Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, è onere dell'interessato privo di un'abitazione (nella specie, perché senza fissa dimora nel territorio dello Stato), fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori, può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva pur in presenza di una prognosi di condanna a pena non superiore tre anni di reclusione.
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliari, non in Europa (Cass. 2764/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2024
La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle "misure alternative alla detenzione cautelare" in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive. (si veda, contra, Nicola Canestrini, Misure cautelari europee: non solo mandato di arresto europeo, in Giurisprudenza Penale, 2/2021; si veda, contra, anche Cassazione penale sez. IV, 20 ottobre 2021, n. 37739 ). Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 19 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2015, n. 41074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41074 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento