Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE responsabilt ? civile SEZIONE TERZA CIVILE circolazione agistati:4 5 6 / 0 3 stroke Composta da R.G.N.23920/01 Dott. Vincenzo Dott. Ernesto LUPO Consigliere 10384 Cron. Dott. Mario Cons. Relatore FINOCCHIARO 1287 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. 31/01/03 Dott. Alfonso Consigliere AMATUCCI ha pronunciato la seguente: S ENT EN ZA sul ricorso proposto da: OL OL, TA EN, OL MO, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Villini n. 4, presso l'avv. Arturo Antonucci, che li difende uni- tamente all'avcv. Elio Roselli, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AC RA;
AC IM;
- intimati avversO la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1659/00 del 10 febbraio 2000, deliberata il 6 giugno 2000 e pubblicata il 2 ottobre 2000 (R:G. 1283/99). Udita la relazione della causa svolta nella camera di 230 1 2003 consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Se- pe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 28 luglio e 25 agosto 1995 OL Romo- lo, TA EN e OL MO convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Pistoia, AC RA, AC IM e la FATA Assicurazioni s.p.a. perché, ritenuta, in via principale, la esclusi- va totale responsabilità di AC IM, quale conducente della trattrice agricola FIAT 140 nella cau- sazione del sinistro verificatosi in Pistoia il 21 set- tembre 1992 e nel quale aveva perso la vita AT SA conducente un motociclo, O, in via subordi - nata il concorso di colpa di entrambi i conducenti. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese, eccependo la FATA la propria ca- renza di legittimazione passiva, non essendo prevista la obbligatorietà della assicurazione per le macchine agricole, e contestando i AC, per loro conto, gli assunti di controparte, essendo avvenuto il sini- stro per fatto e colpa del conducente la moto. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale, ritenuta l'esclusiva responsabilità di AC Simo- ne condannava i convenuti, in solido, al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di lire 376.939.000 oltre interessi e rivalutazione. Gravata tale pronunzia sia dalla FATA che dai GIA- COMELLI, la corte di appello di Firenze, con sentenza 6 giugno 2 ottobre 2000 in riforma della pronunzia del primo giudice dichiarava che l'incidente oggetto di controversia era da addebitare alla responsabilità uguale e concorrente di AC IM e di OL SA, condannando, di conseguenza, i AC in solido tra di loro, a risarcire ai OL e SCAR- TABELLI il 50% dei danni subiti nell'occasione, liqui- dati, complessivamente in lire 188.469.500, oltre inte- ressi e rivalutazione e rigettando la domanda proposta dagli attori nei confronti della FATA.. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non no- tificata, hanno proposto ricorso, nei confronti dei So- li AC RA e IM, affidato a un unico motivo ed illustrato da memoria, con atto notificato 26 settembre 2001, OL OL, TA EN e OL MO. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito accertato, in linea di fat- to, che al momento dell'incidente la trattrice condotta dal AC nonaveva in funzione il lampeggiatore a luce gialla, hanno ritenuto che il OL nell'occa- sione non sia stato esente da colpa. «Lo stesso, infatti - si precisa non doveva ac- cingersi a superare il veicolo che lo precedeva senza prima essersi reso perfettamente conto del duo ingombro complessivo ... tanto più che l'estirpatore che il trattore trasportava era munito di cartelli a righe bianche e rosse (con applicati anche dei catarifrangen- ti, come risulta dalle foto in atti) che mettevano CO- munque sull'avviso circa la presenza di un veicolo con caratteristiche non normali»>.
2. Con l'unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza sopra riassunta denunziando «omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto de- cisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) >> per avere ritenuto la colpa concorrente dei conducenti i due veicoli e non la colpa esclusiva del conducente il trattore.
3. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle in 4 modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coin- volti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza ° la esclusione del rapporto di causalità comportamenti dei singoli soggetti e l'eventotra dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia carat - terizzato da completezza, correttezza e coerenza al punto di vista logico giuridico (Specie in motivazio- ne, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In que- sto senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione 5 delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- sultanze e la determinazione della velocità di un vei- colo - in altri termini - sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot - tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232). Pacifico quanto precede, si osserva, ancora, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente -pacifico presso una giurisprudenza più che consolida- ta di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi che il vizio di omes - sa, insufficiente o contraddittoria motivazione denun- ciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragiona- mento del giudice di merito sia riscontrabile il manca- to o insufficiente esame di punti decisivi della con- troversia, prospettati dalle parti o rilevabili di uf- ficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomenta- zioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno ° all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, I. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, 11. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti contrariamente a quan- to suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che 7 si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, п. 10414, spe- cie in motivazione). Certo quanto sopra si Osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa.
4. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, nessun prov- vedimento deve adottarsi, quanto alle spese di lite di questo giudizio di legittimità, non avendo le parti in- e f timate svolto attività difensiva in questa sede. i l
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite di questo giudizio di le- gittimità. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 31 gennaio 2003 il Consigliere relatore ed estensore eier fler 8 il President LIERE C1 Whocom Pattista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista