;
tuttavia, alcuni mesi dopo, la EX- ECUTIVE TRASPORTI le aveva comunicato di non aver ricevuto alcun pagamento e da accertamenti svolti presso la OROPRESS era risultato che quest'ultima non aveva ricevuto il corrispettivo della merce inviata;
essa, per evitare che sorgessero problemi con il pro- prio fornitore, aveva provveduto ad effettuare un bonifico bancario in favore della OROPRESS, del cui importo ora pretendeva la resti- tuzione da parte della EXECUTIVE TRASPORTI. La società convenuta si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda. 2 Il Conciliatore accolse la domanda osservando: - che sulla bolla di consegna della merce era apposta la dicitu- ra «ritirare pagamento in contanti o con assegno bancario»; - che da ciò era lecito presumere che la consegna della merce fosse avvenuta previo pagamento del corrispettivo, ché altrimenti la stessa «non sarebbe stata consegnata come è usuale nei rapporti commerciali a distanza», - che pertanto la ditta attrice aveva diritto ad ottenere la resti- tuzione della somma di lire 514.080 da parte della ditta convenuta. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso la MI EXPRESS S.r.l.. La 3 ESSE di AN CI non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Лим Con il ricorso si denuncia: 1) motivazione illogica. insufficiente e contraddittoria relati- vamente ad un punto decisivo della controversia, 2) violazione degli artt. 2729, 2726, 2721 c.c.. Sotto il primo profilo si deduce che «quando si agisce ex art. 2033 c.c. per ottenere la ripetizione del versamento indebito è ne- prima ancora che l'originaria mancanza o il -cessario provare venir meno della causa giustificatrice del pagamento - l'avvenuto versamento non dovuto». Nella specie detta prova non era stata data ed il ragionamento del conciliatore in base a presunzioni era del tutto illogico. 3 Sotto il secondo profilo si deduce che il conciliatore non avrebbe potuto ritenere effettuato il pagamento in mancanza di quietanza, facendo ricorso alla presunzione, atteso che ai sensi del- l'art. 2726 c.c. «le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento ed alla remissione del debito»>, né alcuna motivazione era stata addotta dal conciliatore per giustificare la deroga ai principi di cui all'art. 2721 e 2722 c.c. Entrambe le censure sono infondate. Quanto alla prima è sufficiente rilevare che non si verte in te- ma di ripetizione di indebito, poiché secondo l'assunto di parte attri- ce il pagamento sarebbe stato effettuato per un debito effettivamente esistente ed a soggetto legittimato a riceverlo in base alle indicazioni contenute nella bolla di accompagnamento che subordinava la con- Лим segna della merce al pagamento del corrispettivo dovuto. Quanto alla seconda si osserva che i limiti alla prova del pa- gamento che si traggono dall'art. 2726 c.c. e dalle norme richiamate - si riferiscono ai rapporti tra debitore e creditore e non ai rapporti - tra debitore e terzo estraneo al rapporto (nella specie vettore incari- cato della riscossione) nei confronti del quale l'avvenuto versamento della somma perché sia poi trasferita al venditore, costituisce un fatto materiale che può essere provato con qualsiasi mezzo (v. per riferimenti Sez. III, 19 settembre 1970 n. 1617; Sez. I, 19 aprile 1983 n. 2673). Quanto alle censure mosse dalla ricorrente alla ritenuta prova dell'avvenuto versamento della somma alla persona incaricata della 4 consegna, la Corte osserva che esse investono un apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale ha dato giustificazione del proprio convincimento, e si risolvono pertanto nella pretesa, inammissibile in questa sede, di sostituire una propria valutazione a quella dell'organo giurisdizionale a ciò deputato;
trattandosi peraltro di sentenza del conciliatore è opportuno il richiamo alla sentenza di questa Corte (Cassazione civile sez. un., 2 settembre 1995, n. 9264) in ordine ai limiti del sindacato di legittimità relativamente alle sentenze di detto giudice. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spe- se poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 16 ottobre 2001. Il Presidente Game FiduciaЯзайна Il Consigliere est. E Сигорни N IO Z A R T IS G E R A D E T N IL CANCELLIERE C1 E Depositata in Cancer Gina Gasol Joggi, 1 22. 1.07 IL CANCELLIERE C Gina pent 5