Sentenza 14 giugno 2002
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- 1. RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE - ENTE COLLETTIVO - DANNO ALL’IMMAGINE - AMMISSIBILITA’Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 marzo 2012
ISSN 2385-1376 LA MASSIMA Anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente. Per cui allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è quindi risarcibile, oltre al danno patrimoniale, eventualmente verificatosi, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8575 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 5 7 5 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMADICASSAZIONE Oggetto APPALTO Vize SEZIONE SECONDA CIVILE BELLI OPERA-RISARCIMENTO Дахні Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente - R.G.N. 16608/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere- 16796/99 - Cron 23588 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere 1767 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 07/11/01Dott. Francesco AO FIORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio Sole dal Sig. STAMPAGGIO PLASTICA & AFFINI SRL, in persona per diritti €3.10 dell'Amm.re delegato Dr.ROBERTO CANDELO, elettivamente 11401U 2002- IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE BERTONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IPM DI PENATI F & JOLI M SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 16796/99 proposto da: 1471 IPM DI PENATI F & JOLI M SNC, (ore RINOL ITALIA srl) -1- in persona dell'Amm.re e legale rappresentante Sig. PENATI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE DEGLI INVENTORI 541 presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARCELLI, che lo difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO CEINO, AIDA CAPISSI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
STAMPAGGIO PLASTICA & AFFINI SRL, in persona dell'Amm.re Delegato Dr. ROBERTO CANDELO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE BERTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 621/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 25/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. -2- R.G.N.16608+16796/99 Oggetto: Appalto-vizi dell'opera-risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7-12-1988 la S.P.A. Stampaggio Plastica ed Affini s.r.l. conveniva in giudizio la IPM s.n.c. davanti al tribunale di Genova e, premesso di avere dato incarico alla convenuta per la riverniciatura del pavimento di cemento del proprio stabilimento in Campo Ligure e che il lavoro non era stato eseguito a regola d'arte, chiedeva che fosse dichiarata non dovuta alla predetta IPM da essa attrice la residua somma per corrispettivo dell'opera e fosse, altresì, corrispettivo stesso ai sensi ridotto il C.C., con condanna della convenuta dell'art.1668 anche al risarcimento dei danni in dipendenza della cattiva esecuzione dei lavori. My Si costituiva la IPM e, nel contestare la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, deduceva che l'opera di risanamento del pavimento, da eseguirsi dalla stessa Stampaggio Plastica ed alla quale avrebbe dovuto seguire la riverniciatura affidata ad essa convenuta, era 2 : stata fatta in modo sommario e che, inoltre, per accordi intervenuti con il Dott. Candelo, che agiva per conto della Stampaggio Plastica, soltanto per le parti del pavimento non coperte da scaffalature il lavoro sarebbe stato più accurato. Proponeva, a sua volta, riconvenzionale per la condanna dell'attrice al pagamento del residuo corrispettivo, pari a lire 6.704.170, maggiorato degli interessi e della rivalutazione ex art.1224 C.C. All'esito dell'espletata istruttoria (prove per interrogatorio e testi hinc et inde dedotte e consulenza tecnica), il tribunale, con sentenza in data 7-6-1994/9-6-1995, dichiarava < non dovuta dall'attrice la somma residua di prezzo e, previa 9.500.000, decurtazione della (?) somma di lire condannava la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di lire 2.795.830 ( lire 9.500.000, costo per il rifacimento della superficie di mq.500 di pavimento a lire 19.000 al - 6.704.170, quale somma ancora dovuta alla mq., convenuta, n.d.e.) e della somma di lire 26.700.000 (per danni da sospensione dell'attività lavorativa nello stabilimento , per oneri per retribuzione e previdenza del personale e per mancato guadagno 3 dell'impresa attrice, n.d. e), con interessi e rivalutazione come determinati in motivazione >>; rigettava ogni altra domanda e condannava la convenuta a rifondere alla Stampaggio Plastica ed Affini s.r.l. le spese del giudizio e quelle della consulenza tecnica. Proposto appello dalla IPM, la corte di appello di Genova, con sentenza pubblicata il 25 luglio 1998, < in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Stampaggio Plastica, danni liquidati in lire 26.700.000 (dal tribunale, n.d.e.), compensando per 1/3 tra le parti le spese processuali relative al primo grado e ponendo a carico della IPM i restanti 2/3, e compensando, infine, per intero quelle del Oly secondo grado >>. Questa, in sintesi, la motivazione della decisione. a)la Stampaggio Plastica, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, ebbe a denunciare, a mezzo del suo legale rappresentante Dr.Candelo, già nel corso dei lavori i vizi dell'opera che la IPM stava eseguendo;
né risulta che la committente ebbe ad accettare l'opera senza riserve ex art.1667 c.c. E' certo, comunque, che la denuncia dei vizi intervenne anteriormente alla ultimazione dell'opera, con lettera in data 25-1-1988, inviata molto prima che scadesse il termine di sessanta giorni dalla ultimazione predetta, da collocarsi nel giugno 1988. b) i difetti riscontrati nell'opera e i danni che ne sono derivati, secondo il c.t.u.- le cui valutazioni sono state fatte proprie evidentemente dal giudice di merito vanno riferiti alla cattiva esecuzione dei lavori, come pulizie del sottofondo, levigatura, stuccatura e verniciatura, e non, come la ricorrente, alla "inadeguatezzapretenderebbe del ciclo di lavorazione prescelto e voluto dalla committente per risparmiare", in dipendenza del quale l'opera sarebbe risultata mediocre, come prospettato alla committente stessa dal personale della IPM. Si è trattato, invece, stando agli accertamenti del c.t.u., sicuramente di difetti e vizi dell'opera, dei quali l'appaltatore deve rispondere ex art.1667 C.C. allac) il c.t.u. ha correttamente proceduto liquidazione dei soli danni ascrivibili al fatto dell'appaltatore, tralasciando quelli derivanti da altri fattori ( in ordine ai quali, al di là della loro rilevazione, non era stato posto al c.t.u. 5 alcun quesito). d) va accolto l'appello con riguardo alla liquidazione dei danni per complessive lire 26.700.000, effettuata dal tribunale in conseguenza del mancato guadagno, che avrebbe provocato alla Stampaggio Plastica la chiusura dell'edificio per il tempo occorrente per eliminare i vizi accertati, trattandosi di danni non risarcibili in quanto evitabili, data, da un lato, la non urgenza delle opere e, dall'altro, la possibilità di eseguirle in un periodo di inattività dell'edificio, (per esempio, durante il periodo feriale); e ciò tanto più ove si consideri che all'epoca tecnica eranodell'espletamento della consulenza già trascorsi due anni e non era stata segnalata 1 l'urgenza per l'eliminazione dei vizi in questione, Atu per cui diventa operante la causa di non debenza di cui all'art.1227,2° comma C.C. Propongono ricorso principale e incidentale, rispettivamente la s.r.l.Stampaggio Plastica ed Affini, in persona dell'amm.re delegato Dr.Roberto Candelo, con un unico motivo, e la I.P.M. s.n.c. di NA F. e JO M. (ora RINOL ITALIA s.r.l.) in persona dell'amm.re e legale rappresentante NA Fabrizio, che deduce cinque motivi di gravame. 6 La ricorrente principale resiste con controricorso al ricorso incidentale e, inoltre, deposita memoria, MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la Stampaggio Plastica e Affini, chiedendo in via principale la decisione della causa nel merito ex art.384 c.p.c.: Violazione degli artt. 112 e 342 c.p.C., 1227, 2° comma e 2697 C.C.; omessa ovvero insufficiente motivazione su punti decisivi, con riferimento alla non consentita, oltre che immotivata, applicazione d'ufficio, da parte della corte di appello, dell'esimente> di cui all'art. 1227, 2°co.c.c., non avendo la IPM mai sollevato eccezioni in ordine alla liquidazione dei danni alla ricorrente, per oneri e spese del personale dipendente durante il periodo di fermo dell'attività dell'azienda per l'esecuzione dei lavori, nonché per il mancato guadagno conseguente a tale periodo di inattività. Denuncia, a sua volta, la I. P.M., chiedendo, una pronuncia nel merito ex art.384 eventualmente, c.p.c. 1) Violazione degli artt. 1667-1668 C.C., per avere ritenuto, la corte di appello, che vizi e i difetti dell'opera ed i conseguenti danni fossero riferibili alla non regolare esecuzione dei lavori, 7 e che, pertanto, l'appaltatrice si fosse resa inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, laddove, invece, era emerso dall'espletata istruttoria (testimonianze e consulenza tecnica) che se il risultato dei lavori non era stato soddisfacente, ciò era dipeso unicamente dalle rigide imposizioni e decisioni della committente e dalle soluzioni più economiche (" a basso costo") volute dalla stessa. Il risultato conseguito è stato, quindi, quello determinato dalle scelte fatte dalla committente, e, dunque, nessuna responsabilità è ascrivibile alla ricorrente. 2) Violazione dell'art. 1176 c.c., per avere omesso, la corte di appello, di considerare che l'appaltatrice ha eseguito i lavori commissionati dalla Stampaggio con tutta la diligenza e con tutta Ahm richieste dalle precise ed la professionalità inderogabili modalità impostele dalla stessa committente. 3) Violazione dell'art. 1375 c.c. 4) Violazione dell'art. 1227, comma c.c., per non 1 ° avere considerato, la corte di appello, che "la per tutti i danniesclusiva responsabilità lamentati dalla Stampaggio nel presente 8 procedimento deve essere imputata solo e soltanto alla stessa Stampaggio". 