Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
Il reato di fraudolenta alterazione per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali (art. 495 ter cod. pen.) ha natura istantanea e non permanente, in quanto si consuma con un unico atto in un preciso momento temporale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertà ha annullato il provvedimento di custodia cautelare in carcere - nei confronti di un soggetto indagato in ordine al reato di cui all'art. 495 ter per alterazione delle proprie impronte digitali - ritenendo che non potesse rispondere di detto reato un soggetto che aveva proceduto all'ablazione delle proprie creste papillari prima dell'entrata in vigore della legge n. 125 del 2008, introduttiva del succitato art. 495 ter cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2008, n. 17292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17292 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 10/12/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1769
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 035071/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) MOR MBOUP N. IL 03/08/1974;
avverso ORDINANZA del 24/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. GALASSO Aurelio, che chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre avverso l'ordinanza di quel Tribunale del Riesame, che il 24 settembre 2008 aveva annullato il provvedimento cautelare carcerario emesso dal GIP di Torino nei confronti di Mor Mboup perché indagato in ordine al reato di alterazione delle proprie impronte digitali, previsto dall'art. 495 ter c.p., introdotto con la L. 24 luglio 2008, n. 125, entrata in vigore il 26 luglio 2008.
Il Tribunale aveva ritenuto innanzitutto che l'ablazione delle creste papillari è reato "eventualmente permanente", perché può essere tale solo se il taglio viene ripetuto per conseguire il mantenimento dei suoi effetti illeciti;
nel caso di specie l'ablazione era stata riscontrata il 24 luglio 2008, quando era penalmente irrilevante, in relazione ad una condotta attuata prima, certamente in momento temporale antecedente l'entrata in vigore della L. n. 125 del 2008. Deduce il ricorrente che l'ablazione era stata riscontrata per certa solo il 1 agosto 2008, quando un nuovo tipo di indagine aveva consentito di rilevarla.
Chiede perciò l'annullamento del provvedimento impugnato perché quando l'illecito era stato rilevato i suoi effetti erano in atto e la norma incriminatrice era in vigore.
2.- Il ricorso è destituito di fondamento.
Dalla sentenza impugnata risulta per certo che l'ablazione delle creste papillari era stata effettuata quando la nuova norma incriminatrice non era ancora in vigore.
Va inoltre puntualizzato che quello in esame non è reato permanente, perché si consuma con unico atto in un preciso momento temporale. Al più i suoi effetti si protraggono nel tempo, ma per durata limitata, fino a quando cioè fisiologicamente le creste papillari si ricostituiscono, salvo che l'agente non provveda a nuova ablazione, consumando così un nuovo e distinto reato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009