CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2023, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. E presente l'avvocato CAPPATO ENRICO del foro di ROVIGO in difesa di NI LO che conclude associandosi alle conclusioni del PG. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5946 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano di condanna di PA AN e D'AN ZI per reati fallimentari, riduceva la durata delle pene accessorie ad anni cinque. Con la sentenza n. 28314/21 del 5/5/2021, questo Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso di D'AN ZI (non ricorrente in questa sede); aveva annullato la sentenza d'appello nei confronti di PA AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano;
aveva, infine, annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018. La Corte territoriale confermava l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., osservando che PA si era reso responsabile sin dall'anno 2006 di reati analoghi - più ipotesi di bancarotta e false fatturazioni, da ritenersi delitti della stessa indole - e che tale preg ressa condotta era indicativa di una maggiore pericolosità e perdurante inclinazione al delitto, che aveva influito quale fattore criminogeno nella commissione del reato oggetto del processo. Di conseguenza, la pena di anni quattro di reclusione inflitta in primo grado veniva confermata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AN PA, ricordando che la Corte di Cassazione aveva accolto il quarto motivo di ricorso, relativo all'applicazione della recidiva reiterata, mentre aveva ritenuto assorbito il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. In un primo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento alla verifica del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza di condanna rispetto a quella di commissione del nuovo delitto. La Corte territoriale aveva confermato l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. senza verificare quanto ripetutamente dedotto dalla difesa: che, alla data del fatto, PA non risultava gravato da alcuna recidiva. In effetti, i primi due reati oggetto delle sentenze di condanna del 21/2/2006 e del 22/11/2006 erano stati commessi quando PA era incensurato, in quanto risalenti al 2001 e al 2005. Del resto, le due sentenze, non avevano dichiarato recidivo l'imputato. 2 9/( Di conseguenza, PA non poteva essere dichiarato recidivo reiterato con la sentenza emessa nel presente processo perché, all'epoca in cui aveva commesso i relativi reati (2014), non era mai stato dichiarato recidivo. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento alla verifica della rilevanza della pregressa condotta per l'applicazione della recidiva. La Corte territoriale non aveva adempiuto alle verifiche che la sentenza di annullamento aveva demandato, limitandosi ad un confronto generico e astratto tra le fattispecie contestate. Si trattava di motivazione sostanzialmente apparente. In un terzo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento al motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio, demandato dalla sentenza di annullamento, avendo la Corte ritenuto assorbito il relativo motivo di ricorso in conseguenza dell'accoglimento di quello relativo alla recidiva. 3. Nella requisitoria scritta - depositata prima della richiesta di discussione orale e del relativo provvedimento del Presidente con cui si disponeva la discussione orale del ricorso - l'Avvocato Generale dott. Pietro Gaeta conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Nei confronti dell'odierno ricorrente è stata contestata la recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. Il Giudice di primo grado aveva confermato la sussistenza della recidiva sia specifica che reiterata, "trattandosi di soggetto che nel 2006 è stato condannato per bancarotta fraudolenta;
che, nello stesso anno, e anche molto più recentemente, nel 2015, è stato condannato per emissione di fatture per operazioni inesistenti". Il Giudice ne traeva una forte pericolosità sociale che lo induceva ad effettuare un aumento di pena sino alla metà. La Corte territoriale, nella sentenza in questa sede impugnata, ribadisce la ricorrenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.: "mette conto evidenziare come l'imputato si sia reso responsabile sin dall'anno 2006 di reati analoghi (più ipotesi di bancarotta e false fatturazioni che debbono essere ritenuti della stessa indole) ...". Il ricorrente, a ben vedere, non nega la ricorrenza dei presupposti per 3 l'applicazione della recidiva specifica di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen. ma , piuttosto, quella della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.: del resto, la precedente condanna del 22/11/2006, irrevocabile il 29/12/2006, era stata emessa per il delitto di bancarotta fraudolenta. In effetti, come si è visto, il capo di imputazione contestava entrambe le caratteristiche della recidiva. 2. Il primo motivo è infondato. Benché, con riferimento alla recidiva reiterata, sussista un contrasto nella giurisprudenza di legittimità (attestato dalla recente sentenza Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351), la sentenza di annullamento (pag. 9, par. 3.1.) aveva espressamente ritenuto infondata la deduzione del ricorrente, secondo cui, in mancanza della declaratoria giudiziale della recidiva semplice, non poteva essere accertata la recidiva reiterata, richiamando il principio sancito da Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229-01, secondo cui "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale"; pronuncia che così argomentava: "Alla stregua della impostazione offerta dalla questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, occorre ribadire che la formula lessicale contenuta nella disposizione in esame "coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale" non può essere interpretata nel senso che indichi la necessità di una pregressa "dichiarazione" giudiziale della recidiva;
la circostanza aggravante, invero, può solo essere "ritenuta" ed "applicata" in relazione ai reati per cui è contestata, ed in questo modo deve essere intesa detta espressione la quale, imprecisa sotto il profilo tecnico, è stata evidentemente utilizzata dal legislatore per ragioni di semplificazione semantica essendo essa riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di uno specifico status (delinquente abituale, professionale e per tendenza), abbisognano di un'apposita dichiarazione che la legge espressamente prevede e disciplina agli artt. 102, 105, 108, 109 c.p. (Sez. II, 4.12.2006, Cicchetti;
Sez. V, 25.9.2008, Moccia, Rv 241598; sez. IL 22.12.2009, Stracuzzi). Ed infatti la recidiva reiterata è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole che ricorre in relazione al reato oggetto del giudizio e il suo 4 5t/( riconoscimento non può discendere dalla verifica che in relazione ai precedenti penali ricorressero i presupposti per il riconoscimento della recidiva semplice, essendo sufficiente accertare che all'atto della consumazione del reato per cui è processo l'imputato abbia riportato più condanne passate in giudicato per reati che in relazione a quello oggetto di giudizio palesano una accresciuta e maggiore pericolosità sociale dell'autore. Richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione va disattesa la deduzione del ricorrente secondo la quale, «ai fini della contestazione dell'aggravante nella forma reiterata occorre una precedente sentenza dichiarativa dello status di recidivo», proprio perché è in radice erroneo il riferimento ad uno status di recidivo e, ancor di più, ad una dichiarazione di recidiva, che pacificamente non può esistere, come evidenziato dalle Sezioni unite sin dalla sentenza Calibè e rimarcato nella sentenza Indelicato, la quale ha ribadito la «piena adesione alla concezione della recidiva quale circostanza aggravante» ed il rifiuto di ogni forma di automatismo nell'applicazione della stessa. Sulla scia di questa sentenza è stato precisato anche recentemente che il giudice della cognizione può accertare, a differenza di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice» (così Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816; nello stesso senso v. Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308)". Pertanto, la questione posta con il primo motivo di ricorso è preclusa in quanto già decisa dalla sentenza di annullamento, cosicché si deve ritenere che sussistessero i presupposti formali per l'applicazione della recidiva specifica e reiterata: in effetti, la sentenza di annullamento si limitava a demandare al giudice del rinvio la verifica della anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato - dato che risulta oggi pacifico, atteso che entrambe le precedenti sentenze di condanna erano divenute irrevocabili nel 2006, mentre il delitto oggetto del presente processo è stato commesso nel 2014 - nonché la valutazione sull'applicabilità in concreto della recidiva. 3. Risulta fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'applicazione concreta della recidiva. In effetti, alla luce della giurisprudenza formatasi dopo l'eliminazione di ogni forma di recidiva obbligatoria, la motivazione sul punto ("tale pregressa condotta criminosa è certamente indicativa di una maggiore pericolosità e perdurante 5 5v1 Il Presidente Il Consigliere estensore inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno nella commissione del reato per cui è intervenuta condanna") è sostanzialmente apparente e astratta. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. Non affrontando il tema della quantificazione della pena, la Corte territoriale ha mostrato di ritenere che, una volta risolta la questione della applicazione della recidiva, non vi fosse spazio per ulteriori valutazioni in punto di pena: ciò benché la pena base fosse stata quantificata dal Giudice di primo grado in anni quattro di reclusione, quindi in misura superiore al minimo edittale. Ma il relativo motivo di ricorso per cassazione, con cui il ricorrente censurava, appunto, lo scostamento non indifferente dal minimo edittale, era stato ritenuto assorbito in conseguenza dell'accoglimento parziale di quello concernente la recidiva: quindi, il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedervi e valutare sia la congruità della pena base, sia l'applicabilità in concreto della recidiva. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 25 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. E presente l'avvocato CAPPATO ENRICO del foro di ROVIGO in difesa di NI LO che conclude associandosi alle conclusioni del PG. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5946 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Quinta Sezione penale di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano di condanna di PA AN e D'AN ZI per reati fallimentari, riduceva la durata delle pene accessorie ad anni cinque. Con la sentenza n. 28314/21 del 5/5/2021, questo Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso di D'AN ZI (non ricorrente in questa sede); aveva annullato la sentenza d'appello nei confronti di PA AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano;
