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Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2023, n. 12088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12088 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SE AE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Salerno ha confermato l'ordinanza emessa in data 17 agosto 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AE SE per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ascritto al capo 1), per avere fatto parte di una associazione di stampo camorristico, nonc:hé per il delitto di 4 Penale Sent. Sez. 6 Num. 12088 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 09/02/2023 detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo di cui al capo 19), commessi, per quanto riguarda la partecipazione associativa dai primi mesi del 2018 con contestazione "almeno sino alla primavera del 2019", e per quanto riguarda il capo 19), in data 28 settembre 2018. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, AE SE chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, considerato il tempo decorso dalla cessazione dell'attività dell'associazione mafiosa contestata come proseguita "almeno sino alla primavera del 2019". Quindi, per effetto della disarticolazione del sodalizio criminale, implicita nella contestazione chiusa con indicazione della data finale di permanenza del reato associativo, e considerato il tempo decorso da tale data, si adduce che il Tribunale avrebbe erroneamente e contraddittoriamente fatto esclusivo riferimento alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per la tipologia di reati per cui si procede, sebbene abbia in astratto dichiarato di condividere l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza al c.d. tempo silente ai fini del superamento della citata presunzione legale (Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Rv. 279728). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. Il Tribunale ha correttamente ritenuto non superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per la tipologia di reati per cui si procede, pur aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ora prevalente che attribuisce rilevanza al c.d. tempo silente, ma sempre che l'intervallo di tempo decorso tra l'ultima manifestazione di operatività in concreto dell'associazione sia tale da rendere ragionevole che l'associazione non sia più pericolosa. Le censure di illogicità sono in realtà addotte in modo assertivo dal ricorrente che senza negare la gravità indiziaria, ritiene rilevante il tempo decorso dai fatti desumendo dalla contestazione chiusa una disarticolazione del sodalizio che non trova in realtà riscontro in alcuna emergenza istruttoria. La funzione della contestazione è eminentemente processuale, poiché serve a delimitare il thema decidendum, ovvero l'oggetto del giudizio per consentire un pieno esercizio dei diritti di difesa, ma non ha alcuna rilevanza sul piano probatorio, non potendosi attribuire ad essa un rilievo diverso da quello processuale. La indicazione nell'imputazione del tempo di commissione del reato, come anche la delimitazione della data di inizio e fine della consumazione di un reato a condotta permanente non possono essere considerate un elemento dimostrativo della concreta dinamica dei fatti, essendo solo sulla base degli elementi di prova che possono essere espresse valutazioni in punto di accertamento dei fatti e del loro sviluppo temporale. D'altra parte, anche nel caso opposto di contestazione di una indicazione temporale aperta, senza cioè una delimitazione finale del tempo di consumazione, non sarebbe certamente possibile desumere da tale dato processuale una effettiva prosecuzione della condotta incriminata sine die, essendo sempre e solo sulla base della valutazione degli elementi di prova che possono essere formulati giudizi sulla concreta operatività di un sodalizio fino ad una certa data. Non è quindi sulla base della contestazione aperta o chiusa dell'incolpazione che possono ricavarsi elementi di valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo sempre e solo sulla base delle risultanze istruttorie che deve essere formulato ogni giudizio in punto sia di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Ma in ogni caso va osservato che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen non richiede affatto che i reati per i quali tale presunzione opera siano stati commessi in concomitanza dell'applicazione della misura cautelare, essendo la valutazione del tempo di consumazione dei reati un dato che può assumere rilievo solo a determinate condizioni. È senz'altro corretta, a tale riguardo, la premessa in diritto, secondo cui in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728). Quindi, pur assumendo in astratto rilievo il c.d. tempo silente come elemento di fatto idoneo a superare la presunzione ex lege della sussistenza delle esigenze cautelari, compete sempre e solo al giudice di merito l'apprezzamento della misura temporale che si reputa in concreto necessaria per ritenere insussistenti le 3 Il Presidente esigenze cautelari, in rapporto al grado di pericolosità dell'associazione che si desume essenzialmente dalla gravità dei fatti. Trattasi di una valutazione di fatto, che se congruamente motivata non può essere oggetto di nuovo e diverso apprezzamento, perché precluso in sede di legittimità. Le valutazioni del Tribunale sul tempo - pari a circa tre anni - decorso dagli ultimi fatti contestati, sono coerenti a quanto evidenziato sul grado di pericolosità dell'associazione di stampo mafioso per cui si procede. Il Tribunale ha coerentemente reputato che il decorso di tre anni per una associazione di stampo camorristico sia pure formata da nuove leve che hanno "ereditato" la reputazione criminale di una associazione storica e che ha dimostrato di controllare il territorio con l'uso di armi ed esplosivi, ponendo in essere numerosi attentati incendiari ai danni di molte aziende locali, non può essere apprezzato come elemento sopravvenuto idoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione della possibilità concreta di una immediata ripresa dell'attività criminale ove gli arrestati venissero rimessi in libertà. