Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Aula A 0 7044/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.8595/99 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 16191 Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere 27.02.01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente: 21 MAR. 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro- tempore in carica, Presidente prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso l' Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Marchini, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SPIAGGE SICURE società cooperativa a responsabilità limitata, in 918 liquidazione, in persona dei Commissari liquidatori, Andrea Albatici e Matteo Paolazzi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ronciglione n. 3 presso lo studio dell' avv. Fabio Gullotta che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Maurizio Piccoli del Foro di Trento, giusta delega in atti;
- controricorrente- nonché
contro
: ON ES -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 14 gennaio-11 febbraio 1999, n. del 1999, RGAC n. 63 del 1998, cron. n. 20 del 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001 del Consigliere dott. Camillo Filadoro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 14 gennaio-11 febbraio 1999, il Tribunale di Trento, in riforma della decisione del locale Pretore n. 86 del 1998, revocava il. decreto ingiuntivo emesso il 20 ottobre 1997 dallo stesso Pretore con il quale si ordinava il pagamento di lire 575.648.237 alla società a previdenziali responsabilità limitata Spiagge Sicure per contributi dovuti per i soci lavoratori, non corrisposti. I giudici di appello osservavano che la decisione del primo giudice si fondava esclusivamente sul disposto degli articoli 2 e 3 del R.D. n. 1422 del 2 agosto 1924, che prevede il pagamento degli oneri contributivi previdenziali a carico delle società cooperative per i soli soci lavoratori dipendenti, escludendolo invece per i soci (non dipendenti) che esse impieghino in lavori assunti per conto terzi. Il Pretore aveva ritenuto che sussistesse quest'ultima ipotesi nel caso di specie, poiché i soci della Cooperativa erano stati tutti impiegati in 2 attività di sorveglianza alla balneazione, svolta dalla cooperativa Spiagge Sicure per conto di un'altra cooperativa, Trentino Sicuro, società a responsabilità limitata, che aveva ricevuto il relativo appalto dai Comprensori del Trentino. L'esame dei rapporti interni tra le due cooperative -sottolinea il Tribunale- porta ad escludere una situazione di "terzietà" della società Spiagge Sicure rispetto alla sua diretta committente, Trentino Sicuro. Si trattava, infatti, di due cooperative a responsabilità limitata, che di fatto erano composte dagli stessi soci. Nel caso di specie, pertanto, più che di assunzione di un lavoro per conto terzi, appariva sussistere una cessione di contratto da una società cooperativa all'altra, ovvero un subentro della prima agli obblighi contrattuali assunti dalla seconda. Tra l'altro, emergeva chiaramente dagli atti che la Trentino Sicuro, dopo tale subentro, non si era mai più interessata alla gestione dei servizi di sicurezza in spiaggia, svolti dall'altra società. Doveva, infatti, essere valorizzato proprio il dato relativo alla compagine umana e societaria, più che quello formale, afferente l'autonomia tra le due società cooperative, così come del resto la giurisprudenza riconosce in materia di interposizione fittizia di manodopera e di requisiti numerici dei dipendenti occupati (ai fini della applicazione della tutela reale prevista per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo). Se scopo del quadro normativo -sottolinea ancora il Tribunale- è quello di evitare fraudolente interposizioni tra società appaltante non 3 costituita in cooperativa (o comunque non esentata da contribuzione) e società che di tale eccezioni fruiscono, appariva chiaro che questa ipotesi non ricorreva nel caso di specie, poiché la Trentino Sicuro poteva già fruire dei benefici contributivi per i propri soci, costituendo tra l'altro questo proprio l'oggetto e lo scopo sociale della cooperativa. Avverso tale decisione ricorre l'INPS con due distinti motivi. Resiste con controricorso la società cooperativa a responsabilità Spiagge Sicure in liquidazione. Il terzo chiamato in causa, ES ON, (ex Commissario liquidatore della cooperativa Spiagge Sicure), non ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, 1'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 437 codice di procedura civile, nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 codice di procedura civile. Secondo l'Istituto ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuova svolta in appello in via principale, tendente ad accertare che tra le due società non era intercorso un contratto di appalto, in violazione del disposto dell'art. 437 secondo comma codice di procedura civile. In primo grado, infatti, nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, la società Spiagge Sicure aveva dedotto di aver concordato con la società nell'ambito della gestione del Trentino Sicuro una collaborazione contratto di appalto. Successivamente, sempre dinanzi al Pretore, la società opponente aveva inopinatamente mutato rotta, deducendo per la prima volta l'esistenza di "di talché del tutto infondata -conclude una cessione di contratto: il rapporto di sarebbe la pretesa di disciplinare l'opponente- collaborazione