Sentenza 11 maggio 2011
Massime • 1
Il giudice che procede all'esame diretto del testimone minorenne non può formulare domande suggestive. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all'assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie).
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Commento a Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2020 (dep. 19 maggio 2020), n. 15331, Pres. Di Salvo, Est. Dawan In data 19 maggio 2020 è stata depositata una sentenza innovativa della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, n. 15331/2020) in tema di esame incrociato, in cui si stabilisce che “il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall'esaminatore, anche attraverso una semplice conferma – e delle …
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Per leggere la sentenza della Corte EDU Manolachi c. Romania, clicca qui. Per leggere la sentenza della Corte EDU FlueraÅŸ c. Romania, clicca qui. 1. Le sentenze in commento confermano la linea interpretativa già emersa nel caso Dan c. Moldavia (Corte EDU, 5 luglio 2011): la Corte europea ritiene iniquo il processo che, in secondo grado, conduce alla condanna dell'imputato attraverso la rivalutazione su base esclusivamente cartolare della testimonianza, senza passare attraverso la diretta audizione dei testi. Le pronunce riguardano infatti entrambe casi in cui la condanna del ricorrente si fondava su una diversa valutazione della attendibilità di testimonianze (già) giudicate non …
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Commento a Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2020 (dep. 19 maggio 2020), n. 15331, Pres. Di Salvo, Est. Dawan Leggi il contributo C. 15331/2020 In data 19 maggio 2020 è stata depositata una sentenza innovativa della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, n. 15331/2020) in tema di esame incrociato, in cui si stabilisce che “il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall'esaminatore, anche attraverso una …
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Commento a Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2020 (dep. 19 maggio 2020), n. 15331, Pres. Di Salvo, Est. Dawan Leggi il contributo C. 15331/2020 In data 19 maggio 2020 è stata depositata una sentenza innovativa della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, n. 15331/2020) in tema di esame incrociato, in cui si stabilisce che “il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall'esaminatore, anche attraverso una …
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Commento a Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2020 (dep. 19 maggio 2020), n. 15331, Pres. Di Salvo, Est. Dawan In data 19 maggio 2020 è stata depositata una sentenza innovativa della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, n. 15331/2020) in tema di esame incrociato, in cui si stabilisce che “il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall'esaminatore, anche attraverso una semplice conferma – e delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2011, n. 25712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25712 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 11/05/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1051
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 35323/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.I. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 691/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 31/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
udito il P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) e rigetto nel resto;
udito, per la parte civile, l'avv. PASTORINO Ernesto del Foro di Roma;
udito il difensore avv. ROMINIANI Oreste del Foro di Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 22 ottobre 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha ritenuto M.I. responsabile dei reati di maltrattamenti ai danni della convivente I.A. e del di lei figlio minore A. , mentre ha assolto l'imputato dal reato di violenza sessuale continuata nei confronti del ragazzo per insussistenza del fatto;
in sunto, il Giudice ha rilevato che, per il delitto previsto dall'art. 572 cod. pen., sussistevano emergenze che confortavano le accuse delle parti lese, ma per il residuo mancavano riscontri che confermassero l'attendibilità del minore. In esito allo appello del Procuratore Generale, del Pubblico Ministero e della parte civile e dell'imputato, la Corte territoriale di Trieste, con sentenza 31 marzo 2010, ha reputato l'imputato responsabile di entrambi i reati ascrittigli, uniti con il vincolo della continuazione ed, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di anni sei di reclusione.
La prima parte della sentenza, è dedicata a mettere a fuoco i numerosi riscontri (testimonianze di congiunti,interventi della Polizia, dei Carabinieri, certificati medici) dai quali la Corte ha dedotto la sussistenza del reato di maltrattamenti per i continui episodi di grave violenza familiare ed il clima di terrore nel quale viveva A. e la madre a causa della prevaricatoria condotta dell'imputato.
Per quanto concerne il reato sessuale, i Giudici hanno sottolineato la scarsa professionalità con cui sono state effettuate le indagini, la mancanza di una perizia sul minore, la carenza di videoregistrazione dello interrogatorio in sede di Polizia e le modalità scorrette con le quali è stato condotto l'incidente probatorio per la tensione che si era creata e le domande suggestive poste al minore.