aveva, infine, annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018. La Corte territoriale confermava l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., osservando che PA si era reso responsabile sin dall'anno 2006 di reati analoghi - più ipotesi di bancarotta e false fatturazioni, da ritenersi delitti della stessa indole - e che tale preg ressa condotta era indicativa di una maggiore pericolosità e perdurante inclinazione al delitto, che aveva influito quale fattore criminogeno nella commissione del reato oggetto del processo. Di conseguenza, la pena di anni quattro di reclusione inflitta in primo grado veniva confermata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AN PA, ricordando che la Corte di Cassazione aveva accolto il quarto motivo di ricorso, relativo all'applicazione della recidiva reiterata, mentre aveva ritenuto assorbito il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. In un primo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento alla verifica del presupposto formale dell'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza di condanna rispetto a quella di commissione del nuovo delitto. La Corte territoriale aveva confermato l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. senza verificare quanto ripetutamente dedotto dalla difesa: che, alla data del fatto, PA non risultava gravato da alcuna recidiva. In effetti, i primi due reati oggetto delle sentenze di condanna del 21/2/2006 e del 22/11/2006 erano stati commessi quando PA era incensurato, in quanto risalenti al 2001 e al 2005. Del resto, le due sentenze, non avevano dichiarato recidivo l'imputato. 2 9/( Di conseguenza, PA non poteva essere dichiarato recidivo reiterato con la sentenza emessa nel presente processo perché, all'epoca in cui aveva commesso i relativi reati (2014), non era mai stato dichiarato recidivo. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento alla verifica della rilevanza della pregressa condotta per l'applicazione della recidiva. La Corte territoriale non aveva adempiuto alle verifiche che la sentenza di annullamento aveva demandato, limitandosi ad un confronto generico e astratto tra le fattispecie contestate. Si trattava di motivazione sostanzialmente apparente. In un terzo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento al motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio, demandato dalla sentenza di annullamento, avendo la Corte ritenuto assorbito il relativo motivo di ricorso in conseguenza dell'accoglimento di quello relativo alla recidiva. 3. Nella requisitoria scritta - depositata prima della richiesta di discussione orale e del relativo provvedimento del Presidente con cui si disponeva la discussione orale del ricorso - l'Avvocato Generale dott. Pietro Gaeta conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Nei confronti dell'odierno ricorrente è stata contestata la recidiva specifica e reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. Il Giudice di primo grado aveva confermato la sussistenza della recidiva sia specifica che reiterata, "trattandosi di soggetto che nel 2006 è stato condannato per bancarotta fraudolenta;
che, nello stesso anno, e anche molto più recentemente, nel 2015, è stato condannato per emissione di fatture per operazioni inesistenti". Il Giudice ne traeva una forte pericolosità sociale che lo induceva ad effettuare un aumento di pena sino alla metà. La Corte territoriale, nella sentenza in questa sede impugnata, ribadisce la ricorrenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.: "mette conto evidenziare come l'imputato si sia reso responsabile sin dall'anno 2006 di reati analoghi (più ipotesi di bancarotta e false fatturazioni che debbono essere ritenuti della stessa indole) ...". Il ricorrente, a ben vedere, non nega la ricorrenza dei presupposti per 3 l'applicazione della recidiva specifica di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen. ma , piuttosto, quella della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.: del resto, la precedente condanna del 22/11/2006, irrevocabile il 29/12/2006, era stata emessa per il delitto di bancarotta fraudolenta. In effetti, come si è visto, il capo di imputazione contestava entrambe le caratteristiche della recidiva. 2. Il primo motivo è infondato. Benché, con riferimento alla recidiva reiterata, sussista un contrasto nella giurisprudenza di legittimità (attestato dalla recente sentenza Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351), la sentenza di annullamento (pag. 9, par. 3.1.) aveva espressamente ritenuto infondata la deduzione del ricorrente, secondo cui, in mancanza della declaratoria giudiziale della recidiva semplice, non poteva essere accertata la recidiva reiterata, richiamando il principio sancito da Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229-01, secondo cui "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale"; pronuncia che così argomentava: "Alla stregua della impostazione offerta dalla questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, occorre ribadire che la formula lessicale contenuta nella disposizione in esame "coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale" non può essere interpretata nel senso che indichi la necessità di una pregressa "dichiarazione" giudiziale della recidiva;
