Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2013, n. 2283
CASS
Sentenza 3 dicembre 2013

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In tema di esecuzione delle pene detentive, è legittima la decisione del giudice che, investito del controllo sul corretto esercizio dei poteri del Pubblico Ministero in materia, a norma dell'art. 656 cod. proc. pen., abbia provveduto anche senza previa celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, a condizione che sia stato comunque assicurato alle parti un contraddittorio effettivo e sostanziale. (Nella fattispecie, in relazione ad istanza di revoca dell'ordine di carcerazione, la S.C. ha ritenuto che il pubblico ministero avesse comunque potuto esporre le proprie ragioni nel proprio provvedimento di rigetto, in quanto gli argomenti prospettati successivamente al giudice riproducevano pedissequamente quelli a lui sottoposti).

Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena non si applica all'ipotesi di violenza sessuale attenuata di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., per effetto della mancata inclusione - in forza nel rinvio normativo operato dall' art. 656, comma nono, lett. a) del codice di rito - nel novero dei reati indicati dall'art. 4 bis, comma primo quater, l. n. 354 del 1975, per i quali opera la presunzione di pericolosità superabile solo all'esito del periodo di osservazione della personalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2013, n. 2283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2283
    Data del deposito : 3 dicembre 2013

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