In tale contesto, le dichiarazioni di A. - ha rilevato la Corte - non erano affette da nullità o inutilizzabilità; tuttavia, le inadeguatezze istruttorie hanno indotto i Giudici a disporre una perizia sul materiale acquisito ed i documenti allegati al fascicolo. La Corte ha ritenuto corretto il metodo dello esperto, che ha applicato il test di validità al solo incidente probatorio ed in relazione alle affermazioni spontanee dal minore interrogato;
hanno reputato attendibile il parere del perito il quale, esaminando il curriculum scolastico, ha rilevato che A. era perfettamente in grado di percepire, riferire gli accadimenti e di riportarsi alla persone.
I Giudici, recependo le conclusioni del perito, hanno evidenziato che la narrazione dell'abuso era circostanziata e ricca di particolari che la fanno ritenere credibile;
hanno escluso che le dichiarazioni del minore fossero indotte dalla madre;
hanno osservato come il ragazzo avesse lealmente fatto presente che una cicatrice anale non era causata dall'imputato, ma da una operazione chirurgica;
hanno fatto presente che la circostanza riferita da A. di avere abitato in casa del M. in assenza della madre è stata confermata da testimoni;
hanno reputato che l'indole violenta dell'imputato fosse compatibile con l'accusa di violenza sessuale.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato, con articolati motivi, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sulla ritenuta credibilità del minore rilevando quanto segue:
- la sentenza ha frainteso il giudizio di attendibilità clinica del perito tramutandolo in accertamento dei fatti;
- la perizia avrebbe dovuto essere disposta tempestivamente e quella tardiva, effettuata sugli atti, ha dei limiti perché non è stata in grado di indagare i problemi psicologici del minore e la sua suggestionabilità;
- non è stata data risposta alle confutazioni della difesa sui metodi adottati dallo esperto , in violazione delle linee guida in materia, sull'uso di materiale scientificamente non utilizzabile perché raccolto con metodologie scorrette:
- è rilevabile un travisamento della prova in merito alla prime rivelazioni del minore - che sono avvenute in seguito alle insistenze ed ai sospetti della madre - ed al periodo trascorso dal ragazzo in casa dell'imputato ed in assenza della madre;
- con un "salto" logico, dalla responsabilità del reato di maltrattamenti è stata desunta la responsabilità per la violenza sessuale;
- la prova testimoniale, assunta in violazione del divieto di domande suggestive è inutilizzabile;
- sono stati ritenuti inattendibili i testi della difesa, perché interessati al processo, ed attendibili quelli della accusa che erano nelle stesse condizioni;
- non vi è congrua risposta alle critiche difensive sulla non terziarietà del perito e degli ausiliari del Pubblico Ministero;
- non sussiste il reato ex art. 572 cod. pen. trattandosi di episodi isolati e non abituali.
Per quanto concerne il delitto di maltrattamenti, si rileva come la conclusione della Corte di Appello sia sorretta da apparato argomentativo congruo, completo, corretto che non viene messo in discussione dalle censure dell'atto di ricorso;
la tesi difensiva sulla asserita episodicità del comportamento vessatorio è stata presa nella dovuta considerazione dai Giudici, confutata e motivatamente disattesa.
Le censure del ricorrente sulla valutazione del racconto accusatorio di A. sono meritevoli di accoglimento.
I reati sessuali ai danni di minori pongono particolari difficoltà specie quando la voce della accusa è sostenuta, in modo esclusivo o preponderante, dal contributo narrativo della vulnerabile vittima sulla cui affidabilità possono influire negativamente molte variabili per la sua immaturità psichica e la facile suggestionabilità.
Oltre a tali difficoltà, il caso in esame ne presenta una peculiare che si incentra sui metodi non corretti con i quali sono state condotte le indagini preliminari e sulla gestione del giovane teste. È mancata una tempestiva perizia psicologica sulla attitudine del minore a rendere testimonianza e la lacuna non ha potuto essere colmata dalla Corte territoriale;
A. era in età evolutiva con strutture della personalità mobili per cui una indagine sulla sua persona, all'epoca del giudizio di appello, non era in grado di verificare retroattivamente le reali condizioni momento in cui rendeva le sue dichiarazioni. Di conseguenza, i Giudici hanno disposto una perizia solo sul materiale cartolare agli atti il cui risultato incontra dei limiti intrinseci.