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diverso apprezzamento di merito, inammissibile in questa sede. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Salerno ha confermato l'ordinanza emessa in data 17 agosto 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AE SE per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ascritto al capo 1), per avere fatto parte di una associazione di stampo camorristico, nonc:hé per il delitto di 4 Penale Sent. Sez. 6 Num. 12088 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 09/02/2023 detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo di cui al capo 19), commessi, per quanto riguarda la partecipazione associativa dai primi mesi del 2018 con contestazione "almeno sino alla primavera del 2019", e per quanto riguarda il capo 19), in data 28 settembre 2018. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, AE SE chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, considerato il tempo decorso dalla cessazione dell'attività dell'associazione mafiosa contestata come proseguita "almeno sino alla primavera del 2019". Quindi, per effetto della disarticolazione del sodalizio criminale, implicita nella contestazione chiusa con indicazione della data finale di permanenza del reato associativo, e considerato il tempo decorso da tale data, si adduce che il Tribunale avrebbe erroneamente e contraddittoriamente fatto esclusivo riferimento alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per la tipologia di reati per cui si procede, sebbene abbia in astratto dichiarato di condividere l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza al c.d. tempo silente ai fini del superamento della citata presunzione legale (Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Rv. 279728). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. Il Tribunale ha correttamente ritenuto non superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per la tipologia di reati per cui si procede, pur aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ora prevalente che attribuisce rilevanza al c.d. tempo silente, ma sempre che l'intervallo di tempo decorso tra l'ultima manifestazione di operatività in concreto dell'associazione sia tale da rendere ragionevole che l'associazione non sia più pericolosa. Le censure di illogicità sono in realtà addotte in modo assertivo dal ricorrente che senza negare la gravità indiziaria, ritiene rilevante il tempo decorso dai fatti desumendo dalla contestazione chiusa una disarticolazione del sodalizio che non trova in realtà riscontro in alcuna emergenza istruttoria. La funzione della contestazione è eminentemente processuale, poiché serve a delimitare il thema decidendum, ovvero l'oggetto del giudizio per consentire un pieno esercizio dei diritti di difesa, ma non ha alcuna rilevanza sul piano probatorio, non potendosi attribuire ad essa un rilievo diverso da quello processuale. La indicazione nell'imputazione del tempo di commissione del reato, come anche la delimitazione della data di inizio e fine della consumazione di un reato a condotta permanente non possono essere considerate un elemento dimostrativo della concreta dinamica dei fatti, essendo solo sulla base degli elementi di prova che possono essere espresse valutazioni in punto di accertamento dei fatti e del loro sviluppo temporale. D'altra parte, anche nel caso opposto di contestazione di una indicazione temporale aperta, senza cioè una delimitazione finale del tempo di consumazione, non sarebbe certamente possibile desumere da tale dato processuale una effettiva prosecuzione della condotta incriminata sine die, essendo sempre e solo sulla base della valutazione degli elementi di prova che possono essere formulati giudizi sulla concreta operatività di un sodalizio fino ad una certa data. Non è quindi sulla base della contestazione aperta o chiusa dell'incolpazione che possono ricavarsi elementi di valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo sempre e solo sulla base delle risultanze istruttorie che deve essere formulato ogni giudizio in punto sia di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Ma in ogni caso va osservato che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen non richiede affatto che i reati per i quali tale presunzione opera siano stati commessi in concomitanza dell'applicazione della misura cautelare, essendo la valutazione del tempo di consumazione dei reati un dato che può assumere rilievo solo a determinate condizioni. È senz'altro corretta, a tale riguardo, la premessa in diritto, secondo cui in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728). Quindi, pur assumendo in astratto rilievo il c.d. tempo silente come elemento di fatto idoneo a superare la presunzione ex lege della sussistenza delle esigenze cautelari, compete sempre e solo al giudice di merito l'apprezzamento della misura temporale che si reputa in concreto necessaria per ritenere insussistenti le 3 Il Presidente esigenze cautelari, in rapporto al grado di pericolosità dell'associazione che si desume essenzialmente dalla gravità dei fatti. Trattasi di una valutazione di fatto, che se congruamente motivata non può essere oggetto di nuovo e diverso apprezzamento, perché precluso in sede di legittimità. Le valutazioni del Tribunale sul tempo - pari a circa tre anni - decorso dagli ultimi fatti contestati, sono coerenti a quanto evidenziato sul grado di pericolosità dell'associazione di stampo mafioso per cui si procede. Il Tribunale ha coerentemente reputato che il decorso di tre anni per una associazione di stampo camorristico sia pure formata da nuove leve che hanno "ereditato" la reputazione criminale di una associazione storica e che ha dimostrato di controllare il territorio con l'uso di armi ed esplosivi, ponendo in essere numerosi attentati incendiari ai danni di molte aziende locali, non può essere apprezzato come elemento sopravvenuto idoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione della possibilità concreta di una immediata ripresa dell'attività criminale ove gli arrestati venissero rimessi in libertà. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diverso apprezzamento di merito, inammissibile in questa sede. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore