Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA 004 86 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN CG407325 LA CORTE P Oggetto S TONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE dia Presidente R.G.N. 15965/98 - Cron. 860 Dott. Antonio VELLA - Consigliere Rep. 155 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere - Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- Ud.28/09/00 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS sul ricorso proposto da: per diritti 3000 IC CO, elettivamente domiciliato in ROMA 13-01-01 H IL CANCELLIERE VIA ROCCAPRIORA 32, presso lo studio dell'avvocato MURDOLO G. difeso dall'avvocato ZAFFINO UMBERTO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig IL SOLE 24 ORE contro 3000 per diritti L. 15 GEN. 2001 COND VIA ANGELICA BALABANOFF 96 EDIF.7/8, in persona IL CANCELLIERE del suo amm.re p.t. Sig.MOSCARDI Domenico, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PRIORA 32, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio presso lo studio dell'avvocato CAVALLARO D., difeso dal Sig. REP. dall'avvocato RIZZELLI GIUNIO, giusta delega in atti;
2000 3000 per diritti L. 15-01-01 1518 - controricorrente IL CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 1265/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DA ER che ha concluso per il rigetto. fr -2- Svolgimento del processo Con atto notificato 1'8 giugno 1995 il Condominio di via Angelica Balabanoff n. 96, ed. 7/8, in Roma, conveniva FR RI davanti al Giudice di pace di Roma, chiedendo che venisse dichiarata illegittima la installazione, ad opera dello stesso, di una cassetta per la posta nell'atrio delle scale. FR RI, costituitosi, contestava il fondamento della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse pronunciata la invalidità della delibera assembleare in data 7 ottobre 1994, relativa alla installazione di una cassettiera generale per la posta. Il Giudice di pace si dichiarava incompetente e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Roma. Il condominio riassumeva la causa. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 5 maggio 1997, accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale. FR RI proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 16 aprile 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che, non avendo FR RI proposto regolamento di 3 competenza contro la sentenza del giudice di pace, non poteva eccepire la incompetenza del tribunale. Nel merito la Corte di appello riteneva che in data 7 ottobre 1994 non era stata assunta una delibera condominiale, ma i condomini di una scala avevano chiesto (ed ottenuto) dall'amministratore il consenso alla installazione di una cassettiera generale per la posta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di condominio. Il comportamento di FR RI, che, invece, aveva installato una cassetta per la posta individuale senza 1' autorizzazione prevista dall'art. 43 del regolamento condominiale, era da considerare illegittimo. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione FR RI, con tre motivi, R illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Condominio di via Angelica Balabanoff n. 16, ed. 7/8, Roma. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso FR CI, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 42 c.p.: in relazioen all'art. 360 n. 3 cp.c.), deduce testualmente: La Corte di Appello di Roma ignora che unitamente ai motivi di appello può essere proposta l'incompetenza per materia del giudice adito e, quindi, preventivamente non necessita l'inoltro del regolamento necessario di competenza. L'improcedibilità deve essere, pertanto, riformata. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non ha ben compreso che correttamente la sentenza impugnata ha affermato che non avendo egli proposto regolamento necessario nza] per competenza contro la sentenza del giudice di pace, che conteneva soltanto una statuizione sulla competenza, non poteva, poi, contestare l'esattezza di tale decisione con i motivi di appello contro la decisione emessa dal Tribunale di Roma davanti al quale la causa era stata riassuntal. The altra impurguRgions)Ini R Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che i giudici di secondo grado non abbiano ritenuta invalida, sotto i vari profili denunciati, la delibera assembleare in data 7 ottobre 1994. La doglianza è infondata. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che nella specie era da escludere la sussistenza stessa di una delibera e il ricorrente non impugna la esattezza di tale affermazione. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia testualmente "Violazione e falsa applicazione dell' art. 43 del Regolamento di Condominio su di un punto decisivo della controversia 360 n. 3 e 5 c.p.c.)" e sembra sostenere che in base all'art. 43 del regolamento di condominio non era prevista una autorizzazione per la apposizione della cassetta per la posta nell'atrio, essendo tale autorizzazione necessaria solo per la apposizione sulla facciata dell'edificio condominiale. Premesso che la censura di violazione dell'art. 43 del regolamento di condominio è chiaramente inammissibile, in quanto tale disposizione non costituisce norma di diritto ai sensi ell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il motivo può essere preso in considerazione solo in quanto sembra ipotizzare (anche) una omessa motivazione. Anche tale doglianza è infondata, in quanto dallo stesso ricorso risulta che l'art. 43, cit., prevede il divieto di apposizione di "targhe, cartelli, tabelle, insegne e simili" "negli androni, nelle scale e nelle porte di ingresso" e non viene censurata la esattezza della interpretazione della Corte di appello di Roma secondo la quale la norma in questione trova applicazione anche con 6 riferimento alle cassette per la posta. In definitiva, in ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di di cui lire 1.000.000 per onorari.
1.200.000 d lire 28 settembre 2000 Roma, е Vincenzo BA ит р 109T 250.000 456т. 10.000 TOT. 290.000 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 22.-1.01M BR. NOELLERIA Roma 15 GEN. 2001 IL CANCELLIERE OF 12= UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 versate € 149,77 3 GEN. 2002 CENTO QUARANTA NOVE/77 4 Serie Registrato in data. al n.
2.4 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia PELIPPO) cert Responsabile Servizio CC (Dr. M. RA E L 300 E E D