tra la società cooperativa cessionaria e quella cedente ai sensi del citato art.2 terzo comma del R.D. n. 1422 del 1924". In appello, invece, la società aveva rilevato l'esistenza di un collegamento societario con l'altra cooperativa, affermando che le due società era in realtà una realtà sola, il che escluderebbe -secondo la -prospettazione dell'appellante l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2 comma 3 del citato Regio decreto, per difetto di bilateralità. Sia la domanda di accertamento della inesistenza di un subappalto che quella tendente all'accertamento del collegamento societario -secondo l'Istituto ricorrente- costituivano un chiaro mutamento dei fatti, della causa petendi e del petitum, operato dall'opponente nelle due fasi di merito. Con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 3 del R.D. n. 1422 del 28 agosto 1924, degli articoli 2359, 2514, 1406 e 2697 codice civile, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata presenterebbe più di un vizio di motivazione, oltre che la violazione delle disposizioni di legge, denunciate. Il Tribunale avrebbe accolto la tesi dell'abuso della personalità giuridica sotteso al fenomeno del collegamento societario, senza tener conto dei principi giurisprudenziali che consentono il superamento della distinzione soggettiva tra soci e società in casi ben determinati (non ricorrenti, sicuramente, nel caso di specie). I giudici di appello si erano limitati ad affermare l'identità dei soci l'unificazione delle due cooperative a responsabilitàdeducendone limitata. Tale conclusione, tuttavia, non poteva essere condivisa, poiché una volta acquistata l'autonomia patrimoniale perfetta attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, i soci sono terzi rispetto alla società, cooperativa a responsabilità anche se essa riveste il tipo della limitata. “E' viceversa dall'assenza di autonomia organizzativa e dalla ricorrenza delle predette tre situazioni (confusione dei patrimoni, predeterminazione rigida delle decisioni, sotto-capitalizzazione della società e sistematico finanziamento dei soci) che può inferirsi un diverso centro di imputazione dei rapporti giuridici rispetto a quello formalmente facente capo alla persona giuridica della cooperativa". In conclusione, secondo l'Istituto ricorrente, il Tribunale avrebbe violato gli articoli 2359 e 2514 codice civile per non aver riconosciuto la soggettività giuridica della cooperativa Spiagge Sicure e per non correttamente imputato a questa le obbligazioniavere, quindi, previdenziali inerenti i soci e per avere di converso- ritenuto l'esistenza di un collegamento societario argomentando dalla sola identità dei soci (di per sè del tutto irrilevante). Il Tribunale avrebbe, inoltre, violato l'art. 1406 codice civile per avere erroneamente ritenuto la cooperativa Spiagge Sicure cessionaria del contratto di appalto ceduto dalla Trentino Sicuro, in assenza del requisito della inesecuzione del contratto. In ogni caso, anche a voler ritenere, nel caso di specie, una cessione del contratto di appalto, l'art. 2 del R.D. n. 1422 del 1924 sarebbe comunque applicabile "infatti la norma non esclude l'acquisto della qualità di parte appaltatrice anche a mezzo della cessione del contratto, sicchè sempre assoggettata a contribuzione sarebbe la cessionaria per la posizione dei soci". I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono fondati nei limiti appresso specificati. Deve escludersi, prima di tutto, che una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ancorché proposta per la prima volta in appello, costituisca domanda nuova o implichi comunque la deduzione di una diversa "causa petendi". La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che non vi è mutamento di domanda quando la parte invochi situazioni che restano nei limiti del "petitum" originariamente formulato ovvero prospettino, in ordine agli stessi fatti già ritualmente addotti a sostegno della pretesa e senza bisogno di estensione di indagini, configurazioni e qualificazioni giuridiche diverse da quelle inizialmente proposte, le 7 quali possono anche essere operate direttamente dal giudice (Cass. 2 settembre 1998, n. 5263). Nel caso di specie, quale che sia la configurazione giuridica da attribuire al rapporto intercorrente tra le due società (di appalto, di subappalto, di cessione di contratto, di rapporti interni tra società dello stesso gruppo) deve in ogni caso affermarsi l'esistenza dell'obbligo assicurativo e contributivo della cooperativa Spiagge Sicure nei confronti dei soci lavoratori. Le questioni sollevate dalla difesa della controricorrente non rilevano ai fini dell'esclusione di tale obbligo. Osserva il Collegio: L'art.1 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 nel definire i soggetti obbligati all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, qualifica datori di lavoro sia coloro che impiegano persone alle proprie dipendenze, sia "coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti” mentre il terzo comma del successivo art. 2 stabilisce che "le società cooperative sono datrici di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti". Nel caso di specie la società Spiagge Sicure ha ricevuto dai Comprensori del Trentino, per il tramite della cooperativa Trentino Sicuro, i lavori di sorveglianza alla balneazione. Tanto basterebbe per ritenere sussistenti le condizioni previste dal terzo comma dell'art.2 del citato R.D. del 1924, anche nell'ipotesi in cui esso debba essere interpretato come limitato all'impiego dei soci lavoratori in lavori per conto terzi. 