Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 221/50 dispongono che il ricorso presentato alla Commissione Centrale avverso i provvedimenti disciplinari (nella specie, censura) irrogati dai competenti organi provinciali va notificato nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato e, nei trenta giorni successivi, depositato presso la segreteria della commissione stessa con la relata delle notificazione effettuate, con la conseguenza che il ricorso stesso deve essere dichiarato irricevibile in caso di mancato rispetto delle predette formalità (nella specie, intempestivo deposito della relata di notifica al Ministero della Sanità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 7512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7512 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA ON, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO BOSCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COLL PROV IPASVI TORINO, COMM CENTR ES PROF SAN, MINISTERO DELLA SANITÀ, PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
PROCURATORE GENERALEPRESSO TRIBUNALE TORINO;
- intimati -
avverso la decisione n. 87/97 della COMM CENTR ES PROF SAN di ROMA, emessa il 03/03/97 e depositata il 10/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo e l'assorbimento del 2^.
Svolgimento del processo.
La infermiera professionale MO AN ha proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie avverso la delibera del Collegio IPASVI della Provincia di Torino del 14 marzo 1995, con cui le è stata applicata la sanzione disciplinare della censura.
Il Presidente della Commissione centrale, con ordinanza depositata il 2 aprile 1996 e comunicata alla AN con nota del 4 aprile 1996, ha rilevato che il ricorso dalla stessa proposto non era stato notificato al Ministro della sanità ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, concedendo alla ricorrente il termine perentorio di 45 giorni per la notifica del ricorso alla detta autorità e per il deposito della relata di notifica presso la segreteria della commissione centrale.
Con decisione adottata il 3 marzo 1997 la Commissione centrale, rilevato che l'interessata non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio, ha dichiarato il ricorso irricevibile. Avverso tale decisione MO AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nessuna delle autorità intimate ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del combinato disposto degli artt.54, commi quinto ed ultimo, 59, comma secondo, del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221 e 102 c.p.c., per avere la decisione impugnata "dichiarato irricevibile l'atto di ricorso per mancata integrazione del contraddittorio, quando al contrario questo ebbe a verificarsi e nel termine perentorio indicato, con produzione della relativa prova in tempo utile e congruo per prenderne atto". La ricorrente osserva che la integrazione del contraddittorio nel confronti del Ministro della sanità fu effettuata il 15 aprile 1996, e quindi entro i 45 giorni concessi nell'ordinanza del Presidente della Commissione centrale. Il mancato deposito della relata di notifica entro lo stesso termine non può comportare la irricevibilità del ricorso poiché tale sanzione non è prevista dalle citate norme del D.P.R. n.221/1950, ne' dall'art.102 c.p.c. (sulla base del quale l'integrazione del contraddittorio è stata ordinata), che consente di produrre la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio fino all'udienza. Nel caso di specie, tale prova fu inviata a mezzo Postacelere il 27 febbraio 1997, e quindi prima della udienza fissata per il 3 marzo 1997, mentre di essa non vi è cenno nel provvedimento impugnato. Va, infine, tenuto presente che al deposito non sarebbe stato comunque possibile provvedere in termine, poiché la relazione di notifica avvenuta a mezzo posta è tornata al richiedente oltre detto termine. Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che il processo davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - che è un organo di giurisdizione speciale (v., da ultimo, Cass. 23 dicembre 1997 n. 13016) - trova la propria disciplina nel D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, che ha approvato il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946 n.233, sulla ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie. In ordine all'atto introduttivo del giudizio, gli artt.53 e 54 del citato D.P.R. n.221/1950 dispongono che esso va notificato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento impugnato e, nei trenta giorni successivi alla scadenza di detto termine, esso va depositato presso la segreteria della Commissione centrale con la relata delle notificazioni effettuate. L'ultimo comma dell'art.54 dispone che "il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nei precedente articolo".
