Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ee 76002 SENTE DA REGISTRAZIONE Ai seus Art. 13 -158quinquies legge 26/5/84 REPUBBLICA ITALIANA M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 CASSAZI LA CORTE SUPREMA DI CAS 0 Oggetto SEZIONE TRIBUTT RI】 Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg. Magia ti: - Presidente R.G.N. 8528/01 Dott. Bruno SAU VỤ Cron. 9842 Consigliere Dott. Vincenzo DI NO LA Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.08/07/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN TE N ZA N. 76002 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Upp ricorrente e da UFFICIO DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
- ricorrente -
3124 -1-
contro
SI NT;
intimato avversO la sentenza n. 68/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 08/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo SINT, residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.I. 30 dicembre 1936, .. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 383, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non formazione dell'imponibile al fini dell'IRPEF ± concorrono alla in virtù dell'interpretazione autentica di cui dell'ILOR - 133, posto in relacioneall'art. 28 della legge 13 maggio 1999, all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere den . considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dopo dell'imponibile, scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. nella rideterminazione la consistente N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da il ricorso rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, tale indirizzo giurisprudenziale, deve essere atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 1/2/2002 Così deciso in Roma il Presidente Il Cons. Estensorefreer Louis ESENTE DA REGISTRAZIONE IN CANCELLERIA DEP AR IL CANCELLIERE C1 2.5 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio