Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8 L. 8 febbraio 1948, n.47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso in presenza della rettifica l'applicabilità in via analogica del regime previsto per la ritrattazione, trattandosi di istituti con natura e caratteri del tutto diversi).
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento - Cassazione penale sez. V - 18/11/2019, n. 7008) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse suffragare l'esimente putativa la circostanza che la medesima notizia falsa, di contenuto diffamatorio, fosse stata riportata …
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, l. 8 febbraio 1948, n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata (Cassazione penale sez. V - 17/10/2019, n. 48077). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di D.V.A. e C.A. per i reati di diffamazione a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2006, n. 16323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16323 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/03/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 451
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 014619/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LÈ RG, N. IL 25/04/1968;
2) RI BE, N. IL 10/11/1949;
avverso SENTENZA del 19/10/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato Smuraglia Carlo del foro di Milano, che ha concluso per il rigetto o la inammissibilità del ricorso, non essendo stato, peraltro, il secondo motivo di impugnazione mai dedotto in appello.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
In un articolo apparso sul settimanale Panorama il 18 febbraio 1999 dal titolo Le accuse a Lo Forte. Dieci anni di antimafia in discussione. Ma che succede a Palermo? a firma di GI LÈ veniva offesa la reputazione del sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo in servizio alla DDA dottor TO IN.
In particolare nell'articolo si sosteneva che il dossier Mafia, politici ed imprenditori, inviato nel 1991 dai Carabinieri del ROS alla Procura palermitana, era stato portato a conoscenza degli interessati da alcuni sostituti, tra i quali lo IN. Per tale fatto il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 29 maggio 2001, condannava per il delitto di cui all'articolo 595 c.p., il LÈ e per quello di cui all'articolo 57 c.p. il direttore del settimanale TO GL. Con la stessa sentenza gli imputati venivano condannati al risarcimento dei danni subiti dalla parte lesa costituitasi parte civile, con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, oltre che al pagamento di una pena pecuniaria a titolo di riparazione.
La Corte di Appello di Milano, investita dalle impugnazioni degli imputati, con sentenza del 19 ottobre 2004, riduceva la pena inflitta in primo grado al LÈ ed al GL ritenendo le attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, prevalenti sulla aggravante contestata, e confermava nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione LÈ GI e TO GL, che, tramite il loro difensore di fiducia, deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea applicazione dell'art. 59 c.p., u.c., in relazione all'articolo 51 c.p., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza della causa di giustificazione putativa dell'esercizio di un diritto - violazione dell'articolo 606 c.p.p., lett. b) ed e). I ricorrenti in particolare rilevavano che i giudici di merito avevano ritenuto che l'errore nel quale era caduto l'articolista fosse inescusabile e dovuto a lettura superficiale e parziale dei documenti e che, pertanto, doveva ritenersi escluso il dolo del delitto di diffamazione, reato, peraltro, non punibile a titolo di colpa.
2) Erronea applicazione della L. n. 47 del 1948, art. 8, quale causa sopravvenuta di non punibilità e mancanza e manifesta illogicità della motivazione - art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare i ricorrenti rilevavano che alla rettifica di cui al citato art. 8 dovesse essere applicato in via analogica, essendo possibile la analogia in bonam partem, il regime di cui all'articolo 376 c.p. - ritrattazione -.
3) Erronea applicazione dell'articolo 538 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna alla riparazione pecuniaria ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 12, dal momento che era immediatamente apparso nel numero del settimanale successivo a quello incriminato un articolo di rettifica. 4) Erronea applicazione dell'articolo 57 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di una responsabilità in capo al direttore del periodico in caso di accoglimento di uno dei primi due motivi di impugnazione. I ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da LÈ GI e TO GL non sono fondati.
È infondato il primo motivo di impugnazione con il quale è stato ritenuto erroneo il mancato riconoscimento della esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca.
Giova premettere che è pacifico che il LÈ abbia attribuito del tutto infondatamente al sostituto TO IN il ruolo di talpa della Procura di Palermo per avere fatto pervenire agli interessati il dossier Mafia - affari - politica.
