Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/1998, n. 2148
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Sentenza 26 gennaio 1998

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per la qualificazione di uno scarico come proveniente da un insediamento civile o produttivo bisogna considerare il criterio dell'assimilabilità.L'insediamento volto alla produzione di servizi tendenzialmente dovrebbe essere assimilato a quelli civili, ma deve qualificarsi come produttivo qualora l'attività si inserisca nell'ambito di un complesso organizzativo volto alla produzione dei beni o quando lo scarico non sia assimilabile a quello abitativo. Detta assimilabilità può essere dedotta dai risultati delle analisi,ed in assenza di queste dalla attività svolta e dalle sue modalità, da nozioni di comune esperienza circa le caratteristiche degli scarichi e dalle componenti chimico fisiche dei beni utilizzati, che finiranno per formare il refluo. Pertanto devono ritenersi assimilabili a quelli provenienti da insediamento produttivo gli scarichi conseguenza dell'esercizio di una attività di autolavaggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/1998, n. 2148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2148
    Data del deposito : 26 gennaio 1998

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