Nel caso di specie, la AN non ha notificato il ricorso al Ministro della sanità, che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex p1urimis, Cass. 8 gennaio 1993 n. 131), deve intendersi sostituito al prefetto previsto nel primo comma del citato art.54, le cui competenze in materia di sanità sono venute meno per effetto della legge 13 marzo 1958 n.296. Il Presidente della Commissione centrale ha emanato ordinanza con cui ha disposto la effettuazione della notifica al Ministro della sanità, concedendo alla ricorrente termine di 45 giorni per il compimento della notifica e per il deposito in segreteria della relazione di notifica. Detto provvedimento presidenziale, richiesto dalla necessità di integrare il contraddittorio, non può considerarsi legittimo nella parte in cui ha posto un unico termine sia per la notifica che per il deposito della relata, in contrasto con la richiamata previsione dell'art.54 che esige un doppio termine, il quale va mantenuto anche nella fase di integrazione del contraddittorio, sussistendo le medesime esigenze di differenziazione dei termini previsti per le due successive attività imposte al ricorrente. Dal citato art.54 deriva, perciò, l'esistenza di un termine, successivo alla scadenza di quello fissato nell'ordinanza presidenziale per la effettuazione della notifica, necessario per il deposito della relazione di notificazione, termine che, in difetto di diversa e più ampia previsione nella stessa ordinanza, è quello di trenta giorni stabilito dallo stesso art. 54.
Va, però, osservato che, pur così corretta l'ordinanza presidenziale di integrazione del contraddittorio, il termine per il deposito, che l'ultimo comma dell'art.54 rende perentorio, non è stato osservato dalla ricorrente AN. Ed invero la relata della notifica al Ministro della sanità (effettuata il 15 aprile 1996) è stata inviata a mezzo posta alla Commissione centrale soltanto il 27 febbraio 1997 (come si afferma nel ricorso per cassazione), e quindi ampiamente oltre il termine per il deposito, pur ampliato di trenta giorni rispetto a quello fissato nell'ordinanza presidenziale. Non può sostenersi che l'inosservanza del termine per il deposito della relata di notifica non comporti la irricevibilità del ricorso. Tale conseguenza è esplicitamente sancita nell'ultimo comma dell'art.54 (sopra trascritto), che va applicato sia al ricorso originario, sia all'atto di integrazione del contraddittorio reso necessario dalla incompletezza delle iniziali notificazioni. Nè, in proposito, può essere richiamata la normativa sul processo civile ordinano, che prevede un diverso meccanismo in cui il deposito degli atti non è propedeutico alla fissazione dell'udienza e non è perciò imposto a pena di irricevibilità del ricorso. Irrilevante è, altresì, la deduzione della ricorrente in ordine alla impossibilità di osservare il termine posto dalla ordinanza presidenziale per il deposito della relata di notifica perché, pur a prescindere dalla considerazione che si è qui fatta in ordine alla maggiore ampiezza di detto termine rispetto a quello indicato nella detta ordinanza, va tenuto presente il disposto dell'ultimo comma dell'art.5 della legge 20 novembre 1982 n.890, sulle notificazioni a mezzo posta, secondo cui la parte che ha richiesto la notifica può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per eseguire il deposito del ricorso (la disposizione si riferisce al ricorso per cassazione, ma essa va estensivamente applicata al deposito di ogni tipo di ricorso giurisdizionale). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che le è stato precluso l'esercizio del diritto di difesa poiché, nella fase amministrativa, è stata impedita al suo difensore anche la sola presenza all'udienza e, in quella successiva di gravame, è stata ignorata l'istanza di differimento dell'udienza presentata tempestivamente dal suo difensore per altro inconciliabile impegno in un processo penale, quale legale di fiducia di imputato detenuto. Si deduce, perciò, la violazione del principio sancito dall'art.24, secondo comma, della Costituzione, nonché della sentenza di questa
Corte 4 luglio 1989 n. 3195. Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che questa Corte, anche con la sentenza n. 3195/1989 richiamata dalla ricorrente, ha ritenuto illegittima la disposizione dell'art.62, terzo comma, del citato regolamento n.221/1950, secondo cui davanti alla Commissione centrale non è ammessa l'assistenza di avvocati. Questi hanno, pertanto, il diritto di partecipare all'udienza fissata dalla detta Commissione a norma dell'art.58 del regolamento. Trattandosi di processo civile, non è però previsto che l'impedimento del difensore costituisca motivo di rinvio dell'udienza, come è disposto per il processo penale dall'art.486. Pertanto, non concretizza un vizio del provvedimento impugnato il fatto che la Commissione centrale non abbia preso in considerazione l'istanza di differimento presentata dal difensore della ricorrente. La irricevibilità del ricorso alla Commissione centrale rende, poi, non esaminabile qualunque censura concernente lo svolgimento della fase amministrativa di applicazione della sanzione disciplinare.
3.- In conclusione, il ricorso per cassazione della AN va rigettato. Poiché nessun intimato si è costituito manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso a Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999