È stato, infatti, lo stesso ricorrente a riconoscere l'errore commesso e ad ammettere la non veridicità della notizia. Si tratta senz'altro, come rilevato dai giudici di merito, di una accusa gravissima, perché si è ipotizzata una connivenza tra un magistrato della DDA palermitana ed esponenti di cosche mafiose. Tanto premesso si rileva che correttamente i giudici di merito hanno escluso che fosse ravvisabile nel caso di specie la esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, sia pure sotto il profilo della putatività.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, il riconoscimento della esimente in discussione presuppone, oltre alla continenza espressiva ed all'interesse pubblico della notizia, la veridicità della stessa.
I giudici di merito - ed il fatto non è contestato - hanno rilevato che gli altri due requisiti potevano in ipotesi anche ritenersi sussistenti, ma mancava quello più importante ovvero la verità della notizia diffusa.
La tesi del ricorrente che nel caso di specie sarebbe ravvisabile la esimente dell'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo putativo è destituita di fondamento.
La tesi, invero, è frutto di un equivoco.
In materia di diffamazione, infatti, l'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'attitudine offensiva della condotta, non essendo necessario il c.d. animus iniurandi o diffamandi.
Sotto tale profilo è fuori contestazione che nella condotta del LÈ sia ravvisabile il dolo richiesto dal reato di cui all'articolo 595 c.p., essendo il giornalista pienamente consapevole della portata gravemente diffamante di quanto andava sostenendo nell'articolo in discussione.
Quando però la notizia diffamatoria sia vera e sia di interesse pubblico prevale, secondo il legislatore, il diritto dei cittadini a conoscere le vicende che contraddistinguono la vita delle istituzioni e, quindi, il fatto - reato risulta non punibile per effetto della applicazione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca di cui all'articolo 51 c.p.. Il giornalista, però, non può invocare la esimente in ogni occasione, ma soltanto quando la notizia diffusa, ancorché di contenuto diffamatorio, sia, come già si è detto, di pubblico interesse, e sia vera.
Il giornalista, quindi, ha l'obbligo di compiere tutti gli accertamenti necessari per appurare la verità della notizia prima di diffonderla e su di lui incombe l'onere di fornire la prova della cura da lui posta negli accertamenti per stabilire la verità sostanziale dei fatti (vedi Cass. 29 gennaio 1997, Pendinelli). Nel caso di specie correttamente, quindi, i giudici di merito hanno escluso che potesse ravvisarsi la esimente di cui all'articolo 51 c.p. non essendo stato rispettato il fondamentale requisito della verità della notizia diffusa.
Il ricorrente ha, di fronte a tale non contestabile situazione, invocato la esimente putativa sostenendo che il LÈ era incorso in un errore.
Ma il ricorrente non ha considerato che per potere ravvisare la esimente putativa è necessario che l'errore nel quale incorra l'agente sia giustificabile (vedi Cass. 24 settembre 1991, n. 298, in CED, 190727), cosa che ad esempio può verificarsi quando il giornalista per accertare la verità della notizia faccia affidamento su quanto riferito da una fonte degna di fede, che, però, nei fatti non si riveli precisa.
Nel caso di specie il comportamento del LÈ è stato stigmatizzato dai giudici di merito come condotta irresponsabile e superficiale, frutto di una lettura dei documenti a sua disposizione del tutto parziale.
In siffatta situazione il preteso errore del ricorrente è del tutto inescusabile e, quindi, non essendo in alcun modo giustificato non è possibile ritenere sussistente la esimente dell'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo putativo.
Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha sostenuto che la rettifica apparsa nel numero successivo del settimanale dovrebbe valere come esimente del delitto di diffamazione.
In effetti lo stesso ricorrente ha ricordato che siffatta esimente non è ancora codificata essendo prevista, come causa di non punibilità, da un disegno di legge discusso in questa legislatura, ma mai approvato.
Preso atto di ciò il ricorrente ha sostenuto che si potrebbe, in via analogica, rispetto ad un istituto analogo - quello della ritrattazione di cui all'articolo 376 c.p. - ritenere sussistente la esimente della rettifica.