la circostanza aggravante, invero, può solo essere "ritenuta" ed "applicata" in relazione ai reati per cui è contestata, ed in questo modo deve essere intesa detta espressione la quale, imprecisa sotto il profilo tecnico, è stata evidentemente utilizzata dal legislatore per ragioni di semplificazione semantica essendo essa riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di uno specifico status (delinquente abituale, professionale e per tendenza), abbisognano di un'apposita dichiarazione che la legge espressamente prevede e disciplina agli artt. 102, 105, 108, 109 c.p. (Sez. II, 4.12.2006, Cicchetti;
Sez. V, 25.9.2008, Moccia, Rv 241598; sez. IL 22.12.2009, Stracuzzi). Ed infatti la recidiva reiterata è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole che ricorre in relazione al reato oggetto del giudizio e il suo 4 5t/( riconoscimento non può discendere dalla verifica che in relazione ai precedenti penali ricorressero i presupposti per il riconoscimento della recidiva semplice, essendo sufficiente accertare che all'atto della consumazione del reato per cui è processo l'imputato abbia riportato più condanne passate in giudicato per reati che in relazione a quello oggetto di giudizio palesano una accresciuta e maggiore pericolosità sociale dell'autore. Richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione va disattesa la deduzione del ricorrente secondo la quale, «ai fini della contestazione dell'aggravante nella forma reiterata occorre una precedente sentenza dichiarativa dello status di recidivo», proprio perché è in radice erroneo il riferimento ad uno status di recidivo e, ancor di più, ad una dichiarazione di recidiva, che pacificamente non può esistere, come evidenziato dalle Sezioni unite sin dalla sentenza Calibè e rimarcato nella sentenza Indelicato, la quale ha ribadito la «piena adesione alla concezione della recidiva quale circostanza aggravante» ed il rifiuto di ogni forma di automatismo nell'applicazione della stessa. Sulla scia di questa sentenza è stato precisato anche recentemente che il giudice della cognizione può accertare, a differenza di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice» (così Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816; nello stesso senso v. Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308)". Pertanto, la questione posta con il primo motivo di ricorso è preclusa in quanto già decisa dalla sentenza di annullamento, cosicché si deve ritenere che sussistessero i presupposti formali per l'applicazione della recidiva specifica e reiterata: in effetti, la sentenza di annullamento si limitava a demandare al giudice del rinvio la verifica della anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato - dato che risulta oggi pacifico, atteso che entrambe le precedenti sentenze di condanna erano divenute irrevocabili nel 2006, mentre il delitto oggetto del presente processo è stato commesso nel 2014 - nonché la valutazione sull'applicabilità in concreto della recidiva. 3. Risulta fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'applicazione concreta della recidiva. In effetti, alla luce della giurisprudenza formatasi dopo l'eliminazione di ogni forma di recidiva obbligatoria, la motivazione sul punto ("tale pregressa condotta criminosa è certamente indicativa di una maggiore pericolosità e perdurante 5 5v1 Il Presidente Il Consigliere estensore inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno nella commissione del reato per cui è intervenuta condanna") è sostanzialmente apparente e astratta. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. Non affrontando il tema della quantificazione della pena, la Corte territoriale ha mostrato di ritenere che, una volta risolta la questione della applicazione della recidiva, non vi fosse spazio per ulteriori valutazioni in punto di pena: ciò benché la pena base fosse stata quantificata dal Giudice di primo grado in anni quattro di reclusione, quindi in misura superiore al minimo edittale. Ma il relativo motivo di ricorso per cassazione, con cui il ricorrente censurava, appunto, lo scostamento non indifferente dal minimo edittale, era stato ritenuto assorbito in conseguenza dell'accoglimento parziale di quello concernente la recidiva: quindi, il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedervi e valutare sia la congruità della pena base, sia l'applicabilità in concreto della recidiva. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 25 gennaio 2023