5) Violazione dell'art. 112 c.p.c.-Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, ponendosi "la motivazione adottata dai giudici di seconde cure a fondamento della sentenza impugnata in gravissimo contrasto non solo con tutte le risultanze probatorie acquisite in causa (c.t.u., testimonianze, interpello del Dott. Candelo), ma anche con le proprie stesse premesse". Conclude, la ricorrente incidentale, chiedendo la condanna della Stampaggio al pagamento della somma di lire 6.704.170 con interessi e rivalutazione, "per tutti i motivi in facto et in iure sopra illustrati". E' fondato il ricorso principale della s.r.l. Stampaggio Plastica ed Affini. The Risulta, invero, che, con la domanda introduttiva del giudizio, l'attrice, odierna ricorrente, ebbe a chiedere, tra l'altro, anche il risarcimento dei danni per il mancato guadagno e per altre "voci" connesse (oneri per retribuzione e previdenza del personale), in dipendenza della sospensione dell'attività lavorativa nello stabilimento, a causa dei lavori per la eliminazione dei vizi 9 riscontrati nell'opera eseguita dalla I.P.M.; e la domanda fu accolta dal tribunale, che liquidò, infatti, per tale titolo di danni la somma di lire 26.700.000. Senonchè, la corte genovese, in applicazione dell'art. 1227,2° comma, C.C., ha ritenuto che i danni in questione non sono risarcibili, in quanto evitabili "facendo come è scritto in sentenza periodo di inattività eseguire le opere in un dell'edificio, per esempio, durante la chiusura feriale", ed ha pertanto rigettato la domanda. Ma, così statuendo, non ha fatto corretta applicazione della legge, non risultando che la convenuta abbia dedotto in primo grado ed abbia riproposto, poi, in appello la colpa dell'attrice in ordine a tali danni, per far valere, all'uopo, "esimente" contemplata nel secondo comma della la sopra citata norma, che, costituendo, come è stato Oly ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, una eccezione in senso sostanziale, in quanto volta a paralizzare l'azione del creditore, deve essere espressamente sollevata dal debitore, sul quale incombe anche, in base ai principi dettati dall'art.2697 c.c., l'onere di provare la condotta colposa del primo, per mancanza dell'ordinaria 10 diligenza, che ha causato i danni reclamati (Sent.n.11654/98; n. 7672/93). In altri termini, la corte di appello ha applicato di ufficio la predetta "esimente", che doveva, invece, essere eventualmente invocata dalla parte nel caso, dalla I. P.M. e, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova, che deciderà, anche sulle spese del giudizio di legittimità, in base al principio sopra enunciato. Quanto al ricorso incidentale, deve rilevarsi l'infondatezza dello stesso, in quanto con dedotti motivi, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, vengono di violazione delle norme mosse censure sostanziali e processuali più sopra indicate e di vizio di motivazione) alle statuizioni di quel giudice, le quali, siccome volte a rimettere in discussione accertamenti valutazioni esaurientemente e correttamente compiuti in sede di merito, non possono trovare ingresso in questa sede. La corte territoriale, invero, riesaminando il materiale probatorio acquisito al processo 11 (testimonianze, interrogatori, consulenza tecnica) e sottoponendolo a verifica, come richiesto dall'appellante, odierna ricorrente incidentale, è pervenuta a conclusioni conformi a quelle del primo giudice, in ordine all'inadempimento della I.P.M. rispetto all'obbligazione assunta con il contratto di appalto, per l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori alla stessa commessi dalla Stampaggio Plastica e Affini. Ed ha motivato con argomentazioni logiche ed aderenti alla realtà dei fatti accertati, e, quindi, immuni da vizi, l'adottata decisione sfavorevole alla I.P.M., della quale ancora una volta è stata, pertanto, per danni neiriconosciuta la responsabilita confronti della committente in conseguenza del predetto inadempimento, escludendosi, nel contempo, la riferibilità all'attrice anche per tale aspetto con apprezzamenti e valutazioni che sfuggono al sindacato di questa Corte di ogni - colpa per pretesa imperfetta preparazione del pavimento e, soprattutto, per asserite "imposizioni e decisioni della committente", volte ad ottenere dall'appaltatore la prestazione a questo commessa 11 a basso costo". 12 Il ricorso incidentale deve essere, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Rafaele Corona) This fold e кором вогониRafach IL CANCELLIERE 01 AO AL LE o DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 GIU. 2002 TL CANCELLIERE C1 AL 109T129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 G10.2002 456T 41,32 Roma IL CANCELLI ECT Lolaza TOT. 10,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 011 200 4 65073 verscite C. 170,43. oin. 4 (euro CENTOSEITANTA 43, 2 L T O T 2 p. Dirigente Area Servizi O 0 0 Dos Maria Grazia CFPPO) DELL E 1 Responsabile Servizio Aliudiziar T A R 13