La tesi non è fondata e ciò pur volendo prescindere dalla considerazione di fatto operata dai giudici di merito della assoluta insufficienza della rettifica per le modalità con la quale venne effettuata.
In effetti i due istituti hanno natura e caratteri del tutto diversi e nessuna analogia è, quindi, possibile.
La ritrattazione è un istituto che, assicurando la non punibilità per un falso già perpetrato, cerca di incoraggiare gli autori del mendacio a ritrattarlo eliminando dal procedimento penale o dalla causa civile gli effetti fuorvianti che il falso potrebbe ancora produrre;
il fine della norma, come è stato efficacemente rilevato, è quello dell'interesse all'accertamento del vero. La ritrattazione per essere efficace deve però intervenire prima della chiusura del dibattimento relativo al processo nel quale furono rilasciate le false dichiarazioni.
Ciò dimostra che l'interesse primario del legislatore è proprio quello di garantire al processo dichiarazioni veritiere prima che intervenga la decisione proprio per prevenire il rischio che quest'ultima venga condizionata dal falso.
L'articolo 376 c.p. si atteggia, quindi, come una norma speciale applicabile soltanto ai reati contemplati nel comma 1 dell'articolo predetto e come tale non suscettibile di interpretazione analogica. La rettifica della notizia giornalistica falsa svolge tutt'altra funzione, dal momento che essa cerca di attenuare i danni derivanti al soggetto passivo dalla diffusione di una notizia falsa e diffamatoria.
Essa, quindi, non elimina affatto gli effetti negativi dell'azione criminosa che si producono nel momento stesso in cui la notizia diffamatoria venga pubblicata, al contrario della ritrattazione che, se interviene prima della chiusura del dibattimento, ovvero prima della decisione, evita qualsiasi effetto negativo della falsa testimonianza.
Inoltre la ritrattazione deve essere volontaria e testimonia una resipiscenza del colpevole del falso, mentre la rettifica della falsa notizia è, per il giornalista, obbligatoria.
In conclusione la rettifica, per come è disciplinata dal nostro legislatore e fatte salve future ed eventuali modifiche della disciplina dell'istituto, può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 12. Nessuna interpretazione analogica dell'articolo 376 c.p., o meglio nessuna parificazione tra ritrattazione e rettifica, è, quindi, possibile.
Con il terzo motivo di impugnazione, come già detto, il ricorrente si è lamentato della mancanza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine alla condanna alla riparazione pecuniaria. Il motivo non è fondato.
Pur volendo prescindere dal fatto che tale motivo si risolve in una censura di merito, essendo lasciata alla discrezionalità dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione stabilire l'ammontare della riparazione, va detto che la motivazione si desume dal contesto della sentenza impugnata, oltre che dalla sentenza di primo grado. La rettifica, infatti, è stata ritenuta del tutto inidonea ad attenuare i danni provocati dalla falsa e diffamatoria notizia, perché essa venne riportata in uno spazio molto ristretto e senza, quindi, che la rettifica avesse la stessa collocazione ed efficacia della notizia diffamatoria.
Siffatta valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità.
Infondato è, infine, il quarto motivo di impugnazione con il quale si è lamentata l'erronea applicazione dell'articolo 57 c.p.. Lo stesso ricorrente ha ancorato la esclusione di tale reato a carico del direttore alla ipotesi di esclusione della penale responsabilità del giornalista LÈ per l'accoglimento di uno dei primi due motivi di impugnazione - esercizio anche putativo del diritto di cronaca e valutazione della rettifica come esimente speciale. Ebbene tali motivi di impugnazione sono stati rigettati e conseguentemente deve essere rigettato anche questo in discussione, essendo rimasto acclarato che il reato di diffamazione è stato commesso dal LÈ e non risultando essere stato esercitato da parte del direttore GL il dovuto controllo sulla pubblicazione incriminata.
Per le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento. I ricorrenti sono altresì tenuti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 3.000.000 oltre alle spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento;
Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.000.000 oltre alle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006