Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2002, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN ME DE PO LA CORTE SUPR ADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE renitegra Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: uel forreno -- Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 16790/99 - Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Cron. - 8335 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Rep. 886 - Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Ud. 29/11/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti €1.55 sul ricorso proposto da: 11 MAR 2002. IL CANCELLIERE elettivamente AMATO GIROLAMO, GRANDE AMATO MARIA, 5, presso lo domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato ALBERTO PASQUALI, giusta т е delega in atti;
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contro
ZU CO, CC ZU STEFANIA, CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA E PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che li 2001 difende unitamente all'avvocato UGO VANZETTA, giusta 1609 delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 382/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
l'Avvocato Andrea MANZI, per udito delega I law. della L.MANZI, depositata in udienza Alberto PASQUALI, difensori deiricorenti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. т и в и ж -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bolzano, decidendo sull'appello proposto dai coniugi Girolamo Amato e Maria RA, avverso la sentenza del Pretore del luogo che aveva rigettata la loro domanda di reintegrazione nel possesso del vano sottotetto dell'immobile condominiale di via Zara, n. c. 8, in Bolzano, del conquale assumevano di essere stati spossessati violenza dai coniugi GI ZU e Stefania RI, proprietari dell'appartamento sottostante al vano sottotetto, con sentenza resa in data 11 maggio 1999 ha rigettato l'appello. Premesso che l'azione esercitata dagli appellanti era di natura possessoria e che del profilo petitorio si discuteva in altra causa, decisiva favorevolmente ai coniugi Amato - RA da sentenza del Tribunale di Bolzano non ancora . passata in giudicato, il giudice d'appello ha т е ritenuto che gli appellanti non aver fornita la в и prova né del possesso da loro esercitato prima del lamentato spoglio né dallo spoglio stesso ad opera ч degli appellati. Quanto al possesso, ha osservato il Tribunale che l'assunto degli appellanti, secondo cui essi avrebbero utilizzato il vano sottotetto sia come 3 luogo di passaggio per raggiungere il tetto sia come locale di deposito, non era stato provato dai testi indicati dagli stessi appellanti, le cui deposizioni erano o generiche o irrilevanti, mentre da parte dei testi indotti dagli appellati si era evidenziata l'impraticabilità del vano a motivo della precaria stabilità del suo pavimento. Altrettanto poteva dirsi, ad avviso del Tribunale, del denunciato spoglio, non potendosi ritenere che la presenza- della nuova scala a chiocciola costruita dai coniugi ZU - RI impedisse agli appellanti di accedere alla soffitta e, quanto all'erezione di pareti divisorie per ricavare un vano riscaldamento, non risultando provato il possesso, da parte degli appellanti, della zona occupata dalle pareti e dall'impianto frappostovi. Per la cassazione di tale sentenza i coniugi т и Amato RA hanno proposto ricorso, affidandosi- в ad un unico motivo. I coniugi ZU - RI и ч resistono con controricorso. V'è memoria difensiva per i ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che il Tribunale "offre argomentazioni assai deboli" della ritenuta carenza di prova in ordine al possesso del vano sottotetto da parte di essi ricorrenti e che ciò sarebbe indice di un difettoso approfondimento delle risultanze processuali. All'uopo, richiamano le prove orali e documentali offerte (fotografie raffiguranti la presenza di AN RA, atto di acquiescenza dei coniugi ZU RI, sentenza nr. 292/192 del Pretore di Bolzano, deposizioni dei testi NA RA, risultanze dellaAN e consulenza tecnica d'ufficio, ordinanze pretorili del 12 febbraio 1992 e del 15 aprile 1992), per mettere in evidenza "una contraddittorietà fra le т prove documentalumentali ed orali fornite dai ricorrenti e у l'asserito difetto di prova denunciato dal Giudice ту d'Appello". La censura è inammissibile, perché, senza neppure tentare di dimostrare il denunciato vizio della motivazione resa dal giudice d'appello si esaurisce in un'elencazione delle prove offerte da essi ricorrenti, dalle quali dovrebbe scaturire una valutazione delle risultanze processuali del tutto 5 opposta e diversa rispetto a quella che è stata operata dal Tribunale;
il che, com'è noto, non consentito in sede di legittimità, dove il ricorrente è tenuto a dimostrare, non già che un'altra ricostruzione della vicenda era possibile, bensì che quella operata dal giudice di merito è illogica, essendo viziata dall'omesso carente esame di elementi decisivi della da aporie tali da renderla controversia inintellegibile. Non va, peraltro, taciuto che, come, del resto, reso palese dall'incipit dell'esposizione del motivo, tutti gli elementi di prova elencati dai ricorrenti sembrano attenere, almeno per la parte del loro contenuto riportato in ricorso, esclusivamente al possesso di cui i ricorrenti avrebbero goduto e che il Tribunale ha ritenuto non т provato, senza neppure sfiorare l'altro tema svolto и dalla sentenza impugnata, quello della mancata ц и prova dello spoglio violento. E ciò costituisce ч un'altra ragione della ritenuta inammissibilità della censura, essendo evidente che, ove anche la censura svolta risultasse fondata, la sentenza impugnata resisterebbe ugualmente, non essendo stata censurata una parte decisiva della sua ratio 6 decidendi. Il ricorso va, pertanto, respinto, compensandosi, tuttavia le spese del giudizio di legittimità tra le parti, poiché ricorrono giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addi 29 novembre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me Puydenta еут Me Corrigere extensore Араровитаю 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1456T 20,66 Valeria Neri TOT. 149.77 2 A M O DEPOINTATO INC. CELLERIA R 7 0 7 , E 0 ) T 9 Rome 1MAR. 2002 0 2 N 4 A 7 i 1 R 7 z . I R i / T IL CANCELLIERE 01 v P . P r E I N e . D D V E S a i . 0 O z E a a L e i r . N r t 3 t 4 L G 1 A A E A a T o i a D t r t N a n a e M A € A g I d i . a R r e Z s i n M t i s . A D N t . a r t . l s e U E I D t o P r ( e a D G r ( Q v t s A i O 3 g T e o N r 6 R u E e 2 ( C 0 7