Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
Integra il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 cod. pen.), la condotta di colui che - fermato dai carabinieri ad un posto di controllo - fornisca false indicazioni sulla propria residenza, la quale rientra nel novero delle qualità e condizioni personali e, pertanto, concorre a individuare l'identità della persona.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2005, n. 26073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26073 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco Presidente del 09/06/2005
Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo Consigliere N. 1400
Dott. ROTELLA Mario Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio Consigliere N. 37156/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA MI N. IL 13/02/1934;
avverso SENTENZA del 22/06/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta del annullamento s.r. del S.P.G. Dr. F. Salzano. RITENUTO
1 - La Corte di Messina ha confermato la condanna a 250 euro di multa di AR EL che, fermato dai Carabinieri ad un posto di controllo, asseriva che la sua residenza anagrafica era quella indicata sulla patente di guida, mentre risultava intanto residente, bensì nello stesso comune di Patti, ma in altro luogo (16.10.95). Il ricorso per l'imputato denuncia: 1^ - violazione di legge, perché la falsa indicazione del luogo di residenza non può integrare estremo del reato di cui all'art. 496 CP;
2^ - sopravvenuta prescrizione del reato alla data della sentenza (22.6.04) perché, giusto il principio di S.U. Cremonesi, che lo prescrive, non vi era stato un espresso provvedimento di sospensione dei termini.
2 - Il motivo 1^ è infondato. Per giurisprudenza risalente e consolidata (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 11369/86 CED, rv. 174037), nell'identità o qualità personali s'include la stessa residenza, indicazione che concerne le condizioni della persona, che valgono ad integrarne l'individualità (idem, n. 370/77, 137621). Il 2 motivo, è superato. Anche se il termine è protratto in ragione delle sospensioni, la prescrizione è comunque maturata al più tardi il 16.7.04, nelle more di questo giudizio, per cui va dichiarata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005