Sentenza 13 agosto 2001
Massime • 1
Ai fini della corresponsione al dipendente della maggiore retribuzione per lavoro notturno, la prestazione di attività in turni non avvicendati, cui la contrattazione collettiva ricolleghi una percentuale di maggiorazione più elevata rispetto a quella disposta in caso di turni avvicendati, correttamente va intesa nel senso di aver riguardo alle ipotesi in cui la mancanza di alternanza intercorra fra i turni diurni e notturni fondandosi tale interpretazione su di una ragione di maggiore onerosità complessiva della prestazione.(Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di un dipendente del Consorzio trasporti pubblici di Roma - COTRAL, intesa ad ottenere la maggiorazione per la prestazione di lavoro notturno nella misura più elevata - trenta per cento - , prevista dal contratto collettivo di categoria in relazione alla prestazione di attività in turni non avvicendati, rispetto alla percentuale del venti per cento stabilita per la prestazione in turni avvicendati, dovendosi intendere quale prestazione in turni non avvicendati quella effettuata in più turni comprendenti in ogni caso attività notturna, sia pure con diversi limiti temporali di inizio e di fine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11071 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FERDINANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DEL LAZIO - COTRAL -, in persona del Direttore, Ing. ER VA, rappresentato e difeso per procura in calce dall'avv. prof. Maria Adelaide Venchi e con essa elettivamente domiciliato in Roma alla via Rogazionisti,16;
- ricorrente -
contro
LL ER, elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio Cesare 61, presso l'avv. Luciano Drisaldi che lo rappresentata e difende giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.20959 del 20.11.1998. Reg. Gen. n.33330/94
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Venchi e Drisaldi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.11.1998 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dal Consorzio Trasporti Pubblici di Roma - COTRAL- nei confronti di AR BE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto dello AR alla maggiorazione nella misura del 30% prevista dal contratto collettivo per il lavoro notturno prestato in turni non avvicendati e la conseguente condanna del COTRAL al pagamento delle differenze retributive.
Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, che la contrattazione collettiva prevede distinte maggiorazioni del 20% d del 30% per il lavoro notturno in turni avvicendati e non avvicendati, che dall'esame dei fogli presenza risultava che l'appellato aveva prestato sempre la sua attività nel periodo notturno, conseguiva che i turni svolti non potevano qualificarsi avvicendati, mancando la regolare alternanza di turni diurni con turni notturni, e spettava la superiore maggiorazione. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il COTRAL, resiste con controricorso lo AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, che è opportuno esaminare preliminarmente, deducendo il vizio della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), il Consorzio rileva la contraddizione tra l'affermazione contenuta nella quarta pagina della sentenza, secondo la quale la maggiorazione contrattuale del 20% sarebbe prevista per turni notturni fissi, ed il riconoscimento della maggiorazione del 30% per turni accertati in fatto fissi.
La censura si fonda su un evidente errore materiale costituito dalla indicazione della percentuale del 20% in luogo del 30% nel secondo capoverso della seconda pagina. L'errore si palesa dal rilievo che sin dall'inizio della motivazione si afferma che, sia nel contratto collettivo che nella norma di legge (art.2108 c.c.), si ritiene la maggiore onerosità del lavoro notturno prestato in turni non avvicendati, rilevando quindi il maggior favore del contratto collettivo rispetto alla norma di legge, essendo nel primo prevista una maggiorazione differenziata e nella seconda la maggiorazione solo quando il lavoro notturno sia prestato in turni non avvicendati, e si conclude: "per turni avvicendati devono ritenersi esclusivamente quelli di alternanza con turni di lavoro diurni, sicché ne restano esclusi quelli di avvicendamento di turni tutti nell'ambito dell'orario notturno con altri dipendenti o con riposi". Dopo tali precise affermazioni deve ritenersi che l'indicazione del 20%, riferita a turni non avvicendati nel secondo capoverso della pagina successiva, derivi da errore materiale e che deve leggersi invece 30%.
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. 1419 e 1339 c.c. 1322 e 1323 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente sostiene che lo AR lavorava in turni avvicendati, come dimostrerebbero la medie di lavoro notturno mensile, e quindi gli competerebbe la minore maggiorazione;
sostiene poi che è inesatta l'affermazione, sopra trascritta in corsivo, in quanto la prestazione effettuata in più turni, comprendenti tutti lavoro notturno, ma con diversi limiti temporali di inizio e fine, sarebbe prestazione in turni avvicendati.
Le censure sono infondate o inammissibili.
Con la prima di esse si censura, sulla base di generiche affermazioni sui totali delle ore notturne e senza indicare, nemmeno esemplificativamente, i diversi turni di lavoro dello AR, l'accertamento di fatto del Tribunale, condotto logicamente sulla base dei fogli di presenza, che tutti i turni di lavoro comprendessero lavoro notturno. La censura è inammissibile in quanto concerne un accertamento di fatto e non indica vizi logici della motivazione che lo sorregge.
Con la seconda si prospetta una diversa interpretazione della clausola contrattuale ma non si evidenziano i vizi di quella adottata del Tribunale. Inoltre il rilievo, che sul piano della interpretazione letterale sono avvicendati i turni che comunque mutano, propone un'interpretazione illogica della norma contrattuale. Infatti, se si ritengono avvicendati turni per il solo fatto di essere diversi temporalmente, e non anche per essere alternativamente diurni e notturni, si dovrebbe negare la superiore maggiorazione prevista per i turni notturni fissi anche a coloro la cui prestazione si alternasse in turni sfasati di pochi minuti. La mancanza di logicità di questa interpretazione conforta la tesi del Tribunale di ritenere una maggiore corposità del termine contrattuale di avvicendamento nel senso che esso si riferisca solo all'alternarsi di turni diurni e notturni, in quanto questa interpretazione si fonda su una ragione di minore onerosità complessiva della prestazione, ratio che è la medesima che sorregge la previsione dell'art. 2108 c.c. di regolari turni periodici, che consentono di non maggiorare il compenso notturno, sulla quale la clausola contrattuale è modellata, cfr. Cass. n. 7669 del 1992, 2211 del 1995, 7770 del 1998. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 13.500, oltre L.
3.000.000 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2001