Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORT 0 2 7 0 6 02 706 /01 REPUBBLICA ITALIANA UTREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 3395/98 Cron. 5678 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Guido VIDIRI Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: # 2/ FER 2001 IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del- legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI CG074120 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AU MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, **presso lo studio dell'avvocato 2001 SCIUBBA PIETRO, rappresentata e difesa dall'avvocato 162 ZAMPARDI MARCELLO, giusta delega in atti;
-1- 1 controricorrente avversO la sentenza n. 777/97 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 18/12/97 R.G.N. 814/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO MA MI, premesso di avere presentato in data 8 novembre 1993 domanda all'INPS per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità, e che in sede di revisione invece l'Istituto le aveva revocato detta assegno, conveniva in giudizio l'INPS davanti al Pretore di Trapani rivendicando il diritto alla conservazione di detto assegno. Il Pretore con sentenza del 7 giugno 1996 rigettava il ricorso. Su gravame della MI, il Tribunale di Trapani, in riforma della impugnata sentenza, condannava 1'INPS a corrispondere in favore dell'assicurata l'assegno ordinario ST LY di invalidità con gli interessi come per legge, nonchè al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava, discostandosi dal parere espresso dal consulente d'ufficio nominato in primo grado (che aveva valutato nella misura del 60% la percentuale invalidante delle infermità della MI), che la stessa presentava invece una riduzione della capacità di lavoro di oltre due terzi. La diversa valutazione rispetto alle conclusioni del c.t.u. derivava dalla tipologia delle affezioni sofferte dalla MI, consistenti in ipotiroidismo in soggetto obeso con diabete mellito di secondo tipo, ipertensione arteriosa, spondiloartrosi e sindrome del tunnel carpale.Patologie 1 queste che, per la loro rilevante incidenza funzionale e la scarsa possibilità di regressione erano, infatti, idonee a comprimere la capacità lavorativa della assicurata nei limiti richiesti per il riconoscimento dell'assegno. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso MA MI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso l'INPS denunzia violazione e falsa 1. applicazione dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 nonchè omessa e/o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare AN KO lamenta il ricorrente che il Tribunale, senza procedere alla effettuazione di altra perizia, aveva ritenuto la incapacità di lavoro della MI sulla base delle stesse patologie diagnosticate dal c.t.u. di primo grado, fornendo al riguardo solo una motivazione apparente. Il giudice d'appello non aveva, infatti, spiegato in alcun modo le ragioni per le quali le patologie diagnosticate tutte di entità contenute secondo la valutazione del consulente del giudizio di primo grado (diabete d'ufficio compensato;
note di spondiloartrosi e sindrome del tunnel carpale a scarsa incidenza funzionale;
ipertensione di lieve grado) dovessero invece ritenersi rilevanti e tali da condurre all'accoglimento della domanda della MI. 2 BEAU 2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. Questa Corte ha ripetutamente statuito che nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie, il giudice di merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempre che dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondendo ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio (cfr. ex plurimis: Cass. 10 ottobre „Guido Volu 1997 n. 9842; Cass. 15 marzo 1986 n. 1774; Cass. 29 gennaio 1986 n. 588). Orbene, nel caso di specie il Tribunale si è limitato ad affermare - senza fornire le necessarie argomentazioni a conforto del suo assunto - che le malattie da cui era affetta la MI erano idonee a ridurre la capacità lavorativa nella misura tale da legittimare la concessione dell'assegno. Ne consegue che, a fronte delle valutazione medico-legali date dal consulente tecnico e della specifico e motivato accertamento sulla natura delle varie malattie e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, le deduzioni del giudice d'appello finiscono per risultare prive di adeguata motivazione. Ed invero, il Tribunale non 3 ha indicato alcun dato di carattere diagnostico e giudizscientifico capace di giustificare un diverso giudiz: rispetto a quello formulato sul piano medico-legale dab consulente d'ufficio. accolto Il ricorso, dunque, va e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. risultando necessari ulteriori accertamenti la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Palermo, che procederà ad un nuovo esame della presente controversia.
3. Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo anche per le spese del presente giudizio di cassazione. gennaio 2001. Così deciso in Roma il 16 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE шово Volu Stille I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D A , S Depositata in Cancelleria 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 24 FEB. 2001 , O R B . oggi, A A S ' I N E L D P L A L ABORATORE S M 3 E A I E 7 T DI CANCELLERIA D R - N S P I 8 G U O - S S P O 1 N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I I E R S A G I E E L D L R E O D