Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 63448 54 E N O I Z 01 334 02 A REPUBBLICA ITALIANA R T S I G IN NOME DE POPCO ITA IANO Y E E T R R U .R .P B A I D D R L T E E D T I SEZIONE TRIBUTARIA N S E A N I S E E R S E I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T * R.G.N.2738/99 CANTILLODott. Michele Presidente Consigliere Dott. Enrico PAPA 3633 Consigliere Cron. Dott. Massimo ODDO Dott. OR Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 05/10/2001 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Procedimento SENTENZA Termine per 1'impugnazione sul ricorso proposto da: alla Corte di Appello. GRAZIOSI VITTORIO, residente in [...], rappresentato e Inizio decorrenza dalla comunicazio- ne o notifica del difeso, giusto mandato a margine del ricorso, dall'Avv. dispositivo. Specifica disci- Cesare Romano Carello, presso lo Studio del quale in plina ex art. 25 e 40 DPR. n. 636/72. Roma, via Silvio Pellico, 24 è elettivamente domiciliato, ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 1 4 Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura 9 1 Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente- CAMPIONE CIVILE N. 63448 per la Cassazione della sentenza n. 3787 resa dalla depositata Sez. I, in data 21-12-1998; Corte di Appello di Roma- udito per il ricorrente l'avv. Carello;
udito per l'Amministrazione l'avv. Criscuoli della Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso n. 5311009883, notificato il 19-12-1988, l'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Roma, accertava, a carico di AZ OR, ai fini IRPEF per l'anno 1982, una maggiore imposta di L. 76.772.000, in dipendenza della partecipazione azionaria nella s.r.l. Impresa di Costruzioni Alpha, con sede in Aprilia, e degli utili extrabilancio accertati nei confronti di tale società, nonché della relativa presunzione di distribuzione ai singoli soci. Il contribuente, impugnava tale accertamento, sostenendo che in mancanza di delibera della società, la distribuzione degli utili ai soci non era presumibile, e l'adita Commissione Tributaria di primo 2 grado, con decisione n. 501/25/94 del 20-05-1994, accoglieva il ricorso. L'appello dell'Ufficio, veniva accolto dalla Commissione Tributaria di II° Grado di Roma, la quale, giusta decisione n. 95070191/95 dell'11-18/05/1995, riteneva legittimo e definitivo l'accertamento effettuato dall'Ufficio nei confronti del AZ. Il successivo ricorso per revocazione, proposto dal contribuente, veniva dichiarato inammissibile, giusta decisione della predetta Commissione in data 16-11- 1995. AZ OR, quindi, con atto di citazione notificato il 23-02-1996, impugnava, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 636/72, la precitata sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado n. 9507191 dell'11-18/05/1995, davanti alla Corte di Appello di Roma, chiedendo, in via principale, l'annullamento in subordine, sollevandodell'accertamento, ed, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 D. P. R. n. 636/72. La Corte adita, con sentenza 27-10/21-12/1998, dichiarava manifestamente infondata la proposta ed inammissibileeccezione di incostituzionalità, 1'impugnazione. AZ OR, con ricorso notificato il 5-02-1999, 3 ha chiesto la cassazione di tale ultima decisione, censurandola per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e motivazione inesistente insufficiente circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.C., ed ha riproposto la questione di costituzionalità già prospettata alla Corte di Appello. L'Amministrazione Finanziaria, con controricorso notificato il 26-02-1999, ha chiesto il rigetto L dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure, così come formulate, sono infondate e vanno respinte. Quanto alla reiterata questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 del D. P.R. 26-10-1972 n. 636, "nella parte in cui non prevede, che in difetto di севи notifica della decisione intera, non decorrano termini brevi per l'impugnativa della sentenza", il Collegio ne rileva l'inconsistenza, alla stregua delle pertinenti e condivise argomentazioni che hanno portato la Corte di Appello, a dichiararne la manifesta infondatezza. Ciò, tanto in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto le norme in comparazione disciplinano situazioni differenti, e non assimilabili, trovando applicazione, l'una esclusivamente ai provvedimenti emessi nel processo tributario, e costituendo, invece, l'altra un rimedio generale per tutti i provvedimenti di contenuto decisorio, quanto in relazione all'art. 241 consentendo la disposizione, della cui legittimità costituzionale si dubita, un più che agevole esercizio del diritto di difesa. Insussistente è, quindi, a ritenersi il dedotto vizio, dovendosi escludere, nel caso, la relativa configurabilità, sotto entrambi i denunciati profili, avuto riguardo al fatto che nel contenzioso tributario non può trovare applicazione il termine lungo, previsto dall'art. 327 C.p.C. per l'appello, per il ricorso per Cassazione e per la revocazione, trovando il gravame specifica disciplina nel combinato disposto degli artt. 25 e 40 D.P.R. citato, che prescrive la relativa proposizione, entro il complessivo termine di giorni 150 (60+90) dalla notificazione ° dalla comunicazione del dispositivo della sentenza impugnata. Termine, pacificamente, non osservato, anche tenendo conto della relativa sospensione nel periodo feriale, dal momento che, mentre il dispositivo della sentenza risulta comunicato in data 24-05-1995, l'impugnazione risulta proposta il 23-02-1996. L'impugnata decisione risulta, dunque, aver fatto 5 corretta applicazione delle norme vigenti ed applicabili, esternando, con sufficienti argomentazioni l'iter logico - giuridico seguito per pervenire alle rassegnate conclusioni. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza, vanno liquidate in complessive lire quattromilionicentocinquantamila, di cui lire quattromilioni per onorario, oltre spese a debito, e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in complessive L. 4.150.000, di cui L.
4.000.000 per onorario, oltre spese a debito. Così deciso in Roma il 05 ottobre 2001. Il Presidente Dott. Michele Canter Il Consigliere Relatore - Estensore IL CANCELLIERE C1 Dott. Antonino 1 Blasi Arnaldo Casanoan E DEPOSITATO IN CANCELLERIA N O 6 -1 FEB. 2002 I 8 Oggi Z 9 1 5 A / . R 4 IL CANCELLIERE C1 / N T 6 S - 2 I Arnaldo Casano . A B G I .R E . R .P L R L D A A A T L . D E U B D A B E ! I T T S R A N 1 N I E T 3 E S 1 R S J E . A T N A *