Sentenza 26 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per la qualificazione di uno scarico come proveniente da un insediamento civile o produttivo bisogna considerare il criterio dell'assimilabilità.L'insediamento volto alla produzione di servizi tendenzialmente dovrebbe essere assimilato a quelli civili, ma deve qualificarsi come produttivo qualora l'attività si inserisca nell'ambito di un complesso organizzativo volto alla produzione dei beni o quando lo scarico non sia assimilabile a quello abitativo. Detta assimilabilità può essere dedotta dai risultati delle analisi,ed in assenza di queste dalla attività svolta e dalle sue modalità, da nozioni di comune esperienza circa le caratteristiche degli scarichi e dalle componenti chimico fisiche dei beni utilizzati, che finiranno per formare il refluo. Pertanto devono ritenersi assimilabili a quelli provenienti da insediamento produttivo gli scarichi conseguenza dell'esercizio di una attività di autolavaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/1998, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TRIDICO Gennaro Salvatore Presidente del 26/1/1998
1. Dott. SAVIGNANO Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " RG CO " N. 224
3. " AT AN " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE CO " N. 22958/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LI EL n. a Monticelli Brusati in data 8 giugno 1956
Avverso la sentenza della Pretura di Brescia del 26 marzo 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Scardaccione che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
EL LI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Brescia, emessa in data 26 marzo 1997, con la quale veniva condannato per il reato di scarico di reflui derivanti da autolavaggio senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, deducendo quali motivi l'erronea interpretazione della legge n. 319 del 1976 in relazione alla qualificazione dell'insediamento come produttivo con riferimento alla legislazione regionale della Lombardia.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero l'art. 22 secondo comma della legge regionale 27 maggio 1985 n. 62, contrariamente a quanto opina il ricorrente con argomentazioni manifestamente infondate già nella rubrica attiene al "divieto di smaltimento di particolari tipi di rifiuti" cioè principalmente quelli idrosolubili e non qualifica gli scarichi di un autolavaggio come provenienti da un insediamento civile sia perché, ripetesi trattando dei rifiuti idrosolubili e, comunque di un particolare tipo di rifiuti, ne detta la disciplina
"indipendentemente dall'insediamento da cui provengono" sia perché la nozione di rifiuto è diversa da quella di scarico nella legislazione nazionale e, pure, in quella lombarda (cfr. ancor prima del d.P.R. n. 915 del 1982 la l.r. n. 94 del 1980 ed ora il d.l.vo n.22 del 1997) e la disposizione in esame concerne "tali rifiuti"
(comma primo), "i rifiuti di cui al precedente comma"(secondo comma) ed "i rifiuti che si producono separatamente o che possono essere agevolmente separati" (comma terzo),sicché è congruo il richiamo alla legge regionale n. 94 del 1980, effettuato all'art. 22 cit. da quella n. 62 del 1985 ed alla legislazione nazionale all'epoca vigente in tema di rifiuti a base acquosa.
L'art. 1 della legge regionale da ultimo citata, poi, secondo quanto rende evidente il richiamo alla definizione di scarichi di insediamenti civili contemplata dalla legislazione nazionale, non si pone in contrasto con la stessa ma ha solo una funzione esplicativa, mentre gli scarichi di categoria C, relativi ad insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, sono individuati con un provvedimento della Giunta regionale (art. 37 l. n. 62 del 1985), che deve perseguire detta finalità e, ove contrastasse con la legislazione nazionale, sarebbe disapplicabile, trattandosi di atto amministrativo generale regionale, sicché le predette norme non sì riferiscono ad ogni scarico proveniente da insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ma ad alcuni di essi come sopra identificati. Pertanto l'impugnata sentenza non ha, in alcun modo, fornito un'interpretazione normativa contrastante con la legislazione regionale ed appare pienamente conforme alla fondamentale decisione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 10 ottobre 1987 n. 11594, Ciardi rv. 177048), secondo cui per la qualificazione di uno scarico come proveniente da un insediamento civile o produttivo bisogna considerare il criterio c.d. dell'assimilabilità e con la costante giurisprudenza in base alla quale i reflui provenienti dall'esercizio di un'attività di autolavaggio debbono ritenersi assimilabili a quelli di un insediamento produttivo per le loro caratteristiche e per la loro composizione (cfr. Cass. sez. III 22 novembre 1986 n. 13146, Casari rv. 174378 e Cass. sez. III 7 maggio 1994 n. 3959, P.M. in proc. Bernardini rv. 197392 contra in tempi remoti, quali rarae aves e prima della pronuncia delle sezioni unite sez. III 28 settembre 1984 n. 7810, Dorigoni rv. 165832 e Cass. sez. III 18 novembre 1986 n. 12929, Leardini rv. 174317) inquadrando con valutazione in concreto, esente da vizi logici e giuridici, insindacabile in sede di legittimità l'esercizio di autolavaggio auto fra gli insediamenti produttivi (cfr. da ultimo Cass. sez. III 2 luglio 1997 n. 6347, Tanzi ed altro rv. 208700).
A tal riguardo occorre rilevare che, secondo quanto asserito dalla citata pronuncia delle sezioni unite e condiviso dal Pretore, "dalla produzione di servizi possono derivare gravi forme di inquinamento idrico" e che "la classificazione (introdotta dall'art. 1 quater cit.) si fonda su tipi di normalità degli scarichi non sempre aderenti al concreto", sicché la norma in esame ha previsto che "sono scarichi civili quelli adibiti ad ogni altra attività, anche quella compresa tra quella di cui alla precedente lettera a) (dell'art. 1 quater citato) che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi".
Alla luce di dette argomentazioni può quindi asserirsi che l'insediamento volto alla produzione di servizi tendenzialmente dovrebbe essere assimilato a quelli civili, ma deve qualificarsi come produttivo qualora l'attività si inserisca nell'ambito di un complesso organizzativo diretto alla produzione dei beni o quando lo scarico non sia assimilabile a quello abitativo.
Detta assimilabilità può essere dedotta dai risultati delle analisi, le quali servono solo per chiarire con un dato oggettivo le qualità del refluo, non assumendo un valore esclusivo, bensì costituendo un elemento da cui dedurre le caratteristiche dell'insediamento.
Peraltro, in assenza di analisi, la natura dell'insediamento può essere desunta dalle attività svolte e dalle loro modalità, da nozioni di comune esperienza circa le caratteristiche degli scarichi e dalle componenti chimiche e fisiche dei beni utilizzati, che finiranno con il formare il refluo, dalla qualità e quantità dello stesso, avendo comunque presente, poiché in detta ipotesi, manca un dato oggettivo incontrovertibile, la tendenziale appartenenza agli scarichi civili di quelli provenienti da prestazioni di servizi. Per quanto attiene al secondo motivo concernente una pretesa carenza ed illogicità di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, la sentenza adeguatamente motiva sul punto con argomentazioni conformi alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 364 del 1988) e di questa Corte (cfr. amplius Cass. sez. III 29 gennaio 1997 n. 646, Ornati rv. 206744), giacché evidenzia l'assenza di qualsiasi diligenza e l'omesso adempimento dell'obbligo di informazione nel comportamento del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1998