8 La giurisprudenza di questa Corte ritiene, d'altro canto, questa disposizione come norma tuttora vigente, in forza dell'art. 140 R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827, e ciò nonostante l'art. 141 dello stesso Regio Decreto Legge abbia abrogato la legge delegata (R.D. n. 3184 del 1923). Questa norma regolamentare, con una sorta di fictio iuris, ha stabilito che la società cooperativa è considerata datore di lavoro e la posizione equiparata -ai fini contributivi- a quella del del socio lavoratore prestatore di lavoro subordinato, contribuendo così a definire una materia già compiutamente disciplinata da una fonte legislativa (Cass. 29 maggio 2000 n. 7094, n. 638 del 1997, n. 1409 dell' febbraio 1992). In altre parole, le società cooperative devono essere assoggettate agli oneri contributivi secondo la normativa dettata per il lavoro dipendente, con riferimento ai soci lavoratori, e ciò a prescindere dall'accertamento degli estremi della subordinazione e dalla circostanza che i soci vengano impegnati in lavori assunti direttamente dalla società oppure svolti per conto terzi (in questo senso, seppur con varie sfumature, cfr. Cass. 6 febbraio 2001 n. 1666, 25 febbraio 2000 n. 2175, 23 novembre 1999 n. 13015, 3 ottobre 1998 n. 9815, 10 febbraio 1998, n. 1364, nn. 8370 e 638 del 1997, 5417 del 1996, 11807, 1975 e 1409 del 1992, 4145 e 2242 del 1988, 3068 del 1983, 3527 del 1980). Il Collegio intende dare continuità a tale orientamento, respingendo la diversa interpretazione proposta dalla società controricorrente. La stessa società (a pag. 19 del controricorso) contesta l'esistenza di un obbligo generalizzato di contribuzione previdenziale in favore dei 9 2 soci delle cooperative, rilevando che tale tesi -sostenuta dall'Istituto- troverebbe puntuale smentita nel D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970, il quale dichiara applicabili determinate forme di assistenza e previdenza sociale soltanto a quei soci di cooperative "che svolgono le attività indicate nell'allegato elenco". Al di fuori delle ipotesi -tipiche- previste da questa disposizione, l'assoggettabilità dei compensi distribuiti ai soci, secondo la società appellata, potrebbe quindi derivare solo dall'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra cooperativa e socio. Anche questa ultima osservazione si rivela del tutto infondata. Questa Corte ha avuto modo più volte di precisare che il D.P.R. n. 602 del 1970 si limita ad indicare alcune categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi (specificamente indicati nell'elenco allegato) assoggettandole -sia pure a determinate condizioni- agli oneri contributivi previdenziali, senza alcuna distinzione tra coloro che sono addetti o meno a lavori assunti dalle società stesse. Le disposizioni di cui al R.D. n. 1422 del 1924 restano tuttavia in vigore anche dopo il D.P.R. n. 602 del 1970 (Cass. n. 1409 del 1992 e 7094 del 2000 cit.) e con esso anche l'art. 2 comma terzo che equipara i lavoratori a quelli dipendenti, ai fini contributivi esoci previdenziali. Ciò almeno fino all'entrata in vigore della "Revisione della legislazione in materia cooperativistica" (che prevede una nuova regolamentazione anche per quanto riguarda la posizione del socio lavoratore). Tali considerazioni in diritto consentono di ritenere superflua ogni 10 Z indagine (che coinvolgerebbe accertamenti di mero fatto, mai svolti nei giudizi di merito) sulla possibilità di includere anche i lavori di controllo e sorveglianza della balneazione, appaltati dai Comprensori C4, - e quindi affidati alla C5 e C9, del Trentino, alla Trentino Sicuro Spiagge Sicure - tra quei "servizi di guardia, a terra, о marea ° campestre" elencati al punto 5 dell'elenco allegato al citato D.P.R. del (attività per le quali la stessa società resistente ammette la1970, obbligatorietà della contribuzione in favore dei soci). Tutte le altre censure formulate dall'Istituto risultano assorbite dalle argomentazioni che precedono. Il ricorso dell'Istituto deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con la conferma della sentenza impugnata. di primo gradspřeograds La società resistente deve essere condannata a pagare all'Istituto ricorrente le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo. Le spese del giudizio di appello (in favore dell'INPS e del ON) sono liquidate come in dispositivo e poste a carico della società appellante.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza del Pretore. Condanna la società resistente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in favore dell'INPS, che liquida in 22.000 oltre a lire 6.000.000 (seimilioni) per onorari dilire. avvocato. 11 Condanna la società a pagare in favore dell'INPS, e di ON ES, le spese del giudizio di appello che liquida, per ciascuno, in lire белу 2.950.000 (di cui lire 1.150.000 di procuratore per diritti e lire 1.700.000 per onorari di avvocato). Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001. сель IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE M. A m ish Stillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 MAG. 2001 IL CANCELLIERS" T R O C 3 3 0 1 5 A I . S . D T S , R A N O T A ' , L 3 L L A 7 L S - O E E 8 B - P D I S 1 I D I 1 S N N A E G E T S S O G I O G A P A E D L M E O I , T A A T O I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E 12