Sentenza 25 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL0 2 8 3 2 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto convengiam SEZIONE TERZA CIVILE vedicumtive Celatio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 9074/00 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 6451 Cron. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. 804 Ud. 30/10/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato all'avvocatoSERGIO COMO, che lo difende unitamente GIUSEPPE ABBAMONTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IFIM USING INTERNATIONAL SPA;
intimato avverso la sentenza n. 255/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione III CIVILE emessa il 14/1/2000, 2002 depositata il 09/02/00; rg.3174/1997; 2042 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato SERGIO COMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 19.12.94 IC VI zo, esponendo che a seguito del furto dell'autovettura tg.Lt. 410024, concessagli in locazione finanziaria dal- la IFIM Leasing, avvenuto in S.Marcellino il 17.2.89,la stessa finanziaria provvedeva ad incassare dalla So- cietà di assicurazione TI spa la somma di £ 14.850.000 quale indennizzo del furto ed ottenuto dal pretore di Modena d.i. di pagamento somma di £ 2.989.546, quale differenza della somma computata per l'estinzione anticipata del contratto di leasing e de- gli interessi e spese successive, iscriveva ipoteca giu- diziale su di un immobile di sua proprietà in Parete sino alla concorrenza di £ 6.000.000; ciò premesso, conveniva in giudizio, avanti il tribunale di S.M.Capua Vetere, la predetta società finanziaria per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di £ 100.000.000, comprensiva dell'ingiustificato arricchi- mento derivato alla convenuta dall'errore di calcolo 2 del dovuto, della lesione patrimoniale e del danno mo- responsabilità rale;
chiedeva altresì dichiararsi la della convenuta per mala gestio" nella trattativa in- "} tercorsa con la TI spa per la liquidazione dell'indennizzo per il furto e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti nella misura da determi- narsi in corso di causa. La convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva l'inammissibilità della domanda per essere passato in cosa giudicata, per mancata opposizione, il decreto in- giuntivo emesso dal pretore di Modena il 24.9.93. Con sentenza n.2022/97 il tribunale rigettava la domanda condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite. Proponeva appello il IC e la Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 255 del 14.1.2000/9.2.00, rilevato che le domande per "mala ge- stio" e per interessi usurari erano state erroneamente ritenute assorbite dal giudicato, rigettava nel merito le medesime e confermava la sentenza impugnata, compen- sando le spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre il CI relli, esponendo due motivi supportati da memoria. Nessuna difesa è stata svolta dall'intimata resi- stente. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo il difet- to di motivazione in ordine al rigetto della domanda di condanna della società convenuta per la" mala gestio", si sostiene che la Corte di merito ha fondato la sua decisione su di una nozione di comune esperienza per la quale "La chiusura della trattativa per indennizzo di £14.850.000 e non per £ 16.000.000 assicurati non è affatto sintomatica di una mala gestio, essendo noto- riamente liquidati non già i valori indicati in poliz- ma quelli effettivi di mercato al momento del fur- za, viceversa, che la liquidazione dell'indennizzo to."; per il furto andava riferita all'intero valore assicu- rato, in conformità delle condizioni contrattuali (punto 2° della convenzione assicurativa e frontespizio del contratto di leasing). Con il secondo motivo di ricorso, si sostiene il difetto di motivazione circa la ritenuta inammissibi- lità dell'azione d'indebito arricchimento, assumendosi che tale azione ha natura autonoma rispetto alle circo- stanze sulle quali il giudicato estende i suoi effetti. Fondato è il primo motivo di ricorso, risultando che la Corte di merito ha fondato la sua decisione in proposito su presunzioni che hanno valore secondario rispetto alla fonte negoziale, che, quale libera 4 espressione della volontà delle parti, vincola le stes- se e il giudice ad uniformarsi alla medesima. convenzione assicurativa, peraltro, già ri- Nella nell'atto introduttivo di giudizio, si legge chiamata infatti al punto 2° che "la somma assicurata comprensi- va del valore degli accessori quando siano installati deve essere determinata con i seguenti criteri: a) per i veicoli la cui prima immatricolazione è avvenuta non oltre i sei mesi antecedenti la data di stipula del contratto di laesing, si considera il valore a nuovo come risulta da fattura d'acquisto"; inoltre, sul fron- tespizio del contratto di laesing si legge che "il va- lore assicurato in percentuale sul valore dell'autovettura risulta così graduato: 100% per i pri- mi sei mesi". Tali pattuizioni risultano conformi alla previsione legislativa di cui all'art. 1908 co.2° C.C., secondo cui il valore delle cose assicurate può essere tutta- via stabilito al tempo della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti". Infondato è il secondo motivo, se l'azione di inde- bito arricchimento è riferita alla dedotta mala gestio, in quanto, in ipotesi, chi ne ha tratto vantaggio sa- rebbe stata la compagnia di assicurazione, tenuta ad erogare l'indennizzo, e non l'assicurata società di 5 laesing;
inammissibile è lo stesso motivo se riferito alle altre circostanze di fatto prese in esame in sede di concessione del d.i., perché riferito a fatti e cir- costanze non più deducibili perché coperti da giudica- to. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata per quanto di ragione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma addì 30.10.02 Il Consigliere relatore Il Presidente Лобош шида Чито доли IL CANCE RE C1 Dott.ssa Mana dipl Depositatu Cancelleria 25.07.03 ngul. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 6