Dai temi scolastici, il perito ha concluso come il ragazzo avesse una maturità consona alla sua età anagrafica con conseguente capacità a testimoniare;
l'esperto ha rilevato come in modo autonomo, non indotto dall'interrogante, avesse arricchito il suo racconto di particolari e dettagli sulle modalità delle patite violenze e, sostanzialmente da tale rilievo, ha tratto il positivo convincimento sulla sua credibilità clinica.
La tardiva perizia non ha potuto essere effettuata con le modalità e con l'ampiezza necessarie;
il metodo con il quale l'esperto ha dovuto condurre la sua indagine ed, in particolare, la mancanza di un contatto diretto con A. , rende di irrilevante utilità il suo parere. La valutazione sulla capacità a testimoniare del minore, per evidenziare eventuali influenze esterne, non può prescindere dalla caratteristiche personali e dall'analisi delle motivazioni che lo hanno indotto a narrare le sue esperienze;
di conseguenza, la conclusione sul punto (desunta solo dal livello del rendimento scolastico) non è scientificamente corretta. La perizia nulla ha potuto riferire su di aree tematiche di essenziale rilievo, cioè, sulla maturità psicoaffettiva, sul grado di suggestionabilità, sui problemi psicologici o comportamentali del minore e sulle dinamiche familiari. Il perito, con correttezza, ha dato atto della inadeguatezza della sua procedura e del suo parere che, tuttavia, i Giudici hanno recepito in toto (come se fosse basato su tecniche metologicamente corrette) senza confutare le critiche difensive sulla conduzione e le conclusioni della perizia.
Altro limite della indagine peritale - e di conseguenza della conclusione dei Giudici - si incentra nella circostanza che il fondamentale documento su cui si è basato l'esperto, cioè l'incidente probatorio, sia stato condotto con inappropriate domande suggestive. Sul tema, la Corte territoriale ha rilevato l'errore metodologico evidenziando che non desse luogo a nullità, perché non prevista dalla legge, ne' ad inutilizzabilità non trattandosi di prova assunta in difformità dalle norme codicistiche. La conclusione, pur in sintonia con sentenze di questa Corte,merita un approfondimento.
Il Legislatore ha previsto regole particolari per tutelare la serenità del vulnerabile testimone minore e per garantire la affidabilità delle sue dichiarazioni;
non ha introdotto indicatori normativi volti in particolare a regolare le delicatissima attività dello interrogatorio di minori e si è preoccupato della problematica solo con riferimento ai testimoni in generale ponendo all'art. 499 cod. proc. pen. due divieti;
l'uno assoluto, inerente alle domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte, l'altro, relativo e circoscritto allo esame diretto, riguardante quelle suggestive. Si può convenire che la disciplina predisposta per l'escussione dei testi difficilmente può essere trasferite nello interrogatorio protetto del minore che si svolge con modalità del tutto peculiari. Tuttavia, la Corte reputa che debbano valere anche per tali testi,anzi a maggiore ragione che per gli adulti, il divieto di domande nocive, dettato per garantire una dichiarazione genuina, e suggestive. Nel caso che ci occupa, l'esame del minore è avvenuto a sensi dell'art. 498 c.p.p., comma 4 (applicabile allo incidente probatorio per la disposizione di raccordo dell'art. 401 c.p.p., comma 5). La norma, che costituisce una vistosa deroga alla generale tecnica di interrogatorio dei testimoni, è ispirata alla duplice esigenza di tutelare il minore e garantirne la attendibilità; la conduzione dello esame è riservata al giudice che, per salvare il principio dello contraddittorio, veicola al teste le domande e le contestazioni proposte dalle parti delle quali assomma in sè le prerogative.
In tale procedura non è ammesso l'ordinario incrocio tra accusa e difesa e non è previsto un controesame, nel quale le domande suggestive sono ammesse, ma solo un esame diretto nel quale sono escluse;
consegue che per i minori il divieto in oggetto è assoluto. La contraria tesi (pur sostenuta da qualche isolata sentenza di questa Corte;
sez. 3 n 9157/2009, 27068/2008) non tiene conto del testo normativo dell'art. 498 c.p.p., comma 4 e conduce alla assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno là dove, per la fragilità e suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie. La violazione del ricordato divieto non da luogo alla globale inutilizzabilità della testimonianza non trattandosi di una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità (Sezioni Unite sentenza 27 maggio 1996, Sala); tuttavia, il procedimento acquisitivo della prova,senza l'osservanza delle prescrizioni di legge, ha delle conseguenze.
Il Collegio ritiene che l'individuazione della eventuale sanzione processuale non sia il fulcro per risolvere la questione che deve essere spostato sulla valutazione della testimonianza e l'attendibilità della prova il cui risultato è inficiato a causa delle modalità di assunzione.
Sul tema, si deve rilevare come sia di decisiva importanza, in particolare in relazione ai minori, il metodo con cui il soggetto viene interrogato che non è neutrale rispetto alla sua attendibilità. Per aversi una testimonianza genuina il cui risultato sia dotato di affidabilità e per evitare il rischio che la prova sia manipolata dall'intervento degli intervistatori,necessita che siano seguite delle procedure corrette;
tra queste decisiva è il divieto di domande suggestive (che danno informazioni o per accertato un fatto che l'esaminando non ha riferito oppure che tendono a suggerire o provocare una risposta secondo l'intento di chi interroga). Di conseguenza il divieto di domande suggestive per i minori (quando anche non lo si riscontrasse nell'art. 498 cod. proc. pen.) si collega indissolubilmente alla esigenza di avere una testimonianza affidabile;
è appena il caso di ricordare come studi sulla memoria infantile abbiano comprovato che i bambini presentano modalità relazionali orientate in senso imitativo ed adesivo, siano influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e, mancando di adeguate risorse critiche, tendano a non differenziare le proprie opinioni da quelle dello interlocutore specie se vissuto come figura autorevole.
Questa problematica non è stata presa nella dovuta considerazione dalla Corte territoriale che, esaminata la testimonianza sotto l'aspetto tecnico, l'ha ritenuta non colpita dalla sanzione della nullità o della inutilizzabilità. Dopo questa conclusione, necessitava estendere l'analisi alla affidabilità della prova ed alla incidenza dell'uso di una non corretta metodologia sulla valenza della prova medesima;
occorreva, pure, dare una congrua risposta, che non si rinviene nel testo della sentenza, alla tesi difensiva sulla globale idoneità del materiale raccolto con l'incidente probatorio ad essere valutato.
Tale ulteriore e necessaria disamina non è stata effettuata con il necessario rigore critico e la testimonianza è stata ritenuta affidabile, con palese incongruenza, come se fosse stata correttamente assunta. Inoltre, i Giudici hanno ricostruito i fatti avendo come referente la trama narrativa del ragazzo reputando che i dettagli (in particolare i dialoghi con l'imputato) con i quali, in modo spontaneo, correlava il suo racconto rendessero attendibile la parte essenziale del racconto stesso sulle patite violenze sessuali. In sostanza, con un ragionamento difficilmente comprensibile, una testimonianza il cui risultato era inaffidabile per il metodo con la quale era stata condotta è diventava, a parere della Corte, idonea ad essere posta a fondamento di una declaratoria di responsabilità sul presupposto che, se il minore era credibile su quanto spontaneamente dichiarava, lo anche sulla narrazione indotta;
tale conclusione presenta un vizio logico perché non è provato che i fatti riferiti dal ragazzo sua sponte siano corrispondenti al vero. Sul punto, i Giudici hanno sottovalutato la abilità di A. di elaborare una coerente racconto distante dalla realtà come è avvenuto nei temi scolastici ove (al comprensibile scopo di celare la sua situazione) narrava di un sereno clima familiare. Per le esposte considerazioni, il Collegio rileva che il percorso argomentativo adottato dai Giudici di merito per giungere alla soluzione adotta sia inficiato da vizi motivazionali, inerenti alla valutazione probatoria, rilevabili in sede di legittimità; inoltre, la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai motivi dell'atto di appello inerenti alla inadeguatezza del metodo con il quale era stata condotta la perizia sul minore.
Questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dall'esaminare le residue censure dell'atto di ricorso. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste, per un nuovo esame limitatamente al reato di violenza sessuale.
P.Q.M.
Annulla con rinvio alla Corte di Appello di Trieste altra sezione. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011